C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 26.11.2024 – Delibera – RECLAMO N. 11 della Società A.C. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al C.U. N° 11 del 14.11.2024 (Squalifica per quattro giornate effettive di gara al calciatore Vita Antonio).
RECLAMO N. 11 della Società A.C. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al C.U. N° 11 del 14.11.2024 (Squalifica per quattro giornate effettive di gara al calciatore Vita Antonio).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; OSSERVA Nel corso della gara A.C. Scillese 2012 – A.S.D. San Ferdinando 1882 del 10.11.2024, il calciatore Vita Antonio, dopo aver subito il provvedimento di espulsione a causa di frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara, prima scagliava il pallone in tribuna e poi, nell'abbandonare il terreno di gioco, colpiva con un calcio il cancello d'accesso al terreno di gioco e con un pugno la copertura in plexiglas all'ingresso degli spogliatoi, probabilmente ferendosi la mano. La Società reclamante non contesta i fatti come descritti nel rapporto dell'arbitro, chiedendo una riduzione della squalifica, determinata dal Giudice Sportivo, in quattro giornate, evidenziando che il giocatore si era scusato con il pubblico e con l'arbitro e che nella sua carriera calcistica non era mai incorso in situazione di rilievo disciplinare. Il reclamo merita accoglimento. Invero, al di là delle frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara, che ne hanno determinato l'espulsione, la successiva condotta tenuta dal tesserato integra gli estremi, più che di un atto di protesta non essendo stato in alcun modo indirizzato nei confronti dell'arbitro, di una condotta contraria ai principi della correttezza sportiva e, quindi, in un comportamento antisportivo, a cui deve riconnettersi una pena più lieve di quella inflitta dal primo giudice.
P.Q.M.
riduce la squalifica a carico del calciatore VITA Antonio a TRE giornate effettiva di gara; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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