C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25.10.2024 – Delibera – Gara del 22/10/2024 CITTA DI GUARDAVALLE 1975 – U.S. GIRIFALCO
Gara del 22/10/2024 CITTA DI GUARDAVALLE 1975 - U.S. GIRIFALCO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Fiorenza Pasquale Antonio(nato il 19/06/2008) appartenente alla società Città di Guardavalle 1975 durante la gara specificata in epigrafe al 37' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Fiorenza Pasquale Antonio veniva accertato che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Città d Guardavalle 1975, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa dell'incontro il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.
delibera
1) infliggere alla società CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 1-7 quale miglior risultato acquisito sul campo; 2) infliggere alla società CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975 l'ammenda di € 50,00; 3) inibire il Sig. MENNITI Vincenzo quale Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara della società Città di Guardavalle fino al 21.11.2024; 4) infliggere al calciatore FIORENZA Pasquale Antonio(nato il 19/06/2008) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.