C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 18/10/2024 – Delibera – Gara del 6/10/2024 LA FENICE CALCIO A 5 – CENTROSTORICOMONTESILVANO

Gara del 6/10/2024 LA FENICE CALCIO A 5 - CENTROSTORICOMONTESILVANO

Il Giudice Sportivo - visto il ricorso della ASD La Fenice Calcio a 5, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della ASD Centro Storico Montesilvano per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 0 a 1, la calciatrice Carla Febo, nata il 26.05.1994, che risulterebbe squalificata per una gara effettiva come da Comunicato Ufficiale n. 931 del 30.04.2024 della LND Divisione Calcio a 5; - preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti; - esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che la calciatrice Carla Febo nella S.S.2023/2024 era tesserata con la ES Chieti Calcio a 5 e che in occasione dell'ultima gara di Campionato C5 Nazionale del 28.04.2024 è stata squalificata per recidiva in ammonizione; - riscontrato, pertanto, che la suddetta calciatrice non poteva prendere parte all'incontro del 6.10.2024, prima gara utile per scontare la squalifica inflitta con il C.U. n. 931 del 30.04.2024 cit.; - ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 10.10.2024,

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Centro Storico Montesilvano la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: La Fenice Calcio a 5 / Centro Storico Montesilvano 6 a 0; 2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Centro Storico Montesilvano, Sig.ra Martina Iezzi, fino al 23.10.2024; 3) di accreditare la tassa di reclamo.

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