C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/10/2024 – Delibera – Gara del 14/10/2024 VIRTUS CUPELLO – VILLA 2015
Gara del 14/10/2024 VIRTUS CUPELLO - VILLA 2015
Il Giudice Sportivo - Con ricorso ritualmente presentato la A.S.D. Villa 2015 ha contestato la regolarità della gara in oggetto, conclusasi con il risultato di 3 a 0, per avere la A.S.D Virtus Cupello violato le norme federali che regolano le sostituzioni nella competizione di appartenenza. In particolare, la ricorrente sostiene che la Società controparte avrebbe effettuato sei sostituzioni, anziché le cinque ammesse, e che la predetta condotta concretizzerebbe l'ipotesi di cui all'art. 10, comma 1, del CGS determinando l'applicazione della sanzione a carico della Soc. Virtus Cupello della perdita della gara. - La ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. - La Soc. Virtus Cupello ha fatto pervenire proprie controdeduzioni con cui non ha contestato la veridicità dei fatti per come riferiti nel ricorso e riportati nel referto arbitrale, rappresentando tuttavia la buona fede del proprio dirigente nella commissione dell'errore materiale "al quale si può senz'altro applicare l'esimente dell'elemento soggettivo nella commissione della irregolarità" (viene evidenziata la concomitanza delle ultime sostituzioni effettuate con l'allontanamento momentaneo del dirigente accompagnatore a causa di un infortunio occorso ad un proprio calciatore). Nel merito, ha inteso evidenziare come, a suo giudizio, tale errore non possa aver determinato una evidente incidenza sulla regolarità della gara e sul risultato del campo, poiché "la sostituzione di un numero maggiore di giocatori non sia causa espressamente prevista per la perdita della gara. Infatti, il comma 6 individua i casi in cui la sanzione della perdita della gara viene inflitta in automatico senza ulteriori considerazioni. Negli altri casi, come quello in oggetto, evidentemente è possibile per il Giudice Sportivo verificare se l'errore commesso, abbia avuto influenza sulla regolarità della competizione". Ha quindi chiesto "di confermare il giudizio del campo e non applicare la sanzione punitiva della perdita della gara, fermo restando gli altri provvedimenti che intenderà adottare". Tanto premesso, si osserva quanto segue. Il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla regola n. 3, punto 2 - numero di sostituzioni - così dispone: "Il numero, fino a un massimo di cinque, di calciatori di riserva utilizzabili in gare di competizioni ufficiali sarà determinato dalla FIFA, dalla Confederazione o dalla Federazione Nazionale". A sua volta, le disposizioni regolamentari approvate con il Comunicato Ufficiale L.N.D.N.1 del 1.07.2024, parte III punto 24 (sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva), dispone che "Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto". Nel caso di specie, non c'è dubbio che la Soc. Virtus Cupello abbia violato le predette disposizioni regolamentari, trovando conferma tale irregolare condotta negli atti ufficiali di gara laddove si riporta che in effetti la squadra ospitante ha effettuato 6 sostituzioni [nei minuti 6', 26', 34', 37' e 40' (2 sostituzioni) del s.t.] e quindi una in più del consentito. L'accertamento sulla regolarità delle gare impugnate è rimesso agli Organi della Giustizia Sportiva ed è un giudizio teso all'individuazione della fattispecie legale cui l'eventuale violazione è astrattamente sussumibile. In questa sede, il Giudice sportivo è chiamato a valutare se la descritta condotta irregolare possa determinare l'applicazione della sanzione, richiesta dalla ricorrente, della perdita della gara con il punteggio di 0-3, prevista dall'art. 10, comma 1, CGS, il quale stabilisce che la sanzione della perdita della gara deve essere disposta nel caso in cui la Società sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole). Orbene, a parere di questo Giudice sportivo il caso rientra nell'ipotesi prevista dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S., che dispone la punizione sportiva della perdita della gara se ad essa partecipa un calciatore che comunque non abbia titolo per prendervi parte, avendo la società resistente utilizzato calciatori di riserva oltre il numero consentito, che è quello di cinque calciatori. Sotto altro aspetto, si può ragionevolmente sostenere che l'utilizzo di un numero maggiore di calciatori nel corso della gara, offrendo la possibilità di disporre di più atleti rispetto alla squadra avversaria (tra titolari e subentranti), possa aver inciso sul regolare svolgimento della gara o ne possa aver impedito la regolare effettuazione nei termini presupposti dall'art. 10, comma 1, C.G.S.. In altre parole, la circostanza oggettiva che la Soc. Virtus Cupello abbia di fatto potuto disporre di un numero di calciatori subentranti (6) maggiore rispetto al consentito (5) può aver determinato un'alterazione del potenziale atletico della propria squadra, soprattutto in un momento, quello verso la fine della gara, quando le squadre sono più stanche, e ciò per un lasso di tempo comunque significativo (dal 40' minuto del s.t.). In conclusione, si deve ritenere che la gara in oggetto si sia svolta in modo irregolare per aver la Soc. Virtus Cupello violato le disposizioni del C.U. L.N.D. n. 1 del 1.07.2024 e della regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Pertanto, è prevista a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara. Tenendo conto delle circostanze rappresentate nelle memorie difensive, si ritiene di non dover assumere ulteriori provvedimenti, sia a carico della Società resistente, sia dei propri dirigenti. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U.N.28 del 17.10.2024, visti gli artt. 10, 65 e 67 del C.G.S.
Delibera
1) di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di infliggere alla A.S.D. Virtus Cupello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in favore della A.S.D. Villa 2015; 2) di accreditare la tassa di ricorso.