C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/10/2024 – Delibera – Gara del 30/ 9/2024 S.VITO 83 L.D.N. – VIRTUS CASTEL FRENTANO

Gara del 30/ 9/2024 S.VITO 83 L.D.N. - VIRTUS CASTEL FRENTANO

Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della Soc. ASD San Vito 83 fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 1 a 6, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. Deduce, in particolare, la Società reclamante che un proprio calciatore "correndo verso la propria porta guardando il pallone e girandosi in maniera repentina si trovava immediatamente sulla propria direzione di corsa il direttore di gara (il quale anch'esso correva verso l'azione guardando il pallone) e non potendo in nessun modo evitare l'impatto cadevano entrambi a terra. A seguito di questo il direttore di gara (...) espelleva il giocatore facendo ripartire l'azione con un calcio di punizione in favore della squadra avversaria dal punto in cui è avvenuto l'impatto". Chiede quindi, "Che la gara sia rigiocata per evidente ERRORE TECNICO da parte del direttore di gara." - Preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Il ricorso non merita accoglimento perché inammissibile. Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di Giustizia Sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite non sono riscontrabili nel referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi ai sensi dell'art. 61 del CGS,. Peraltro, il ricorso in esame appare generico e non supportato da idonea motivazione ai sensi dell'art. 49, comma 4, del C.G.S.. Tutto quanto sopra riferito e considerato, ai sensi degli articoli 10,49, 61 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di respingere il reclamo della A.S.D. San Vito 83 perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo: S. Vito 83 / Virtus Castel Frentano 1 a 6.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it