C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 19/09/2024 – Delibera – Gara del 15/ 9/2024 BIVONGI PAZZANO 1968 – ROMBIOLESE
Gara del 15/ 9/2024 BIVONGI PAZZANO 1968 - ROMBIOLESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Raffin Jeremias (nato il 21.04.2003) appartenente alla società Rombiolese, durante la gara specificata in epigrafe, al 23º del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Raffin Jeremias veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società Rombiolese, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società Rombiolese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) inibire fino al 16.10.2024 il Sig. Galati Francesco quale Dirigente Accompagnatore della società Rombiolese firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore Raffin Jeremias (nato il 21.04.2003) la squalifica una gara effettiva.