FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.237/AA del 27/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SUOZZO LETTIERI VITIELLO ALTAVILLA SILENTINA 2012

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Genesio SUOZZO, Piero LETTIERI, Ciro Antonio VITIELLO, e della società ALTAVILLA SILENTINA 2012, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENESIO SUOZZO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Altavilla Silentina 2012 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Altavilla Silentina 2012, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Antonio Vincenzo Di Ruggiero nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in occasione delle gare Castelvernieri - Altavilla Silentina 2012 del 4.2.2024 ed Altavilla Silentina 2012 - ASD Marina Eboli 23 Calcio del 24.2.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

PIERO LETTIERI, Dirigente tesserato per la società Altavilla Silentina 2012 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Castelvernieri - Altavilla Silentina 2012 del 4.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Altavilla Silentina 2012 nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Di Ruggiero Antonio Vincenzo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

CIRO ANTONIO VITIELLO, Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Altavilla Silentina 2012 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in occasione della gara Altavilla Silentina 2012 - ASD Marina Eboli 23 Calcio del 24.2.2024 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Altavilla Silentina 2012 nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Di Ruggiero Antonio Vincenzo attestando in tal modo, in maniera non veridica, il regolare tesseramento dello stesso;

ALTAVILLA SILENTINA 2012, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Piero LETTIERI, Ciro Antonio VITIELLO, e dal Sig. Genesio SUOZZO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ALTAVILLA SILENTINA 2012;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Genesio SUOZZO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Piero LETTIERI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ciro Antonio VITIELLO, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ALTAVILLA SILENTINA 2012;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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