C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 26/07/2024 – Delibera – APPELLO DEL SIG. SORRENTINO GENNARO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2024 COMMINATAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TURRIS CALCIO / SANTA MARINELLA 1947, DISPUTATA IL 15.6.2024 PER IL TORNEO NAZIONALE SGS “ACQUALAND 2024” (C.U. n° 87 del 20.6.2024 – C.R.A).
APPELLO DEL SIG. SORRENTINO GENNARO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2024 COMMINATAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TURRIS CALCIO / SANTA MARINELLA 1947, DISPUTATA IL 15.6.2024 PER IL TORNEO NAZIONALE SGS “ACQUALAND 2024” (C.U. n° 87 del 20.6.2024 – C.R.A).
Con appello ritualmente proposto, il sig. Sorrentino Gennaro ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S., perché, protestando avverso l'espulsione di un calciatore della propria squadra, entrava sul terreno di gioco e tentava di aggredire il direttore di gara, mimando il gesto del pugno, nel mentre gli rivolgeva pesanti offese e minacce, non riuscendo a raggiungerlo in quanto trattenuto con forza dai propri giocatori. Espulso per tale motivo, successivamente faceva rientro in campo continuando ad offendere e minacciare ripetutamente il direttore di gara. L’appellante ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, l’eccessività della sanzione per errata valutazione della condotta posta in essere dal Sorrentino e conseguente errata applicazione dell’art. 36 comma 1 C.G.S.; in particolare, pur facendo ammenda del proprio comportamento, evidenziava tuttavia essersi concretizzato in sole proteste nei confronti del direttore di gara, senza alcun contatto fisico, lamentando, inoltre, la mancata applicazione dell’istituto della continuazione, in quanto la pluralità di azioni violative, anche in tempi diversi, della stessa o di diverse norma “incriminatrici”, dovevano considerarsi esecutive di un medesimo disegno “criminoso”, ad instar dell’istituto di diritto comune previsto dall’art. 81 c.p. comunque applicabile al caso di specie sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 C.G.S. L’arbitro della gara ha fatto pervenire supplemento di rapporto con il quale ha confermato gli originari riferimenti, sia in merito alla manata allo zigomo sinistro ricevuta dal Bianchetto, sia in relazione all’apertura del cancello da parte del Filipponi, precisando inoltre di avere ricevuto minacce di botte e di morte. Osserva la Corte che la sanzione inflitta all’allenatore Sorrentino Gennaro possa essere ridotta sul presupposto che le violazioni allo stesso ascritte debbano essere ricondotte nella previsione di cui alla lett. a) dell’art. 36 C.G.S., che riguarda una condotta ingiuriosa o irriguardosa anche se manifestatasi in due momenti diversi, ma pur sempre uniti dal vincolo della continuazione, come esattamente osservato dalla difesa del Sorrentino. Dal momento, infatti, che non si è verificata la diversa ipotesi del “contatto fisico” con il direttore di gara e che, nella fattispecie, si è trattato di un torneo giovanile, anche se autorizzato dalla Federazione, ritiene la Corte che sia più equa la sanzione dell’inibizione fino al 15.10.2024, da infliggere al Sorrentino tenuto anche conto delle particolari condizioni in cui si sono verificati i fatti (proteste in seguito all’espulsione del proprio calciatore n. 5). Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di ridurre l’inibizione all’allenatore Sorrentino Gennaro fino al 15.10.2024. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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