C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 19.11.2024 – Delibera – RECLAMO N. 6 della A.S.D. CORIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. del 7.11.2024 (squalifica del calciatore Sig. Zangaro Giovanni per quattro gare effettive). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO N. 6 della A.S.D. CORIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. del 7.11.2024 (squalifica del calciatore Sig. Zangaro Giovanni per quattro gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA La società A.S.D. Corigliano Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione distrettuale di Rossano con cui, in relazione alla partita del 03.11.2024, è stata comminata la squalifica al calciatore Zangaro Giovanni per quattro gare effettive per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. La società reclamante ammette che il proprio tesserato abbia proferito la frase offensiva nei confronti del direttore di gara, e chiede una riduzione della squalifica inflitta avendo il calciatore chiesto scusa all’arbitro. Il rapporto dell’arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 13 CGS.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la riduzione della squalifica al calciatore Zangaro Giovanni per tre gare effettive. Dispone restituirsi il contributo versato per l’ accesso alla Giustizia Sportiva.
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