C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 05.11.2024 – Delibera – RECLAMO N. 2 della società A.S.D. COMPRENS. CAPO VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 57 del 25 ottobre 2024 (squalifica allenatore Sig. RIGA Fabio per QUATTRO giornate; squalifica calciatore Sig. LA TORRE Luca per TRE giornate).

 

RECLAMO N. 2 della società A.S.D. COMPRENS. CAPO VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 57 del 25 ottobre 2024 (squalifica allenatore Sig. RIGA Fabio per QUATTRO giornate; squalifica calciatore Sig. LA TORRE Luca per TRE giornate).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Previo preannuncio di reclamo trasmesso il 26/10/2024, con ricorso del 30/10/2024 la A.S.D. Comprens. Capo Vaticano ha impugnato le squalifiche inflitte ai due tesserati dal Giudice Sportivo Territoriale, a seguito della gara del Campionato Regionale Under 19, Girone D, disputata il 22/10/2024 tra la A.C.D. Campora contro A.S.D. Comprens. Capo Vaticano. Si legge nel comunicato Ufficiale che l’allenatore Riga Fabio è stato sanzionato “per entrata abusiva nello spogliatoio dell’arbitro e per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, a fine gara”, mentre il calciatore La Torre Luca “per non avere consentito una segnatura toccando volontariamente il pallone con le mani durante la gara, nonché per avere tenuto una condotta antisportiva al termine della gara”. La società reclamante contesta le squalifiche perchè sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti, adducendo che entrambi i tesserati avrebbero mantenuto un atteggiamento civile e rispettoso nei confronti dell’arbitro a fine gara. In particolare, in occasione della concessione del calcio di rigore con espulsione del calciatore La Torre Luca, per avere colpito volontariamente il pallone con le mani, i due tesserati avrebbero accettato la decisione arbitrale “senza mostrare atteggiamenti di disapprovazione o mancanza di rispetto nei confronti del direttore di gara”.

Inoltre, “al termine della gara, negli spogliatoi, i tesserati, come si è soliti fare per episodi dubbi, hanno chiesto chiarimenti in merito all’episodio, apparentemente viziata da un sospetto fuorigioco, e lo hanno fatto mantenendo toni educati e civili, senza alzare la voce nè, tantomeno, tenere atteggiamenti offensivi, ponendo delle domande all’arbitro e ottenendo delle risposte” Conclude la reclamante chiedendo la riduzione delle squalifiche. Si rileva dal rapporto ufficiale di gara, che ai sensi dell'art. 61, 1° comma, C.G.S., ha valore di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, che il tecnico Riga Fabio: “A fine partita entrava nel mio spogliatoio e mi diceva testuali parole ‘non sai arbitrare. Ti consiglio di smettere, noi a differenza tua, che ci rovini una partita, facciamo sacrifici. Arbitrare non è cazzu du tua”. Mentre il calciatore La Torre Luca, capitano: “Al termine della gara mi chiedeva di togliere l’espulsione nei suoi confronti e di segnalarla ad un suo compagno”. Pur condividendo la qualifica dei fatti operata dal Giudice Sportivo, ritiene però questa Corte che, valutate rispetto alla natura e alla entità dei fatti accertati, le sanzioni possano essere ridotte.

PQM

 In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al tecnico RIGA Fabio a TRE giornate; riduce la squalifica al calciatore LA TORRE Luca a DUE giornate effettive; dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.

 

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