C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 26.11.2024 – Delibera – RECLAMO N. 9 della Società POL. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.65 del 7/11/2024 (punizione sportiva della perdita della gara U.S.D. Geppino Netti vs. Pol. Luzzese Calcio 1965 Campionato Prima Categoria Girone A del 26.10.2024 per 0-3).

RECLAMO N. 9 della Società POL. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.65 del 7/11/2024 (punizione sportiva della perdita della gara U.S.D. Geppino Netti vs. Pol. Luzzese Calcio 1965 Campionato Prima Categoria Girone A del 26.10.2024 per 0-3).

 LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO -1) che con pec del 9/11/2024, la società Pol. Luzzese Calcio 1965 ha trasmesso preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, ed alla controparte, con allegata ricevuta di versamento della tassa, sottoscritto dal vicepresidente Alfonso Francesco De Marco, stante la inibizione del Presidente Antonello Maio, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del CR Calabria di cui al C.U. n.65 del 7/11/2024, riferito alla gara del 26/10/2024 tra la U.S.D. Geppino Netti e la Pol. Luzzese Calcio 1965, campionato di prima categoria girone A, riservando di precisare le motivazioni nel reclamo; - che con pec del 12/11/2024, la Pol. Luzzese Calcio 1965, in persona del vicepresidente, ha depositato il reclamo, trasmesso ritualmente alla controparte, per impugnare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 inflitta dal Giudice Sportivo per avere effettuato la sostituzione di sei (6) calciatori anzichè di cinque (5), come previsto dal regolamento, dichiarando di contro inammissibile il ricorso della medesima Pol. Luzzese 1965 avverso la regolarità della gara per la ritardata espulsione per doppia ammonizione del calciatore Guidi Francesco, vice capitano della U.S.D. Geppino Netti, con la seguente motivazione: “Rilevato che la società Pol. Luzzese Calcio 1965 ha preannunciato ricorso in ordine alla gara in violazione alle disposizioni dell'art.67 del CGS ovvero che lo stesso non Ë stato trasmesso alla controparte ed è stato sottoscritto da soggetto non avente titolo”. Conclude la reclamante chiedendo la revoca del provvedimento, con conferma del risultato ottenuto sul campo con la vittoria per 2-1 in suo favore, o in subordine la ripetizione della gara, per i seguenti, motivi: -a) Con il primo motivo deduce che il preannuncio, come il successivo reclamo in primo grado, a seguito della inibizione del Presidente Antonello Maio, sono stati sottoscritti dal vice presidente sig. Alfonso Francesco De Marco, con firma ben leggibile e che per mero errore materiale Ë stato indicato il nome del Volpintesta Ivan, soggetto non avente titolo, senza poteri di rappresentanza. -b) Con il secondo motivo eccepisce di non aver ricevuto copia del ricorso in primo grado della U.S.D. Geppino Netti, in violazione dell’art. 67 comma 2 CGS, e chiede pertanto che il reclamo della controparte, accolto dal Giudice Sportivo, sia dichiarato irricevibile, con conseguente annullamento della delibera impugnata. Con pec del 20/11/2024 ha trasmesso memorie e controdeduzioni, nelle quali si riporta al contenuto del ricorso, deducendo altresì che la U.S.D. Geppino Netti ammette implicitamente la mancata trasmissione del ricorso e dei motivi, con conseguente errore in procedendo del Giudice Sportivo. -2) La U.S.D. Geppino Netti con pec trasmessa il 13/11/2024, il cui contenuto Ë stato trasposto nella successiva pec del 20/11/2024, contesta le accuse della reclamante per infondatezza, richiamando la decisione del Giudice Sportivo, e chiede il rigetto del reclamo in appello. Puntualizza altresì che la società Luzzese ha commesso la irregolarità durante la gara, effettuando sei sostituzioni. -3) Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara, in quanto nella predetta gara la Pol. Luzzese Calcio 1965 ha effettuato la sostituzione di sei (6) calciatori anzichè di cinque (5), come previsto dal regolamento. Dal referto di gara relativo all’incontro del 26/10/2024 U.S.D. Geppino Netti – Pol. Luzzese 1965, campionato di prima categoria girone A, risulta che la società Pol. Luzzese Calcio 1965 nel corso della gara ha effettuato le seguenti sostituzioni di calciatori: -2º Tempo Regolamentare 1' minuto esce il calciatore n. 7 CAPUTO Samuel entra il calciatore n. 15 MAGNONE Francesco; -2º Tempo Regolamentare 10' minuto esce il calciatore n. 3 PANUNCIO SAGGAL Francisco entra il calciatore n. 19 PAPARA Giovanni, -2º Tempo Regolamentare 14' minuto esce il calciatore n. 6 OKOROJI Henry Ndubueze entra il calciatore n. 16 ZICARELLI Francesco Pio, -2º Tempo Regolamentare 20' minuto esce il calciatore n. 8 SALERNO Angelo entra il calciatore n. 17 CAPUTO Francesco, -2º Tempo Regolamentare 24'minuto esce il calciatore n. 4 GUEYE Sidy Ndieuguene entra il calciatore n. 20 CORRENTE Gianluca, -2º Tempo Regolamentare 42' minuto esce il calciatore n. 2 FILIDORO Francesco entra il calciatore n. 18 CARBONE Simone.

Per quanto concerne l’espulsione del calciatore Guidi Francesco, vice capitano della USD Geppino Netti, a seguito di doppia ammonizione, oggetto di reclamo in primo grado da parte della Pol. Luzzese 1965, dichiarato inammissibile, si legge: “L’espulsione è arrivata con circa dieci secondi di ritardo causa una dimenticanza del direttore di gara dell’ammonizione precedente ricordatagli dal un dirigente del Geppino Netti”. Tanto premesso, la Corte.

OSSERVA

1.- In primo luogo appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per cui i fatti descritti dal direttore di gara devono considerarsi per accertati. Nella specie, dal referto di gara risulta che la società Pol. Luzzese 1965 ha effettuato sei sostituzioni, in violazione del regolamento gioco calcio. Per quanto riguarda l’espulsione del calciatore Guidi Francesco, il referto attesta che è avvenuta dieci secondi, e non dieci minuti dopo la seconda ammonizione come asserito dalla Pol. Luzzese nel reclamo in primo grado. 2.- Ciò premesso, data l’incontestabilità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, il Giudice Sportivo ha preliminarmente dichiarato inammissibile il preannuncio di reclamo della società Pol. Luzzese Calcio 1965, avente ad oggetto la presunta irregolarità nell’episodio dell’espulsione, sotto due profili: -a) per la mancata trasmissione alla controparte, -b) perchè sottoscritto da soggetto non avente titolo, il dirigente accompagnatore Volpintesta Ivan. Sotto il primo profilo, dall’esame della documentazione allegata al giudizio di primo grado, effettivamente risulta la trasmissione del preannuncio di reclamo alla controparte con pec in data 28/10/2024 alle ore 9,07, nonchè con ulteriore pec in stessa data alle 18,53, con allegata ricevuta di pagamento della tassa di reclamo, omessa nel primo invio. Ma per quanto riguarda la sottoscrizione, il preannuncio intestato al dirigente accompagnatore Volpintesta Ivan, che non ha titolo a rappresentare la società, secondo le argomentazioni della reclamante, fermo l’errore nell’intestazione, la firma sarebbe invece quella del vicepresidente Alfonso Francesco De Marco, che ha sottoscritto altresì il reclamo in appello, oggetto di odierna trattazione. In realt‡, secondo questa Corte, le due firme messe a confronto appaiono del tutto differenti, per cui non sussistono fondate ragioni a sostegno della tesi della reclamante. Per tale motivo, sussiste il difetto di sottoscrizione dell’atto da parte di persona non avente titolo a rappresentare la società, e pertanto va rigettato il reclamo e confermata la decisione del primo Giudice, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo della Pol. Luzzese per un presunto errore tecnico dell’arbitro in occasione dell’espulsione per doppia ammonizione del calciatore Guidi Francesco, comminata con ritardo. 3.- Sul secondo motivo, riguardo alla eccepita mancata trasmissione del ricorso di primo grado con relativi motivi, in violazione dell’art. 67 comma 2 CGS, da parte della USD Geppino Netti alla Pol. Luzzese, deve condividersi la decisione del Giudice di prime cure, in quanto risulta agli atti la regolare trasmissione da parte della USD Geppino Netti della pec con allegati, con ricevuta di consegna alla Pol. Luzzese in data 28/10/2024 alle ore 21,38. Deve pertanto rigettarsi il reclamo, con conferma della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara alla società Pol. Luzzese Calcio 1965, per avere effettuato la sostituzione di sei (6) calciatori anzichè di cinque (5) come previsto dal regolamento, influendo peraltro sul risultato in campo perchè la Pol. Luzzese Calcio 1965, nei minuti finali, ha raggiunto la vittoria.

PQM

Rigetta il reclamo e, per l'effetto, dispone di incamerarsi il relativo contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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