C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 24.10.2024 – Delibera – gara del 12/10/2024 DIAMANTE CASELLI PASCALE – ACRI ACADEMY
gara del 12/10/2024 DIAMANTE CASELLI PASCALE - ACRI ACADEMY
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 ottobre 2024; Rilevato che il ricorso trasmesso dalla società ASD Diamante Caselli Pascale è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione; Letto il ricorso proposto dalla società ASD Diamante Caselli Pascale con il quale ha chiesto la ripetizione della gara per un "errore tecnico commesso dall'arbitro . che ha inficiato, a norma di regolamento la regolarità dell'incontro" in quanto "durante il primo tempo, al minuto 40 l'arbitro, ha ammonito il calciatore Giovanni Gabriele dell'ASD Diamante Caselli Pascale; durante il secondo tempo della gara, al minuto 36, il direttore di gara ha ammonito per la seconda volta lo stesso calciatore della squadra di casa, Giovanni Gabriele, senza però comminargli la sanzione dell'espulsione per doppia ammonizione"; Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società ASD Acri Academy; Letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 43º minuto del primo tempo l'arbitro sanzionava con provvedimento di ammonizione il calciatore n. 5 sig. Gabriele Giovanni appartenente alla società ASD Diamante Caselli Pascale; che al 33º minuto del secondo tempo l'arbitro ammoniva il sig. Gabriele Giovanni, n. 5 della alla società ASD Diamante Caselli Pascale; che nonostante fosse stato già ammonito al 43' del primo tempo, come riportato nella scheda disciplina, l'arbitro non ha effettuato l'espulsione per doppia ammonizione; che a quel punto la gara era sul punteggio di 2 a 0 in favore della società ASD Acri Academy, risultato poi divenuto definitivo. Considerato preliminarmente che il Direttore di gara, nell'omettere l'espulsione del calciatore dell'ASD Diamante Caselli Pascale, Sig. Gabriele Giovanni, nonostante la doppia ammonizione è incorso in un errore tecnico. Considerato altresì che non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima e, pertanto, è necessario nell'esercizio del potere discrezionale dell'Organo di Giustizia, valutare la situazione sottoposta al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità ovvero irregolarità della gara e del risultato della medesima. Considerato che il merito sportivo, rappresentato dal risultato di un competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima, e che la indebita presenza in campo del calciatore Gabriele Giovanni (appartenente alla società ASD Diamante Caselli Pascale) in mancanza di alcun elemento idoneo anche soltanto ad ipotizzare una effettiva incidenza (positiva o negativa) sullo sviluppo del gioco, non può costituire irregolarità tale da compromettere l'intera gara imponendone la ripetizione, specialmente nel caso di specie, in quanto la società ricorrente ASD Diamante Caselli Pascale è stata avvantaggiata avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci calciatori.
Ritenuto pertanto che la gara ASD Diamante Caselli Pascale - ASD Acri Academy del 12/10/2024 possa essere dichiarata regolare, con conferma del risultato conseguito sul campo (art. 10, comma, 5, lett. a del C.G.S.), in quanto la mancata espulsione del calciatore Gabriel Giovanni, ammonito per la seconda volta, appartenente alla squadra soccombente e con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell'incontro non può considerarsi che abbia influito sul risultato della gara.
delibera
1) rigettare il reclamo della società ASD Diamante Caselli Pascale e, per l'effetto, omologare il risultato della gara : DIAMANTE CASELLI PASCALE - ASD ACRI ACADEMY : 0 – 2; 2) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva dalla società reclamante.