FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.246/AA del 29/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LAGANA’ ASD SAN LUCA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 310 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonino LAGANA’ e della società ASD SAN LUCA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONINO LAGANA’, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Luca dotato di poteri di rappresentanza, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 20.10.2024, all’esito della gara Soriano – San Luca disputata lo stesso giorno e valevole per campionato di Eccellenza Calabria, espresso giudizi lesivi dell’onore del prestigio e del decoro propri dell’arbitro di tale incontro e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso un’intervista rilasciata al giornale online Stadioradio;
ASD SAN LUCA, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Antonino Laganà all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino LAGANA’ e dall’Avv. Maria Francesca Toscano, nella qualità di Procuratore Legale e dotato di poteri di rappresentanza giusta procura speciale, per conto della società ASD SAN LUCA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonino LAGANA’, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SAN LUCA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.