C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 17/10/2024 – Delibera – Gara del 6/10/2024 BUCCHIANICO CALCIO – VIRTUS CASTEL FRENTANO
Gara del 6/10/2024 BUCCHIANICO CALCIO - VIRTUS CASTEL FRENTANO
Il Giudice Sportivo La Società ASD Virtus Castel Frentano ha presentato tempestivo e rituale ricorso avverso la gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 4 a 2, per violazione dell'art. 39 delle NOIF per posizione irregolare di un calciatore della ASD Bucchianico Calcio, il Sig. Bruno CHIACCHIARETTA, nato il 19.10.2003, che, alla data dell'incontro, non risulterebbe regolarmente tesserato. - Preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. In reclamo è infondato e non merita accoglimento. Infatti, dall'esame della documentazione ufficiale in possesso del C.R.A. è emerso che il giocatore Bruno CHIACCHIARETTA è stato regolarmente tesserato per la ASD Bucchianico Calcio con decorrenza 4.10.2024 e che, pertanto, lo stesso poteva prendere parte all'incontro del 6.10.2024 ai sensi dell'art. 39, comma 3, delle vigenti N.O.I.F., a mente del quale "L'utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento ...". - Accertato, quindi, che nel caso in esame non c'è stata violazione delle vigenti disposizioni federali, dovendosi dichiarare la regolarità dello svolgimento della gara. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 del CGS, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26del 10.10.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,
DELIBERA
- di respingere il reclamo della ASD Virtus Castel Frentano perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Bucchianico Calcio / Virtus Castel Frentano 4 a 2.