FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.238/AA del 27/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SORGENTE MILANO WALY PONTECAGNANO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 105 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Giovanni SORGENTE, Francesco MILANO, Ndiaye WALY, e della società PONTECAGNANO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI SORGENTE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pontecagnano A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pontecagnano A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Waly Ndiaye nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Pontecagnano A.S.D. alle gare Calpazio – Pontecagnano A.S.D. del 20.11.2023, Bellizzi Calcio – Pontecagnano A.S.D. del 28.1.2024 e Pontecagnano A.S.D. – Agropoli del 5.2.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pontecagnano A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del sig. Francesco Milano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Pontecagnano A.S.D. in occasione delle gare gare Calpazio – Pontecagnano A.S.D. del 20.11.2023, Bellizzi Calcio – Pontecagnano A.S.D. del 28.1.2024 e Pontecagnano A.S.D. – Agropoli del 5.2.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale;

FRANCESCO MILANO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pontecagnano A.S.D. , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Calpazio – Pontecagnano A.S.D. del 20.11.2023, Bellizzi Calcio – Pontecagnano A.S.D. del 28.1.2024 e Pontecagnano A.S.D. – Agropoli del 5.2.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società Pontecagnano A.S.D. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Waly Ndiaye, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Calpazio – Pontecagnano A.S.D. del 20.11.2023, Bellizzi Calcio – Pontecagnano A.S.D. del 28.1.2024 e Pontecagnano A.S.D. – Agropoli del 5.2.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Pontecagnano A.S.D. pur non essendo tesserato per tale società; NDIAYE WALY, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pontecagnano A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pontecagnano A.S.D., alle gare Calpazio – Pontecagnano A.S.D. del 20.11.2023, Bellizzi Calcio – Pontecagnano A.S.D. del 28.1.2024 e Pontecagnano A.S.D. – Agropoli del 5.2.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

PONTECAGNANO ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni SORGENTE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PONTECAGNANO ASD, e dai Sigg. Francesco MILANO e Ndiaye WALY;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni SORGENTE, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco MILANO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Ndiaye WALY, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza per la società PONTECAGNANO ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it