C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 07/09/2023 – Delibera – RICORSO EX ART. 138 c. 2 C.G.S. DELLA SOCIETÀ MONTESCAGLIOSO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 04/08/2023 – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 – DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA.
RICORSO EX ART. 138 c. 2 C.G.S. DELLA SOCIETÀ MONTESCAGLIOSO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 04/08/2023 - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA.
DECISIONE
sul ricorso proposto dalla società Montescaglioso Calcio, nella persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Destratis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Anna Frank n° 4 in Manduria (TA) - (PEC: avvocatogiuliodestratis@pec.it); CONTRO il Comitato Regionale Basilicata, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luis Vizzino e Mariano Colucci e domiciliato presso il loro studio in Via del Gallitello n° 47 in Potenza - (PEC: luis.vizzino@pec.it - colucci.mariano@cert.ordineavvocatipotenza.it); Con notifica anche a: Polisportiva Moliterno (matr. 59742) in persona del Presidente legale rappresentante p.t., PEC: polisportivamoliterno1921@pec.it, non costituita; Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma in Piazzale Flaminio, n° 9, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Pec: lnd@pec.it, non costituita; AVVERSO la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10 del 04/08/2023 Stagione Sportiva 2023/2024 del Comitato Regionale Basilicata, a firma del Segretario Rocco Leone e del Presidente Emilio Fittipaldi, nella parte in cui recita “si delibera di non ammettere al campionato di Eccellenza la società Montescaglioso Calcio (matr. 933671)”, nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alla predetta delibera. Visto il ricorso e i relativi allegati; vista la memoria difensiva e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; udite le parti presenti. Con ricorso depositato a mezzo pec del 21/08/2023 e comunicato, in pari data, al Comitato Regionale Basilicata, con notifica anche alla Polisportiva Moliterno e alla Lega Nazionale Dilettanti, la società Montescaglioso Calcio, per il tramite dell’Avv. Giulio Destratis, ha impugnato la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10 del 04/08/2023, che ha disposto l’esclusione della odierna ricorrente dal Campionato di “Eccellenza” stagione sportiva 2023/2024. Sostiene, in buona sintesi, il Montescaglioso Calcio, in primis che la delibera è affetta da nullità in quanto non è stata indicata l’esatta composizione dell’organo deliberante; in secondo luogo, che, la stessa, è basata su motivazione insufficiente oltre che viziata dall'assenza di qualsiasi descrizione afferente l’iter logico e, soprattutto, che, nel deliberare ciò, il Comitato Regionale Basilicata ha male interpretato le norme circa i termini relativi al versamento necessario per adempiere correttamente a quanto previsto dalla procedura di iscrizione al Campionato, avendo la ricorrente comunque ottemperato a quanto dovuto, per cui chiede, previo annullamento della predetta delibera, di essere riammessa, per la stagione sportiva 2023/2024, al campionato regionale di “Eccellenza” al posto della ripescata Moliterno, ed in via gradata l’ammissione in sovrannumero al ridetto campionato. Con provvedimento del 21/08/2023, il Tribunale Federale Territoriale - C.R. Basilicata, fissava l’udienza in data 06/09/2023, alle ore 16:30, presso la sede del Comitato Regionale Basilicata, sita in Via Robert Mallet n. 1, per prendere in esame il ricorso che qui ci occupa. Con memoria difensiva a mezzo pec del 31/08/2023 e documento integrativo di pari data, entrambi notificati al difensore del Montescaglioso Calcio nonché ai contro interessati, si sono costituiti per il Comitato Regionale Basilicata gli Avv.ti Luis Vizzino e Mariano Colucci. In sede d’udienza la ricorrente odierna esibiva e depositava un documento proveniente dall’istituto bancario Intesa Sanpaolo. Il ricorso, così come proposto, non è meritevole di accoglimento. Innanzitutto, occorre precisare che, in data 06/07/2023, il Comitato Regionale Basilicata pubblicava il C.U. n° 3 nel quale poneva come termine per l’iscrizione al campionato di Eccellenza s.s. 2023/2024 il 21/07/2023 specificando che “Entro e non oltre il termine fissato nella colonna “H”, le Società devono effettuare attraverso il portale L.N.D. l’iscrizione al Campionato di competenza a pena di esclusione dal Campionato stesso”. Nello stesso C.U. veniva anche specificato che “Alla suddetta scadenza il Comitato Regionale procederà alla verifica della documentazione e dei versamenti effettuati. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro un nuovo termine, a pena di esclusione dal Campionato”. A seguito del mancato versamento della somma dovuta entro il termine di cui sopra (n.d.r. il 21/07/2023), il Comitato Regionale Basilicata, in data 24/07/2023, alle ore 13:14, inviava comunicazione PEC (così come depositata dalla difesa e citata anche dalla ricorrente odierna) alla società Montescaglioso Calcio nella quale invitava quest’ultima a “regolarizzare con urgenza” il versamento dell’importo dovuto (€ 3.816,96) come da “riepilogo costi” contenuto nell’“Area Società” della piattaforma dedicata “e ad inviare copia della ricevuta del versamento effettuato all’indirizzo email contabilità@figcbasilicata.it, entro e non oltre il termine ultimo del 28/07/2023 a pena di esclusione dal campionato”, attenendosi, quindi, scrupolosamente a quanto stabilito nel mentovato C.U. n° 3 del 06/07/2023. In data 28/07/2023 il Montescaglioso Calcio provvedeva ad effettuare il versamento della somma di € 5.016,96 (in virtù anche di due sanzioni, per un totale di € 1.200,00, emesse dal T.F.N.); tale bonifico, tuttavia, come per stessa ammissione e riconoscimento della ricorrente, non andava a buon fine. Di conseguenza, il Montescaglioso Calcio provvedeva a disporre un nuovo bonifico, in data 02/08/2023 e dell’importo di € 3.016,96, quindi oltre il termine decadenziale e per di più in misura inferiore a quanto dovuto, come da comunicazione PEC del 24/07/2023 del Comitato Regionale Basilicata. A seguito di quanto esposto, come provato con il documento integrativo dal Comitato Regionale Basilicata e come riportato nello stesso ricorso della reclamante, l’Ufficio Contabilità, in data 03/08/2023, inviava una nota al Montescaglioso Calcio con la quale comunicava che il versamento effettuato il 02/08/2023 di € 3.016,96 risultava “non essere conforme a quanto richiesto … con pec del 24/07/2023 né nei termini né negli importi dovuti”. Solo in data 04/08/2023, ben oltre quindi il termine ultimo del 28/07/2023, il Montescaglioso Calcio provvedeva al versamento della somma residua (due distinti bonifici di € 1.000,00 cadauno) ed al fine di regolarizzare la propria posizione in ordine ai pagamenti (a nulla rilevando la mancata contabilizzazione alla data di cui in premessa come contestato dalla difesa del Comitato Regionale Basilicata). Sempre in data 04/08/2023, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata, in apposita seduta convocata per la verifica delle domande di iscrizione al campionato, con il Comunicato Ufficiale n° 10, constatava “la non conformità dell’iscrizione al Campionato di competenza da parte della società MONTESCAGLIOSO CALCIO per carenza nella documentazione amministrativa e rilevato che la stessa non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione secondo le prescrizioni ricevute con pec del 24/07/2023”, deliberando “di non ammettere al Campionato di Eccellenza la Società MONTESCAGLIOSO CALCIO (matr. 933671)”. Contestualmente, sempre nel Comunicato Ufficiale n° 10, il Comitato Regionale Basilicata constatava “la vacanza di n. 1 posto nel Campionato di Eccellenza” e deliberava “di ammettere al Campionato di Eccellenza la Società MOLITERNO (matr. 59742)”. Infine, in data 07/08/2023 il Comitato Regionale Basilicata, attesa l’esclusione dal campionato di “Eccellenza” della società Montescaglioso Calcio, con apposita nota pec chiedeva a quest’ultima di comunicare le coordinate bancarie per la restituzione delle somme versate pari ad € 3.016,96 (giusto bonifico del 02/08/2023) e di ulteriori € 2.000,00 complessivi (giusti due distinti versamenti di € 1.000,00 cadauno effettuati il 04/08/2023). In primis, occorre evidenziare il deposito tardivo del documento propagante da Intesa San Paolo ed esibito dalla ricorrente. Come previsto dal C.G.S. per i procedimenti innanzi al Tribunale Federale Territoriale, le parti possono presentare documenti, e quanto altro ritengano utile ai fini della causa, fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione, termine non rispettato nel caso di specie. Il documento in questione, quindi, va ritenuto estraneo al giudizio, come tale espunto, ed è da qualificare come tamquam non esset. Giova evidenziare, ancora, che alcuna nullità può essere ravvisata nella delibera contenuta nel C.U. n° 10, atteso che la stessa è stata adottata correttamente dal Comitato Regionale Basilicata (a nulla rilevando la conoscenza dei nominativi dei consiglieri presenti e della relativa composizione) e con indicazione pedissequa dell’iter e delle motivazioni poste alla base dell’esclusione della società Montescaglioso Calcio, tra l’altro ben note a quest’ultima (cfr. nota pec del 24/07/2023). A ciò aggiungasi che il versamento mediante bonifico non è un pagamento pro soluto, bensì pro solvendo; infatti non solo il bonifico viene accettato salvo buon fine, ma l’estinzione dell’obbligazione avviene solo nel momento in cui la somma in esso riportata è effettivamente accreditata/incassata atteso che la mera compilazione dello stesso non costituisce adempimento definitivo e non libera il debitore. Né può invocarsi “la più assoluta buona fede” in quanto, ai fini dell’applicazione dell’errore scusabile, non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme (cfr. Corte federale d’appello, Sez. Unite, 8/2023-2024). In altre parole, l’errore può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 104/2022-2023). Inoltre - secondo un orientamento - esso potrebbe concernere solo l’erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale, come nel caso di specie (cfr. Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013), né appaiono situazioni idonee a giustificare l’operato della società e applicare la scriminante invocata sulla base della buona fede in quanto al Collegio si palesa evidente l’ingiustificata assenza di diligenza. V’è di più; non è richiesta, nell’attuale ordinamento, l’individuazione di un “dolo generico”, ma è sufficiente l’elemento soggettivo della “colpa” (cfr. Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 12/2023-2024). Alcun dubbio, poi, esiste circa la perentorietà del termine del 28/07/2023 per quanto finora esposto, atteso anche che i requisiti prescritti per l’ammissione al campionato devono essere tutti posseduti alla data prevista. In materia di versamenti delle quote di iscrizione, requisito indispensabile per l’ammissione ai campionati, è prevista, in particolare, una disciplina estremamente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso, da parte della singola società, di tutti i requisiti richiesti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, n. 45 del 2018). Il termine di cui sopra, peraltro, è qualificato espressamente come perentorio dalla comunicazione PEC inviata dal Comitato Regionale Basilicata del 24/07/2023 (conformandosi a quanto previsto dal C.U. n° 3 del 06/07/2023), e tale qualificazione di per sé è sufficiente ad indicare senza equivoci la natura del termine de quo atteso che si dispone espressamente che la mancata regolarizzazione (versamento dell’importo dovuto) oltre il termine ultimo del 28/07/2023 comporta l’esclusione dal campionato. In altre parole, nell’ambito di una procedura ammissiva quale quella di iscrizione ai campionati, caratterizzata dalla perentorietà del termine all’uopo fissato, il possesso dei requisiti a tal fine richiesti deve necessariamente avvenire entro la scadenza fissata, pena, in caso contrario, la non valutabilità/esclusione dal campionato. Né può invocarsi, per quanto finora argomentato e nel caso di specie, il ricorso ad ipotesi di forza maggiore/imprevedibilità circa il mancato rispetto della perentorietà del termine. A ciò occorre aggiungere, per mero tuziorismo, che a prescindere dall’accaduto del 28/07/2023, anche in data 02/08/2023, a distanza quindi di ben 5 giorni dal termine ultimo, la ricorrente odierna, come già evidenziato, non eseguiva correttamente quanto prescritto. Accertato il mancato rispetto del versamento di quanto dovuto entro la scadenza ultima del 28/07/2023 a pena di esclusione dal campionato ed in assenza di una disposizione da cui possa trarsi la configurabilità di un onere di regolarizzazione dopo lo spirare del citato limite, i successivi adempimenti, come evidenziato sopra, sono avvenuti oltre il suddetto termine perentorio concesso, non potendo intendersi quale data ultima quella relativa al giorno in cui il Consiglio Direttivo fissa/tiene la riunione per la discussione in ordine all’approvazione delle domande di iscrizione, per cui del tutto legittima risulta la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata che ha escluso il Montescaglioso Calcio dal campionato di “Eccellenza”, non ricorrendo, tra l’altro, alcuna disposizione ambigua, lacunosa o poco chiara. D’altronde che questa sia la prassi del Comitato Regionale Basilicata, vale a dire quella di concedere un ulteriore termine a carattere perentorio per il versamento della quota di iscrizione, si evince proprio dalla documentazione inerente le domande di iscrizione della società Montescaglioso Calcio nelle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023 e al suo successivo e corretto adempimento. In altre parole, la ricorrente, pur essendo stata ammessa in rimessione in termini e/o in proroga del termine che dir si voglia, nonostante l’assenza di situazioni eccezionali che hanno reso oggettivamente inattuabile l’osservanza dell’originario termine (n.d.r. 21/07/2023), non ha completato, per tempo, relativamente alla stagione sportiva 2023/2024, gli adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza. In aggiunta, oltre a ribadire quanto già espresso circa il C.U. n° 3 del 06/07/2023 del Comitato Regionale Basilicata, anche il C.U. n. 1 LND del 01/07/2023, relativamente al campionato di “Eccellenza”, sotto la voce “Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi”, stabilisce che “non saranno accettate le iscrizioni di Società che … non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale”. Questa soluzione, oltre che coerente con la lettera della previsione in commento, è giustificata dal principio della par condicio delle società aspiranti alla partecipazione al relativo campionato e l’affidabilità economico-finanziaria delle stesse. Consentire, nel caso del Montescaglioso Calcio, una deroga del termine perentorio avrebbe comportato una vistosa e inaccettabile violazione della esigenza di salvaguardia del superiore principio di par condicio ed una perdurante incertezza in ordine ai soggetti effettivamente legittimati a partecipare al Campionato di “Eccellenza” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 55 del 2021) e delle regole di corretta concorrenza tra tali società, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento del versamento delle quote dovute (cfr., per analogia, Consiglio di Stato, V Sezione, 30/08/2023, sentenza n. 8084). Da ultimo, con riferimento alla domanda di iscrizione della società Polisportiva Moliterno al campionato di competenza, così come eccepito dalla ricorrente, questo Collegio ha verificato la sussistenza e la correttezza della stessa atteso che questa è stata trasmessa in data 17/07/2023 tramite la procedura di dematerializzazione e pervenuta, in pari data, al Comitato Regionale Basilicata. Infine, giova rammentare che l’ammissione in sovrannumero ad un campionato è un provvedimento straordinario di esclusiva competenza del Presidente Federale.
P.Q.M.
il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, così delibera: Rigetta il ricorso dal Montescaglioso Calcio proposto avverso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10 del 04/08/2023, che ha disposto l’esclusione del Montescaglioso Calcio dal Campionato di “Eccellenza” - stagione sportiva 2023/2024;
Dispone incamerarsi la tassa reclamo;
Manda alle Segreterie di C.R.B. e TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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