C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 14/11/2024 – Delibera – Gara del 4/11/2024 S.VITO 83 L.D.N. – UNION FOSSACESIA CALCIO

Gara del 4/11/2024 S.VITO 83 L.D.N. - UNION FOSSACESIA CALCIO

Il Giudice Sportivo -Visto il ricorso della ASD San Vito 83 LDN, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 1, in quanto la A.S.D. Union Fossacesia Calcio avrebbe violato le norme federali che impongono un limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età. Espone, in particolare, la Società ricorrente che "Il calciatore Iannantuoni Davide nato il 12-09-2009 è sceso in campo da titolare con il n. 1 (come si testimonia da distinta allegata) senza autorizzazione del comitato in quanto calciatore quindicenne, come richiesto dall'art. 34 comma 3 delle NOIF". - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Visto l'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., secondo il quale " I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15º annodi età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione.". - Tenuto conto che con C.U. n. 1 del 1.07.2024 della L.N.D. è stato stabilito che nelle gare del campionato Regionale Juniores Under 19 - Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età - " possono partecipare i calciatori nati dal 1^ gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compito il 15^ anno di età...", imponendo il " rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. " soltanto per i calciatori quindicenni che partecipano alle gare delle c.d.

prime squadre (Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età per i Campionato di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, etc.- ). - Esaminati gli atti ufficiali di gara, risulta accertato che il calciatore Iannantuoni Davide, regolarmente tesserato con la A.S.D. Union Fossacesia Calcio per la s.s. in corso, alla data del 4.11.2024 aveva già compiuto il quindicesimo anno di età e la sua partecipazione alla gara non era soggetta ad autorizzazione da parte del Comitato. Il ricorso deve quindi essere respinto perché infondato. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 7.11.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di respingere il reclamo e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo: San Vito 83 / Union Fossacesia Calcio 1 a 1; 2) di addebitare la tassa di reclamo.

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