C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 24.10.2024 – Delibera – gara del 13/10/2024 ROCCELLA – RC GALLINA CALCIO

gara del 13/10/2024 ROCCELLA - RC GALLINA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 ottobre 2024; Rilevato che la società ASD RC Gallina Calcio ha preannunciato il ricorso in merito alla gara in epigrafe, a mezzo pec del 13 ottobre 2024, senza sottoscrizione, in violazione delle vigenti previsioni normative; Rilevato, altresì, che analogamente la società ASD RC Gallina Calcio ha presentato le motivazioni del ricorso prive della prescritta sottoscrizione; Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 43º minuto del primo tempo veniva sanzionato con il provvedimento di ammonizione il calciatore Sig. ZOUMBA Mohamed Bayane, nato il 10.03.2003, appartenente alla società ASD Roccella; Rilevato che, all'atto della registrazione della sanzione a carico della suddetta persona, veniva accertato che la stessa non risultava regolarmente tesserata per la società ASD Roccella, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il Sig. Zoumba Mohamed Bayane non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8 comma 1 lett. b), 9 comma 1, 10 comma 1, e 67 de C.G.S.;

delibera

1) dichiarare il ricorso presentato dalla società ASD RC Gallina Calcio inammissibile e disporre di incamerare il relativo contributo di accesso alla giustizia sportiva; 2) infliggere alla società A.S.D. ROCCELLA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3; 3) squalificare per UNA gara effettiva il calciatore ZOUMBA Mohamed Bayane, nato il 10.03.2003; 4) inibire fino al 20/11/2024. il Sig. CAGLIUSO Alessandro quale Dirigente Accompagnatore Responsabile firmatario della distinta di gara della società ASD Roccella; 5) infliggere alla società A.S.D. ROCCELLA l'ammenda di € 100,00.

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