C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 19.11.2024 – Delibera – RECLAMO N. 5 della A.S.D. BELVEDERE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Cosenza di cui al C.U. n.5 del 31.10.2024 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ammenda di € 60,00; inibizione del dirigente accompagnatore Sig. Bergamo Marco fino al 30 novembre 2024; squalifica del calciatore Sig. Iunti Antonio per una gara effettiva a far data dal suo tesseramento).

RECLAMO N. 5 della A.S.D. BELVEDERE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Cosenza di cui al C.U. n.5 del 31.10.2024 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ammenda di € 60,00; inibizione del dirigente accompagnatore Sig. Bergamo Marco fino al 30 novembre 2024; squalifica del calciatore Sig. Iunti Antonio per una gara effettiva a far data dal suo tesseramento).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Belvedere Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara tra Belvedere Calcio e Città di Aprigliano del 27/10/2024, stante l’impiego del calciatore Iunti Antonio, risultato non tesserato al momento della disputa della gara, è stata comminata alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; l’ammenda di € 60,00; l’inibizione del dirigente accompagnatore Bergamo Marco fino al 30 novembre 2024, nonchè la squalifica del calciatore Iunti Antonio per una gara effettiva a far data dal suo tesseramento. Comunicato Ufficiale n.71 del 19 Novembre 2024 466 La società reclamante deduce di aver generato la richiesta di tesseramento nel mese di luglio 2024 e allega a riprova di ciò due documenti: la “Richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. o aggiornamento posizione di tesseramento – N. DL14095556” e la “Dichiarazione di prestazione di natura volontaria per Calciatori dilettanti maggiorenni”. Conclude la società reclamante con la richiesta di riforma della decisione del primo grado. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Dall’analisi della documentazione acquisita dal Giudice Sportivo ed anche da questa Corte nella presente fase, emerge che la società reclamante ha creato la pratica di tesseramento del calciatore Antonio Iunti solo in data 31.10.2024 alle ore 18:27:45. La reclamante ha prodotto la documentazione che deve essere allegata alla richiesta di tesseramento, ma non ha dimostrato la circostanza di aver inviato la pratica telematicamente nel mese di luglio 2024.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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