C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13.11.2024 – Delibera – RECLAMO n° 3 della società A.S.D. DIAMANTE CASELLI PASCALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 24 Ottobre 2024 del Comitato Regionale Calabria (omologazione risultato gara del 12/10/2024 Diamante Caselli Pascale – Acri Academy)

RECLAMO n° 3 della società A.S.D. DIAMANTE CASELLI PASCALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 24 Ottobre 2024 del Comitato Regionale Calabria (omologazione risultato gara del 12/10/2024 Diamante Caselli Pascale – Acri Academy)

 LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Diamante Caselli Pascale impugna il deliberato del Giudice Sportivo riportato in epigrafe che, nel rigettarne il ricorso, ha omologato il risultato della gara: Diamante Caselli Pascale – A.S.D. Acri Academy (0 – 2). La reclamante chiede la ripetizione della gara per errore tecnico commesso dall'arbitro che avrebbe inficiato, a norma di regolamento la regolarità dell'incontro in quanto durante il primo tempo, al minuto 43, il Direttore di Gara ha ammonito il calciatore Giovanni Gabriele dell'ASD Diamante Caselli Pascale; durante il secondo tempo della gara, al minuto 36, ha ammonito per la seconda volta lo stesso calciatore della squadra di casa, Giovanni Gabriele, senza però comminargli la sanzione dell'espulsione per doppia ammonizione". Quanto riportato dalla Diamante Caselli Pacale risponde al vero per cui il Direttore di gara, nell'omettere l'espulsione del calciatore dell'ASD Diamante Caselli Pascale, Gabriele Giovanni, nonostante la doppia ammonizione, Ë incorso in un errore tecnico. In prime cure tuttavia il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso affermando che un errore tecnico puù non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità ovvero irregolarità della gara e del risultato della medesima stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima e, pertanto, Ë necessario nell'esercizio del potere discrezionale dell'Organo di Giustizia, valutare la situazione sottoposta al proprio giudizio e darne adeguata motivazione. In appello la reclamante contesta tale decisione. L’assunto del Giudice Sportivo non merita censura in quanto le motivazioni che la supportano risultano assolutamente legittime. Comunicato Ufficiale N.67 del 13 Novembre 2024 420 In particolare non può non valutarsi come l’errore commesso dall’arbitro ha permesso alla Diamante Caselli Pascale di disputare la rimanente parte di gara con un calciatore in pi˘ rispetto a quanto il regolamento avrebbe imposto e tale circostanza, che il disposto del citato articolo, la cui valutazione affida all’apprezzamento discrezionale del decidente, ha finito inequivocabilmente per favorirla per cui la eventuale decisione di ripetere la gara finirebbe, paradossalmente, per penalizzare doppiamente la squadra che ha già subito detrimento dalla decisione stessa. Il reclamo va pertanto rigettato con consequenziale omologazione del risultato della gara del 12/10/2024 Diamante Caselli Pascale – Acri Academy, conseguito in campo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e omologa il risultato della gara del 12/10/2024 Diamante Caselli Pascale – Acri Academy, conseguito sul campo (0 - 2); dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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