FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.249/AA del 29/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DONADIO BARBATO A.S.D. CANTERA ORTESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 71 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Luigi DONADIO, Antonio Emanuele BARBATO, e della società A.S.D. CANTERA ORTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUIGI DONADIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Raffaele Fausto nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Cantera Ortese, alle gare Juve San Prisco - Cantera Ortese del 21.1.2024 e Real Arienzo - Cantera Ortese del 3.3.2024, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese, omesso di provvedere al tesseramento del Sig. Antonio Emanuele Barbato nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Cantera Ortese in occasione delle gare Juve San Prisco - Cantera Ortese del 21.1.2024 e Real Arienzo - Cantera Ortese del 3.3.2024, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale;
ANTONIO EMANUELE BARBATO, All’epoca dei fatti non tesserato che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Cantera Ortese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Juve San Prisco - Cantera Ortese del 21.1.2024 e Real Arienzo - Cantera Ortese del 3.3.2024, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Ortese nelle quali è indicato il nominativo del calciatore Sig. Raffaele Fausto, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso per tale società; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Juve San Prisco - Cantera Ortese del 21.1.2024 e Real Arienzo - ASD Cantera Ortese del 3.3.2024, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Cantera Ortese pur non essendo tesserato per tale società;
A.S.D. CANTERA ORTESE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Emanuele BARBATO, e dal Sig. Luigi DONADIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA ORTESE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi DONADIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Emanuele BARBATO, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. CANTERA ORTESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.