C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2024 – Delibera – NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. MOHAMED ABOUDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002.

NEL DEFERIMENTO: - DEL SIG. MOHAMED ABOUDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002.

Con nota del 2.9.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale il soggetto sopra specificato per rispondere della contestazione a lui ascritta, come integralmente riportata. Con atto regolarmente notificato a mezzo p.e.c, veniva contestata al calciatore la detta violazione e veniva reso noto al medesimo che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 30.9.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi di prova, nella specie non pervenuti. All’udienza era presente in via telematica, previa autorizzazione del T.F.T, il rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno era comparso per il soggetto deferito. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura, dopo avere illustrato brevemente le ragioni del deferimento e i motivi posti a sostegno della contestazione, concludeva per l'affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica per tre giornate da scontare nel campionato di pertinenza. Il Tribunale osserva che la responsabilità del deferito emerge chiaramente dagli atti del procedimento, visto che è stata acquisita la prova documentale del tesseramento del giovane Mohamed Aboudi in favore della società Tornimparte 2002, nonché la distinta relativa alla gara oggetto di indagini, nella quale si dà atto che il giovane ha partecipato alla gara tra le fila dell’Atletico Amiternum senza averne titolo. Ad ulteriore riprova della responsabilità dello stesso, vi è, inoltre, l’atteggiamento di completo disinteresse per il procedimento disciplinare da parte di chi avrebbe avuto titolo ed interesse a far pervenire scritti difensivi. Peraltro lo stesso Tribunale ritiene congrua ed adeguata la sanzione richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Mohamed Aboudi la sanzione della squalifica per tre giornate da scontare nel campionato di pertinenza. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti ai sensi degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.

 

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