FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.245/AA del 29/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAPPIELLO MAURO SORRENTO CALCIO 1945

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 243 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe CAPPIELLO, Michele MAURO, e della società SORRENTO CALCIO 1945 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CAPPIELLO, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Sorrento Calcio 1945 S.r.l., dal 01/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° comma, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del SORRENTO CALCIO 1945 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento al sig. MAURO Michele, già socio al 40% ed acquirente, con atto del 4 aprile 2024, di una ulteriore quota del 10% del capitale sociale del SORRENTO CALCIO 1945 S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 19 aprile 2024, ma ritenuta parzialmente carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 14 maggio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 16 maggio 2024 ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso; inoltre, già socio al 40% ed acquirente e con atto del 4 aprile 2024, di una ulteriore quota del 10% del capitale sociale del SORRENTO CALCIO 1945 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° comma, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 19 aprile 2024, ma ritenuta parzialmente carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 14 maggio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 16 maggio 2024 ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

MICHELE MAURO, già socio al 40% ed acquirente e con atto del 4 aprile 2024, di una ulteriore quota del 10% del capitale sociale del SORRENTO CALCIO 1945 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° comma, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 19 aprile 2024, ma ritenuta parzialmente carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 14 maggio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 16 maggio 2024 ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

SORRENTO CALCIO 1945 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis e ss., del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CAPPIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SORRENTO CALCIO 1945 SRL, e dal Sig. Michele MAURO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CAPPIELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele MAURO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società SORRENTO CALCIO 1945 SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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