C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 24.10.2024 – Delibera – gara del 20/10/2024 LAUREANA 2021 – ROSARNESE
gara del 20/10/2024 LAUREANA 2021 - ROSARNESE
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 15º minuto del secondo tempo regolamentare veniva espulso, per somma di ammonizioni, il sig. Pantano Salvatore nato il 21/09/1988, appartenente alla società A.S.D. Laureana 2021; che al 16º minuto del primo tempo regolamentare, a seguito dell'espulsione dal campo del suddetto calciatore, il sig. Catalano Giuseppe, Dirigente Responsabile della società A.S.D. Laureana 2021, entrava in campo e protestava contro l'arbitro e, a fine gara, faceva ingresso nel recinto di gioco e inseguiva il direttore di gara rivolgendogli ripetuti espressioni ingiuriose; che al 50º minuto (45+5) del secondo tempo regolamentare l'arbitro ammoniva per la seconda volta il sig. Marchesano Francesco nato il 20/03/2003, appartenente alla società A.S.D. Laureana 2021, ma non rendendosi conto che lo stesso fosse già stato destinatario di un precedente provvedimento disciplinare non mostrava il cartellino rosso e, di conseguenza, non espelleva "in maniera effettiva" il calciatore che invece proseguiva la gara per il rimanente tempo di gioco; che al 51º minuto (45+6) del secondo tempo regolamentare, al termine di sei minuti di recupero concessi, l'arbitro decretava la fine dell'incontro con il punteggio definitivo di 1-1; Dato atto preliminarmente che il Direttore di gara, nell'omettere l'espulsione del calciatore dell'ASD Laureana 2021 sig. Marchesano Francesco, nonostante la doppia ammonizione è incorso in un errore tecnico. Considerato altresì che non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima e, pertanto, è necessario nell'esercizio del potere discrezionale dell'Organo di Giustizia, valutare la situazione sottoposta al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le qualiun errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità ovvero irregolarità della gara e del risultato della medesima. Considerato che il merito sportivo, rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima, e che la indebita presenza in campo del calciatore Marchesano Francesco, per un solo minuto effettivo di gioco in mancanza di alcun elemento idoneo anche soltanto ad ipotizzare una effettiva incidenza (positiva o negativa) sullo sviluppo del gioco, non può costituire irregolarità tale da compromettere l'intera gara imponendone la ripetizione. Ritenuto pertanto che la gara A.S.D. Laureana 2021 - A.S.D. Rosarnese del 20/10/2024 possa essere dichiarata regolare, con conferma del risultato conseguito sul campo (art. 10, comma, 5, lett. a del C.G.S.), in quanto la mancata espulsione ad un minuto dalla fine dell'incontro del calciatore sig. Marchesano Francesco (nato il 20/03/2003) appartenente alla società A.S.D. Laureana 2021, ammonito per la seconda volta, non può considerarsi che abbia influito sul risultato della gara.
delibera
1) omologare il risultato della gara A.S.D. LAUREANA 2021 - A.S.D. ROSARNESE: 1 – 1; 2) inibire fino al 31/12/2024 il sig. Catalano Giuseppe, Dirigente Responsabile della società A.S.D. Laureana 2021; 3) squalificare per UNA gara effettiva il sig. Pantano Salvatore e sig. Marchesano Francesco, calciatori appartenenti alla società A.S.D. Laureana 2021.