C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 11/11/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL’INCARICO DA CIASCUNO ALL’EPOCA RICOPERTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL’ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL’INCARICO DA CIASCUNO ALL’EPOCA RICOPERTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI CONDOTTE FINALIZZATE A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL’ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERE AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. IVAN ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. IVAN ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORT-O DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. IVAN ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCIANO BAFILE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCIANO BAFILE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCIANO BAFILE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DANIELE BORGNA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DANIELE BROGNA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DANIELE BROGNA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. FEDERICO CAPPELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FEDERICO CAPPELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FEDERICO CAPPELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 1.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. NICOLÒ CESELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. NICOLÒ CESELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. NICOLÒ CESELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 2.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ANDREA DI NORCIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ANDREA DI NORCIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ANDREA DI NORCIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. VITTORIO DI SILVIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO DI SILVIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO DI SILVIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DAVIDE IANNUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DAVIDE IANNUCCI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DAVIDE IANNUCCI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ELMIR ISENI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ELMIR ISENI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ELMIR ISENI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ARIS KAPLLANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ARIS KAPLLANI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 30.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ARIS KAPLLANI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ENDRI KOSI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ENDRI KOSI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ENDRI KOSI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. JACOPO MAMBRIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JACOPO MAMBRIN, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 28.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JACOPO MAMBRIN RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ALBERTO MASCIONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALBERTO MASCIONI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALBERTO MASCIONI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. EMIDIO MATRICINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EMIDIO MATRICINI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EMIDIO MATRICINI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. JOEY SALUSTRI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JOEY SALUSTRI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JOEY SALUSTRI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LEONARDO SARRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LEONARDO SARRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LEONARDO SARRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. VITTORIO SETTE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO SETTE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO SETTE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.500,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. EVZAL VELJIU, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EVZAL VELJIU, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EVZAL VELJIU RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LORENZO TURCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LORENZO TURCO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LORENZO TURCO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MICHELE BASILICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MICHELE BASILICO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MICHELE BASILICO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MARCO DI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MARCO DI CARLO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MARCO DI CARLO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCA GIANSERRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA GIANSERRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA GIANSERRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DENNIS GIANNERAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DENNIS GIANNERAMO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DENNIS GIANNERAMO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. GABRIELE GIOIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. GABRIELE GIOIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. GABRIELE GIOIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCA PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA PONZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA PONZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUIGI PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICA
DEFERIMENTO: - DEL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL’INCARICO DA CIASCUNO ALL’EPOCA RICOPERTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI - TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO - SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL’ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL’INCARICO DA CIASCUNO ALL’EPOCA RICOPERTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI CONDOTTE FINALIZZATE A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI - TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO - SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL’ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERE AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. IVAN ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. IVAN ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORT-O DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. IVAN ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. LUCIANO BAFILE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCIANO BAFILE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCIANO BAFILE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. DANIELE BORGNA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DANIELE BROGNA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DANIELE BROGNA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. FEDERICO CAPPELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FEDERICO CAPPELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FEDERICO CAPPELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 1.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. NICOLÒ CESELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. NICOLÒ CESELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. NICOLÒ CESELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 2.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. ANDREA DI NORCIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ANDREA DI NORCIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ANDREA DI NORCIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. VITTORIO DI SILVIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO DI SILVIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO DI SILVIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. DAVIDE IANNUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DAVIDE IANNUCCI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DAVIDE IANNUCCI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. ELMIR ISENI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ELMIR ISENI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ELMIR ISENI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. ARIS KAPLLANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ARIS KAPLLANI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 30.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ARIS KAPLLANI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. ENDRI KOSI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ENDRI KOSI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ENDRI KOSI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. JACOPO MAMBRIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JACOPO MAMBRIN, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 28.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JACOPO MAMBRIN RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. ALBERTO MASCIONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALBERTO MASCIONI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALBERTO MASCIONI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. EMIDIO MATRICINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EMIDIO MATRICINI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EMIDIO MATRICINI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. JOEY SALUSTRI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JOEY SALUSTRI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JOEY SALUSTRI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. LEONARDO SARRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LEONARDO SARRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LEONARDO SARRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. VITTORIO SETTE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO SETTE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO SETTE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.500,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. EVZAL VELJIU, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EVZAL VELJIU, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EVZAL VELJIU RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. LORENZO TURCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LORENZO TURCO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LORENZO TURCO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. MICHELE BASILICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MICHELE BASILICO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MICHELE BASILICO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. MARCO DI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MARCO DI CARLO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MARCO DI CARLO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. LUCA GIANSERRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA GIANSERRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA GIANSERRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. DENNIS GIANNERAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DENNIS GIANNERAMO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DENNIS GIANNERAMO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. GABRIELE GIOIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. GABRIELE GIOIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. GABRIELE GIOIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. LUCA PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA PONZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA PONZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. LUIGI PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUIGI PONZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUIGI PONZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DEL SIG. VINCENZO SALVATORI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VINCENZO SALVATORI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VINCENZO SALVATORI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE, POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI FRANCO LEPIDI, ROBERTO PULSONE, ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI.
Con nota del 12.9.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c. e raccomandate r.r. , sono state contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni ed era loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 21.10.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie ritualmente pervenute dai sigg.ri Lepidi Franco, Pulsone Roberto, Matricini Emidio, A.S.D Pizzoli, Gianneramo Denis e Sarra Leonardo. All’udienza sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale nelle persone del Sost. Proc. Greco e dell’Avv. Grotti, nonché l’Avv. Emilio Bafile, difensore di Pulsone Roberto, Matricini Emidio (assenti), Lepidi Franco (presente personalmente) e A.S.D. Pizzoli; l’Avv. Adriano Calandrella, difensore di Gianneramo Dennis (assente); l’Avv. Angela Maria Marinangeli, difensore di Bafile Luciano (assente); l’Avv. Lucio Leopardi, difensore di Magozzi Fabrizio (assente); Ceselli Nicolò e Turco Lorenzo personalmente, mentre gli altri soggetti deferiti sono risultati assenti fino al termine dell’udienza alle ore 17,30. I suddetti difensori formulavano eccezioni e richieste preliminari, che venivano respinte dal Tribunale come da verbale in atti. Veniva quindi data la parola ai rappresentanti della Procura, i quali procedevano ad illustrare le ragioni del deferimento deducendo la pacifica responsabilità dei singoli soggetti deferiti per avere percepito gli indennizzi previsti dalla normativa all’epoca vigente senza averne titolo, a nulla rilevando la dedotta mancanza dell’elemento intenzionale non potendo valere a privare i loro comportamenti del carattere dell’illiceità secondo l’Ordinamento Sportivo. Concludevano, pertanto, per l’applicazione nei confronti di tutti i soggetti deferiti delle sanzioni disciplinari come da separato foglio che, consegnato ai difensori ed ai presenti, veniva allegato al verbale in atti. L’Avv. Bafile insisteva per l’ammissione della prova testimoniale articolata nella memoria difensiva e concludeva per il proscioglimento dei sigg.ri Lepidi e Pulsone, per non avere gli stessi percepito alcuna somma e per avere agito in perfetta buona fede per venire incontro alle esigenze dei giovani calciatori e tesserati i quali, nel periodo del Covid, non avevano più svolto alcuna attività e non avevano percepito neppure rimborsi spese; del sig. Matricini, il quale aveva rimborsato le somme percepite; della società A.S.D Pizzoli, in quanto il Presidente attuale (Ercole Gioia) non lo era all’epoca dei fatti. L’Avv. Calandrella, per il sig. Dennis Gianneramo, si riportava alla memoria sottolineando che il proprio assistito, minorenne all’epoca dei fatti, si era limitato a sottoscrivere un foglio in bianco che aveva scansionato e inviato alla società, la quale provvedeva a compilarlo e ad inviare la documentazione. Rappresentava, inoltre, che il ragazzo ignorava l’esistenza di un procedimento penale a proprio carico, non avendo ricevuto alcuna notifica da parte del competente Tribunale dei Minori. Pertanto, anche in considerazione della restituzione delle somme percepite, concludeva per il proscioglimento del Gianneramo, associandosi alle richieste preliminari ed istruttorie formulate dall’Avv. Bafile. L’Avv. Marinangeli, per il sig. Luciano Bafile, rappresentava la volontà dello stesso, minorenne all’epoca dei fatti, di restituire le somme percepite e che, in ogni caso, egli aveva agito nella più completa buona fede senza rendersi conto dell’illiceità che una simile fattispecie avrebbe potuto rappresentare anche dal punto di vista penale, tanto da consegnare alla Guardia di Finanza quanto poteva essere compromettente per la sua posizione personale. Concludeva per il proscioglimento del proprio assistito, associandosi alle richieste preliminari ed istruttorie degli altri difensori. L’Avv. Lopardi, per il sig. Magozzi Fabrizio, si associava alle richieste degli altri difensori, facendo rilevare l’assoluto difetto di intenzionalità da parte del proprio assistito di cui chiedeva, quindi, il proscioglimento anche in considerazione della sua manifestata volontà di restituire le somme percepite. Il sig. Lorenzo Turco, all’epoca dei fatti minorenne, rilevava che il tesseramento era stato sottoscritto anche dai genitori, il sig. Nicolò Ceselli si dichiarava disposto a rimborsare le somme percepite ed entrambi insistevano per il loro proscioglimento. Il Tribunale riservava di decidere su tutte le questioni sottoposte al suo esame. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta evidente dagli atti della indagine svolta dalla Procura Federale della F.I.G.C., nonché dalla esplicita ammissione effettuata dagli stessi i quali hanno, quasi all’unisono, giustificato i loro comportamenti invocando la più completa buona fede per avere agito nella convinzione di esercitare un diritto sulla base di quanto assicurato da coloro (il Presidente della società Lepidi Franco ed il Segretario Pulsone Roberto) che avevano predisposto il necessario per fare loro conseguire l’indennizzo previsto dal D.L. 17.02.2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” al fine di assicurare un sostegno economico ai soggetti che potevano averne titolo, essendo già esistente, a loro dire, un rapporto di collaborazione sportiva con la società. I citati dirigenti, nel costituirsi nel presente procedimento, hanno infatti dedotto di essersi limitati a venire incontro alle necessità dei tesserati e collaboratori che, in conseguenza del COVID, non avevano più svolto attività sportiva e non avevano conseguito alcun rimborso di spese. Hanno, inoltre, aggiunto di non aver incassato alcuna somma per il titolo indicato, come accertato nel corso delle indagini penali, a dimostrazione della correttezza del loro operato. Al riguardo, si deve invece rilevare che il meccanismo dell’illecito consisteva nel far sottoscrivere dei contratti retrodatati per dimostrare l’esistenza dei presupposti necessari per conseguire le indennità e simili comportamenti, a prescindere dal fatto del loro rilievo penale, valgono sicuramente a violare le norme del Codice di Giustizia Sportiva ed in particolare quelle dell’art. 4 comma I, in quanto contrari a quei principi di lealtà, correttezza e probità a cui ogni sportivo dovrebbe ispirarsi, soprattutto quelli inseriti nel mondo del dilettantismo. Anche gli altri deferiti, che non hanno ritenuto di difendersi ammettendo implicitamente le proprie responsabilità, devono rispondere di tali violazioni anche se a semplice titolo di colpa, non essendo indispensabile, nella Giustizia Sportiva, la sussistenza del dolo intenzionale. Allo stesso modo, debbono ritenersi ugualmente responsabili coloro che, all’epoca dei fatti, erano minorenni sia perché chi ha esercitato la potestà genitoriale, ha sottoscritto insieme a loro la documentazione necessaria per conseguire il beneficio sia perché gli stessi minori, avendo una età più prossima alla maggiore che non, si sono evidentemente resi conto di quello che stavano facendo …. avendo dimestichezza in materia di tesseramento …. Va, peraltro, sottolineato che alcuni soggetti deferiti, mostrando un evidente ravvedimento, hanno provveduto a restituire le somme indebitamente percepite e di tanto il Tribunale ha tenuto conto ai fini delle graduazione delle sanzioni. Ritenuta, pertanto, la responsabilità di tutti i prevenuti, viene applicata ai sigg.ri Lepidi Franco e Pulsone Roberto, in quanto maggiori responsabili della ideazione e della esecuzione dell’illecito disegno, la sanzione dell’inibizione a svolgere le funzioni comunque attinenti allo svolgimento del giuoco del calcio nell’ambito della F.I.G.C. per anni tre, a nulla rilevando che non sia rimasta provata l’avvenuta percezione di somme da parte loro. Al sig. Anastasio Ivan applica la sanzione della inibizione per mesi nove. Al sig. Matricini Emidio applica la sanzione della inibizione per mesi sei, avendo rimborsato la somma. Ai sigg.ri Anastasio Alessandro, Bafile Luciano, Borgna Daniele, Cappelli Federico, Ceselli Nicolò, Di Norcia Andrea, Di Silvio Vittorio, Iannucci Davide, Iseni Elmir, Kapplani Aris, Kosi Endri, Magozzi Fabrizio, Mambrin Jacopo, Macioni Alberto, Salustri Joey, Sarra Leonardo, Sette Vittorio, Ursache Daniel Mihai e Veljiu Evzal il Tribunale ritiene di infliggere la sanzione di mesi nove di squalifica. Ai sigg.ri Turco Lorenzo, Basilico Michele, Di Carlo Marco, Gianserra Luca, Ponzi Luca, Ponzi Luigi, Salvatori Vincenzo e Gioia Gabriele, ritiene di infliggere la sanzione di mesi sei di squalifica. Al sig. Gianneramo Dennis applica la sanzione della squalifica per mesi quattro sia perché minore all’epoca dei fatti, sia perché ha rimborsato la somma percepita. Alla società A.S.D. Pizzoli, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., applica la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila). Così deciso in L’Aquila il giorno ventuno del mese di ottobre dell’anno duemilaventiquattro. Dispone procedersi alle comunicazioni di rito al Presidente Federale, alla Procura Federale ed alle parti interessate.
Share the post "C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 11/11/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL’INCARICO DA CIASCUNO ALL’EPOCA RICOPERTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL’ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL’INCARICO DA CIASCUNO ALL’EPOCA RICOPERTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI CONDOTTE FINALIZZATE A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL’ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERE AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. IVAN ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. IVAN ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORT-O DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. IVAN ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCIANO BAFILE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCIANO BAFILE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCIANO BAFILE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DANIELE BORGNA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DANIELE BROGNA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DANIELE BROGNA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. FEDERICO CAPPELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FEDERICO CAPPELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FEDERICO CAPPELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 1.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. NICOLÒ CESELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. NICOLÒ CESELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. NICOLÒ CESELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 2.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ANDREA DI NORCIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ANDREA DI NORCIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ANDREA DI NORCIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. VITTORIO DI SILVIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO DI SILVIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO DI SILVIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DAVIDE IANNUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DAVIDE IANNUCCI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DAVIDE IANNUCCI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ELMIR ISENI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ELMIR ISENI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ELMIR ISENI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ARIS KAPLLANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ARIS KAPLLANI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 30.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ARIS KAPLLANI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ENDRI KOSI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ENDRI KOSI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ENDRI KOSI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. JACOPO MAMBRIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JACOPO MAMBRIN, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 28.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JACOPO MAMBRIN RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ALBERTO MASCIONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALBERTO MASCIONI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALBERTO MASCIONI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. EMIDIO MATRICINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EMIDIO MATRICINI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EMIDIO MATRICINI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. JOEY SALUSTRI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JOEY SALUSTRI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JOEY SALUSTRI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LEONARDO SARRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LEONARDO SARRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LEONARDO SARRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. VITTORIO SETTE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO SETTE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO SETTE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.500,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. EVZAL VELJIU, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EVZAL VELJIU, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EVZAL VELJIU RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LORENZO TURCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LORENZO TURCO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LORENZO TURCO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MICHELE BASILICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MICHELE BASILICO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MICHELE BASILICO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MARCO DI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MARCO DI CARLO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MARCO DI CARLO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCA GIANSERRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA GIANSERRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA GIANSERRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DENNIS GIANNERAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DENNIS GIANNERAMO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DENNIS GIANNERAMO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. GABRIELE GIOIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. GABRIELE GIOIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. GABRIELE GIOIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCA PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA PONZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA PONZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUIGI PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICA"