C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 11.12.2024 – Delibera – RECLAMO N. 16 della A.S.D. FALCHI MAROPATI avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro(perdita sportiva della gara A.S.D. Falchi Maropati vs A.S.D. San Ferdinando 1882 del 17.11.2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir. E con il punteggio di 0-3; inibizione del Dirigente Sig. Scarfù Nello fino al 27.12.2024).

RECLAMO N. 16 della A.S.D. FALCHI MAROPATI avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro(perdita sportiva della gara A.S.D. Falchi Maropati vs A.S.D. San Ferdinando 1882 del 17.11.2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir. E con il punteggio di 0-3; inibizione del Dirigente Sig. Scarfù Nello fino al 27.12.2024).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Falchi Maropati ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 17.11.2024 è stata comminata la sanzione della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0-3 e l’inibizione del Dirigente Scarfò Nello fino al 27.12.2024, poichè è subentrato in campo un calciatore con la maglia n. 19 mentre in distinta non vi Ë alcun giocatore con tale numero. La Società reclamante deduce che il calciatore che Ë effettivamente entrato in campo è quello indicato in distinta con il numero 17 e che, pertanto, si sarebbe trattato di un mero errore materiale che non ha inciso sulla regolarità della partita. Ritiene questa Corte che si rende necessario, al fine di decidere sulla perdita della gara, un approfondimento istruttorio, per cui bisogna convocare il direttore di gara. In ordine all’inibizione del Dirigente Scarfò Nello, le motivazioni addotte a discolpa dalla reclamante che ha rilevato la mancanza di dolo, non possono essere accolte in quanto il fatto è, comunque, accertato, per cui la sanzione adottata va confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il reclamo in ordine all’inibizione del Dirigente Scarfò Nello e dispone la convocazione del Direttore di gara per la seduta del 30.12.2024.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it