FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.240/AA del 28/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI MENZA DATI MONDELLI ASD US POSEIDON 1958
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 93 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Arturo DI MENZA, Michele DATI, Antonio MONDELLI e della società ASD US POSEIDON 1958, avente ad oggetto la seguente condotta:
ARTURO DI MENZA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Poseidon 1958, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Poseidon 1958, alla gara U.S. Poseidon 1958 - Real Palomonte dell’8.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
MICHELE DATI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Poseidon 1958, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Poseidon 1958 in occasione della gara U.S. Poseidon 1958 - Real Palomonte dell’8.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, nella quale è indicato il nominativo del sig. Arturo Di Menza, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;
ANTONIO MONDELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Poseidon 1958, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Poseidon 1958, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Arturo Di Menza nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Poseidon 1958 alla gara U.S. Poseidon 1958 - Real Palomonte dell’8.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ASD US POSEIDON 1958, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all ’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Antonio Mondelli e Michele Dati, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Arturo Di Menza ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Arturo DI MENZA e Michele DATI, e dal Sig. Antonio MONDELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD US POSEIDON 1958;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Arturo DI MENZA, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele DATI, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MONDELLI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della stagione 2024/2025 per la società ASD US POSEIDON 1958;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.