C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 11.12.2024 – Delibera – RECLAMO N. 15 della Società A.S.D. Sant’Angelo d’Acri avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n. 11 del 22.11.2024 (punizione sportiva della perdita della gara Pitbulls vs Sant’Angelo d’Acri del 10.11.2024 valevole per il Campionato di Terza Categoria Gir. B con il punteggio di 0-3).

RECLAMO N. 15 della Società A.S.D. Sant’Angelo d’Acri avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n. 11 del 22.11.2024 (punizione sportiva della perdita della gara Pitbulls vs Sant’Angelo d’Acri del 10.11.2024 valevole per il Campionato di Terza Categoria Gir. B con il punteggio di 0-3). LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Comunicato Ufficiale N.85 dell’11 Dicembre 2024 607 Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 10 del 21.11.2024, in ordine alla gara Pitbulls – A.S.D. Sant’Angelo d’Acri, visto il ricorso depositato dalla Società Sant’Angelo d’Acri con cui si deduceva la posizione irregolare di quattro giocatori della Società Pitbulls, accertato che i calciatori risultavano regolarmente tesserati per la Pitbulls, ma che dagli stessi accertamenti d’ufficio era emerso che il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) era già stato colpito da una squalifica di anni 5 con preclusione, disponeva di respingere il ricorso proposto dalla Sant’Angelo d’Acri, infliggere alla società Pitbulls la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di squalificare il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) fino al 20.11.2026, inibire il dirigente accompagnatore Greco Costantino fino al 22.12.2024, comminare alla società Pitbulls l’ammenda di € 100,00. Successivamente, con C.U. n. 11 del 22.11.2024, lo stesso Giudice Sportivo rilevava che per un errore di omonimia era stato colpito dalla sanzione un calciatore differente e, pertanto, il calciatore indicato in distinta Bruno Andrea (nato il 12.06.1983) non corrisponde al calciatore privo della riabilitazione o grazia e che, quindi, poteva regolarmente prendere parte alla gara, per cui revocava le sanzioni inflitte nella deliberazione del 21.10.2024 pubblicata sul C.U. n. 10 alla società A.S.D. Pitbulls ed al calciatore Andrea Bruno indicato in distinta e al dirigente accompagnatore Greco Costantino, e omologava il risultato ottenuto sul campo. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Società A.S.D. Sant’Angelo d’Acri, eccependo come in campo fosse sceso il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) e non l’omonimo non squalificato, e che, pertanto, dovevano essere confermate le sanzioni pubblicate sul C.U. n. 10 del 21.11.2024, poi revocate con C.U. n. 11 del 22.11.2024. La Società Pitbull ha fatto pervenire delle controdeduzioni, rilevando l’inammissibilità del ricorso del 28.11.2024 ex art.76, comma 4, CGS, e ribadendo che alla gara ha preso parte il calciatore Bruno Andrea (nato il 12.06.1983), non soggetto a squalifica. Questa Corte ritiene necessario scrutinare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità proposta dalla Società Pitbulls. Ritiene il Collegio che tale eccezione sia infondata, in quanto la Società A.S.D. Sant’Angelo d’Acri ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo n. 11 del 22.11.2024 che d’ufficio ha revocato la decisione contenuta nel C.U. n. 10 del 21.11.2024, in cui il GS d’ufficio aveva rilevato la posizione irregolare del calciatore Andrea Bruno. Pertanto, le censure avverso la decisione del GS, non rappresentano domanda nuova e sono pertanto ammissibili. Passando al merito della vicenda, questa Corte ritiene che le circostanze dedotte comportano la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso, con contestuale sospensione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

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