C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/12/2024 – Delibera – Gara del 24/11/2024 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD – CAPISTRELLO A.S.D.
Gara del 24/11/2024 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD - CAPISTRELLO A.S.D.
Il Giudice Sportivo La Società Capistrello ASD ha presentato tempestivo e rituale ricorso avverso la gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 1 a1, per la presunta posizione irregolare di un calciatore della Società Spoltore Calcio, il sig. El Otmani Soufiane, nato il 13.01.2002, che alla data dell'incontro non risulterebbe regolarmente tesserato in base all'art. 40- quater delle N.O.I.F., il quale dispone che la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri per le società dilettantistiche è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di comunicazione dell'Ufficio tesseramento FIGC / Comitato di appartenenza. - Preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. In reclamo è infondato e non merita accoglimento. - Riscontrato, dall'esame della documentazione ufficiale in possesso del C.R.A., che il giocatore El-Otmani Soufiane è stato regolarmente tesserato per la Spoltore Calcio S.R.L. SD con decorrenza 22.11.2024 e che, pertanto, lo stesso poteva prendere parte all'incontro del 24.11.2024. - Accertato, quindi, che nel caso in esame non c'è stata violazione delle vigenti disposizioni federali, dovendosi dichiarare la regolarità dello svolgimento della gara. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 del CGS, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 41del 28.11.2024,
DELIBERA
1) di respingere il reclamo della Società Capistrello ASD perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo Spoltore Calcio / Capistrello 1 a 1.