C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 31/10/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA, RIPORTATE SUL C.U. N. 26 DEL 16/10/2024.
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA, RIPORTATE SUL C.U. N. 26 DEL 16/10/2024.
Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA avverso le decisioni del Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Potenza, pubblicate 46/7 sul C.U. n. 26 del 16/10/2024, consistenti nella squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Lapetina Salvatore Antonio nonché nell’ammenda di Euro 100,00 comminata alla ridetta Società; Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 29 OTTOBRE 2024, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA, rappresentata dal Dirigente Lapetina Salvatore Antonio, il quale si riportava al ricorso introduttivo chiedendone integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig. Giuseppe Albano, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, collegato in videoconferenza; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come il reclamante Sodalizio abbia chiesto, mediante il proposto ricorso: In via principale: annullare i capi della decisione impugnata relativi alla squalifica per quattro giornate di Lapetina Salvatore Antonio e all’ammenda di Euro 100,00; In subordine: in ragione della lievità della condotta e delle circostanze attenuanti rinvenute, ridurre la squalifica inflitta e la sanzione pecuniaria inflitta; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la Società ricorrente, abbia precisato come, il calciatore Lapetina Salvatore Antonio non si fosse diretto verso l’Arbitro, non avesse cercato lo scontro verbale né rivolto insulti né tantomeno minacce, ma, al contrario, fosse stato il D.G. a raggiungere il Lapetina dirigendosi verso la zona del campo dove il ridetto calciatore si trovava, estraendo al suo indirizzo - con foga inusitata – il cartellino rosso per una normale contestazione di una decisione; Rilevato nondimeno che, sempre per quanto riguarda la posizione del calciatore Lapetina Salvatore Antonio, la reclamante abbia evidenziato come, questi, dopo l’espulsione, avesse abbandonato il terreno di gioco senza protestare, e dopo essersi fatto la doccia, fosse rimasto davanti agli spogliatoi solo perché la tribuna non era accessibile e, comunque, finché l’Arbitro non lo avesse invitato ad abbandonare l’impianto sportivo; invito a cui, il ridetto calciatore, aderiva prontamente; Osservato ulteriormente come, il reclamante Sodalizio abbia ritenuto del tutto ingiusta l’ammenda di Euro 100,00 dal G.S. comminata, in quanto, lo sparuto gruppo di persone (una decina circa) presente fuori dall’impianto di giuoco, essendo le tribune non accessibili, non avrebbe proferito alcun insulto o minaccia all’indirizzo del D.G.; né tantomeno risulta che, quest’ultimo, avesse richiesto l’intervento della Forza Pubblica presente in loco; Valutato, ulteriormente, come i predetti motivi di ricorso siano stati corroborati dalle dichiarazioni rese dai calciatori Festa Eduardo e Pinto Lorenzo (entrambi tesserati con la ASD Calvello Val Camastra) - ascoltati come testi - i quali riferivano come fosse stato il D.G ad avvicinarsi al Lapetina il quale stava chiedendo solo semplici chiarimenti circa un’azione di gioco e come, lo stesso, fosse stato espulso senza alcun avvertimento; precisando, inoltre, come dai pochi tifosi presenti fuori dall’impianto di gioco non fosse giunta alcuna minaccia all’indirizzo dell’Arbitro; Considerato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad escludere ovvero ad attenuare le responsabilità circa i fatti contestati - non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni rese dal D.G., il quale, di converso, evidenziava come il Lapetina si fosse diretto verso di lui percorrendo circa settanta metri di campo (da un’area di rigore all’altra) rivolgendo al suo indirizzo frasi irriguardose ed ingiuriose. Ragion per cui, il ridetto calciatore, veniva espulso (rosso diretto) e, nell’abbandonare il terreno di gioco, continuava a proferire al suo indirizzo frasi ingiuriose; Considerato, ancora, come lo stesso Arbitro, abbia confermato la circostanza per cui, il Lapetina, dopo l’espulsione e malgrado l’invito ad allontanarsi, fosse rimasto seduto nell’area antistante gli spogliatoi, senza tuttavia pronunciare frasi ingiuriose o irriguardose; Accertato infine che, con riferimento alle frasi minacciose ed altre frasi ingiuriose - rivolte al suo indirizzo - il D.G. abbia confermato tale circostanza, precisando, nello specifico, come queste fossero state pronunciate, durante tutto il secondo tempo e a fine gara, da una decina di persone – senza alcun dubbio riconducibili alla Società reclamante - presenti a ridosso della recinzione che delimita il terreno di gioco e, comunque, all’interno dell’impianto sportivo di Calvello; Ritenuto, pertanto, come le richieste di annullamento ovvero, in subordine, di riduzione avanzate dalla Società ricorrente non possano trovare accoglimento dal momento che, la ricognizione dei fatti effettuata, è stata sufficiente a ricondurre il comportamento del calciatore Lapetina Salvatore Antonio nel perimetro dell’art. 36, primo comma, lettera a) C.G.S. (Condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) considerato che, le frasi pronunciate dal ridetto calciatore, anche al momento dell’uscita dal terreno di gioco - così come dal D.G. riferite ed esplicitate in sede di audizione - sono oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo e di rispetto, rappresentando un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo, atteso che, la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA); Valutato, nondimeno, come le dichiarazioni testimoniali assunte – richieste dal reclamante Sodalizio - non possano ritenersi conferenti al fine di escludere la condotta ingiuriosa ed irriguardosa contestata al Lapetina, la cui responsabilità, di converso, è stata ampiamente provata e confermata dalle dichiarazioni rese dal D.G., costituendo, queste, prova privilegiata - ex art. 61, comma 1, C.G.S. - circa i fatti accaduti, anche con riferimento al comportamento del pubblico, in occasione dello svolgimento della gara; atteso che, le stesse, sarebbero contestabili solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. IV, C.U. n. 7/CFA, 15 ottobre 2019); circostanza che, nel caso di specie, è da escludere in modo categorico; Considerato, infine, come nel caso in esame il C.G.S. non operi alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa, sicché il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo edittale delle quattro giornate di squalifica; sanzione che, pertanto, appare congrua e condivisibile (cfr. Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione n. 0253/CSA/2023-2024 del 27/06/2024); Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, come questo Collegio non possa riconoscere alcuna attenuante e, di conseguenza, procedere ad alcun annullamento o mitigazione della sanzione dal G.S. inflitta al calciatore Lapetina Salvatore Antonio, né tantomeno considerare la possibilità di annullamento o riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Società Calvello Val Camastra, non avendo il D.G. espresso alcun dubbio circa la provenienza delle frasi ingiuriose e minacciose a lui rivolte, così come refertate, confermate ed esplicitate in sede dibattimentale.
P.Q.M.
la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide: Rigetta il ricorso dalla Società A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA proposto avverso le decisioni dal Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Potenza - assunte e riportate nel C.U. n. 26 del 16/10/2024; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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