C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2024 – Delibera – NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. AMEDEO NANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA A.S.D. VASTO UNITED E DAL 21 NOVEMBRE 2023 DIRIGENTE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 27 COMMI 1 E 2 (DAL 21 DICEMBRE 2023 RINUMERATO IN ART. 26 QUATER), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 – 2024, SVOLTO IL RUOLO DI ALLENATORE DEI PORTIERI DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED SEBBENE FOSSE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO (CONSEGUITA SOLO IN DATA 20 MAGGIO 2024) E SENZA, OLTRETUTTO, ESSERE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ SINO AL 21 NOVEMBRE 2023; – DELLA SIG.RA ROSANNA FANTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 27 COMMI 1 E 2 (DAL 21 DICEMBRE 2023 RINUMERATO IN ART. 26 QUATER), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LA STESSA CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AL SIG. AMEDEO NANNI DI ESERCITARE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 – 2024, IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DEI PORTIERI DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, SEBBENE FOSSE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO (CONSEGUITA SOLO IN DATA 20 MAGGIO 2024) E SENZA, OLTRETUTTO, ESSERE TESSERATO PER LA SOCIETÀ DALLA STESSA RAPPRESENTATA SINO AL 21 NOVEMBRE 2023; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIG.RI ROSANNA FANTINI ED AMEDEO NANNI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

NEL DEFERIMENTO: - DEL SIG. AMEDEO NANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA A.S.D. VASTO UNITED E DAL 21 NOVEMBRE 2023 DIRIGENTE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 27 COMMI 1 E 2 (DAL 21 DICEMBRE 2023 RINUMERATO IN ART. 26 QUATER), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 – 2024, SVOLTO IL RUOLO DI ALLENATORE DEI PORTIERI DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED SEBBENE FOSSE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO (CONSEGUITA SOLO IN DATA 20 MAGGIO 2024) E SENZA, OLTRETUTTO, ESSERE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ SINO AL 21 NOVEMBRE 2023; - DELLA SIG.RA ROSANNA FANTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 27 COMMI 1 E 2 (DAL 21 DICEMBRE 2023 RINUMERATO IN ART. 26 QUATER), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LA STESSA CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AL SIG. AMEDEO NANNI DI ESERCITARE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 - 2024, IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DEI PORTIERI DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, SEBBENE FOSSE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO (CONSEGUITA SOLO IN DATA 20 MAGGIO 2024) E SENZA, OLTRETUTTO, ESSERE TESSERATO PER LA SOCIETÀ DALLA STESSA RAPPRESENTATA SINO AL 21 NOVEMBRE 2023; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIG.RI ROSANNA FANTINI ED AMEDEO NANNI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 9.9.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 30.9.2024, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie difensive, pervenute per altro solo alla procura Federale FIGC.

All’udienza era presente in via telematica, previa autorizzazione del T.F.T, il rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. AMEDEO NANNI mesi 8 (otto) d’inibizione; per la sig.ra ROSANNA FANTINI mesi 8 (otto) d’inibizione; per la SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED €. 800,00 (ottocento/00) di ammenda. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti, visto che il sig. Amedeo Nanni ha contestato di aver mai ammesso di aver svolto le funzioni di preparatore dei portieri peraltro contraddicendo quanto risulta dal verbale di audizione redatto in sede di istruttoria da parte della Procura Federale FIGC. Allo stesso modo la Presidente della società A.S.D. VASTO UNITED ha ammesso ugualmente in detto verbale che il sig. Amedeo Nanni aveva effettivamente svolto tali funzioni Relativamente ai provvedimenti da adottare, ritiene lo stesso Tribunale che sia equo infliggere nei confronti dei soggetti deferiti le seguenti sanzioni: al sig. AMEDEO NANNI mesi 4 (quattro) d’inibizione; alla sig.ra ROSANNA FANTINI mesi 4 (quattro) d’inibizione; alla SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda, tenuto anche conto della categoria di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge le seguenti sanzioni: al sig. AMEDEO NANNI mesi 4 (quattro) d’inibizione; alla sig.ra ROSANNA FANTINI mesi 4 (quattro) d’inibizione; alla SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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