C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25.10.2024 – Delibera – Gara del 15/10/2024 ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 – AEK CROTONE
Gara del 15/10/2024 ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 - AEK CROTONE
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 51 del 18/10/2024; rilevato che il ricorso proposto dalla società G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che è stata data notizia alle società che sarebbe stata assunta la pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.; letto il ricorso con il quale la società G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 chiede di irrogarsi alla società A.S.D. AEK Crotone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere quest'ultima fatto partecipare alla gara il calciatore sig. COSENTINO Mattia (maglia n. 9), nato il 30/10/2009 che non aveva ancora compiuto il i 15 anni, in violazione dei limiti di età come specificati nel CU LND nº 1 dell'01/07/2024 e CU CR Calabria n. 47 del 10/10/2024; preso atto che la società A.S.D. AEK Crotone non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore, sig. Cosentino Mattia, nato il 30/10/2009, appartenente alla società A.S.D AEK Crotone, iscritto in distinta con il numero 9 ha preso parte all'incontro in oggetto; esaminati gli atti appositamente richiesti all'Ufficio tesseramento del C.R. Calabria circa la correttezza dei dati anagrafici del suddetto calciatore; considerato che l'assunto della ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il calciatore della società A.S.D. AEK Crotone sig. Cosentino Mattia alla data dell'incontro in epigrafe non aveva compiuto il 15º anno di età; visto quanto disposto con il C.U. LND n. 1 dell'01/07/2024, il C.U. CR Calabria n. 3 del 03/07/2024 e il C.U. CR Calabria n. 47 del 10/10/2024 in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età ovvero che "Alle gare del Campionato "Regionale Juniores Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno d'età"; visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6 lett. a), del C.G.S.
delibera
1) accogliere il ricorso presentato dalla società G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 e, per l'effetto, infliggere alla società A.S.D. AEK Crotone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) squalificare per n. 2 giornate effettive il Sig. BASILE Antonio allenatore della Società A.S.D. AEK Crotone, in mancanza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale firmatario della distinta di gara, per avere fatto partecipare alla gara un calciatore non avente titolo a prendervi parte; 3) squalificare per una gara effettiva il Sig. Cosentino Mattia (nato il 30/10/2009) calciatore della società A.S.D. AEK Crotone; 4) iInfliggere alla società A.S.D. AEK Crotone l'ammenda di € 50,00; 5) disporre di non incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966.