FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.234/AA del 22/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MIGLIOZZI BOSCO DI BIASIO ASD FC NOCELLETO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 122 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico MIGLIOZZI, Francesco BOSCO, Antimo DI BIASIO e della società A.S.D. F.C. NOCELLETO, avente ad oggetto la seguente condotta:
DOMENICO MIGLIOZZI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Nocellese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Nocellese, omesso di provvedere al tesseramento del Sig. Keita Sekou Kalil, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la sua partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Football Club Nocellese alle gare ASD Football Club Nocellese -ASD San Castrese Calcio del 29 ottobre 2023, ASD Football Club Nocellese – Massercola del 18 febbraio 2024 e F.C. Cellole Baia Domizia - ASD Football Club Nocellese del 16 marzo 2024, tutte valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
FRANCESCO BOSCO, Dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Football Club Nocellese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Football Club Nocellese - ASD San Castrese Calcio del 29 ottobre 2023 ed ASD Football Club Nocellese – Massercola del 18 febbraio 2024, entrambe valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Football Club Nocellese nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Keita Sekou Kalil, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;
ANTIMO DI BIASIO, Dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Football Club Nocellese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara F.C. Cellole Baia Domizia - ASD Football Club Nocellese del 16 marzo 2024 valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Nocellese nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Keita Sekou Kalil, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;
S.D. F.C. NOCELLETO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico MIGLIOZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. NOCELLETO, e dai Sig.ri Francesco BOSCO e Antimo DI BIASIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Domenico MIGLIOZZI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco BOSCO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antimo DI BIASIO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. F.C. NOCELLETO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.