C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 24.10.2024 – Delibera – gara del 13/10/2024 SPEZZANO ALBANESE – KRATOS BISIGNANO
gara del 13/10/2024 SPEZZANO ALBANESE - KRATOS BISIGNANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 ottobre 2024; Rilevato che il ricorso trasmesso dalla società A.S.D. Kratos Bisignano è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società sulla pronuncia definitiva sul ricorso in questione; Letto il ricorso con il quale la società A.S.D. Kratos Bisignano chiede di irrogarsi alla società A.S.D. Spezzano Albanese la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della ricorrente, quest'ultima ha schierato un atleta che non aveva titolo a partecipare alla gara, precisamente il calciatore COSIMO Natale, nato il 13/07/2003 matricola FIGC N. 2305544, in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 171 del 30 maggio 2024, e senza avere mai scontato la squalifica; Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. Spezzano Albanese; Letti gli atti ufficiali dai quali risulta: -che il calciatore COSIMO Natale, nato il 13/07/2003, ha effettivamente preso parte all'incontro in oggetto tra le fila della società A.S.D. Spezzano Albanese; che con Comunicato Ufficiale del CR Calabria n. 171 del 30 maggio 2024 il calciatore COSIMO Natale, nato il 13/07/2003, all'epoca dei fatti appartenente alla società Audace San Marco, veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (II Infrazione) senza che la stessa venisse scontata entro la fine della stagione sportiva; che il suddetto calciatore, tesserato per la corrente stagione sportiva con la società A.S.D. Spezzano Albanese, non disputava la prima gara in calendario (in data 29/09/2024) per la giornata di riposo previsto per la propria squadra; che in data 05/10/2024 il calciatore COSIMO Natale prendeva effettivamente parte all'incontro Atletico San Lucido-A.S.D. Spezzano Albanese; che in data 13/10/2024 il Sig. Cosimo Natale prendeva parte all'incontro A.S.D. Spezzano Albanese - A.S.D. Kratos Bisignano e veniva sanzionato con il provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni; Considerato, pertanto, che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, in quanto il calciatore COSIMO Natale, nato il 13/07/2003 appartenente alla società A.S.D. Spezzano Albanese alla data dell'incontro non aveva titolo a partecipare all'incontro in quanto non aveva ancora scontato la giornata di squalifica per recidività in ammonizioni (II^ infrazione) comminata con il Comunicato Ufficiale n. 171 del 30 maggio 2024; Ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. Kratos Bisignano; Visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6 lett. a) del C.G.S.;
delibera
1) accogliere il ricorso avanzato dalla società A.S.D.Kratos Bisignano e, per l'effetto, infliggere alla società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) infliggere al calciatore COSIMO Natale, nato il 13/07/2003, la squalifica per UNA gara effettiva; 3) inibire fino al 20/11/2024 il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Spezzano Albanese sig. VATTIMO Cosimo, per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato; 4) Infliggere alla società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE l'ammenda di € 100,00; 5) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva alla società reclamante.