FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.231/AA del 21/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BATTISTA FORNASARIG CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 154 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ivan BATTISTA, Stefano FORNASARIG, e della società CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN BATTISTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Centro Sedia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso nei mesi di maggio e giugno 2024 consentito, e comunque non impedito, al Sig. Fornasarig Stefano, nonostante lo stesso fosse all’epoca dei fatti tesserato per la SSD Manzanese, di svolgere attività in favore della società dallo stesso rappresentata finalizzata all’organizzazione dell’“open day dal 3 al 7 luglio 2024” presso il campo sortivo di San Giovanni al Natisone;

STEFANO FORNASARIG, dirigente tesserato nella stagione 2023 - 2024 per la società SSD Manzanese e responsabile del settore giovanile tesserato nella stagione 2024 - 2025 per la società ASD Centro Sedia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso nei mesi di maggio e giugno 2024, nonostante fosse tesserato per la SSD Manzanese, svolto attività in favore della ASD Centro Sedia Calcio collaborando con la stessa per l’organizzazione dell’open day dal 3 al 7 luglio 2024 organizzato da tale ultima società presso il campo sportivo di San Giovanni al Natisone;

CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivo TODONE in qualità di legale rappresentante, per conto della società CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE ASD, e dai Sig.ri Ivan BATTISTA e Stefano FORNASARIG;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Ivan BATTISTA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Stefano FORNASARIG, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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