C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 31.10.2024 – Delibera – Gara del 22/10/2024 ROCCA DI NETO 1966 – ISOLA CAPO RIZZUTO
Gara del 22/10/2024 ROCCA DI NETO 1966 - ISOLA CAPO RIZZUTO
1966 Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo proposto dalla società Isola Capo Rizzuto, relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società A.S.D. Rocca Di Neto , durante lo svolgimento dell'incontro, avrebbe impiegato n. 4 giocatori "Fuori Quota" nati dal 01 gennaio 2005 e precisamente i calciatori Scarriglia Francesco Pio (nato il 02/07/2005), Ieriti Giuseppe (nato il 24/06/2005), Pugliano Domenico Giovanni (nato il 30/05/2005) e Curto Pietro (nato il 12/10/2005) in luogo dei tre previsti dal regolamento; Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, coma da attestazione dell'invio alla controparte allegata alla documentazione originale del reclamo, rimessa al Giudice Sportivo; Rilevato che è stata versata la relativa tassa reclamo; Rilevato che la società A.S.D. Rocca di Neto non ha inviato le propri deduzioni; Letti gli atti ufficiali dai quali risulta la società A.S.D. Rocca di Neto ha fatto prendere effettivamente parte alla gara in oggetto i calciatori Scarriglia Francesco Pio (nato il 02/07/2005), Ieriti Giuseppe (nato il 24/06/2005), Pugliano Domenico Giovanni (nato il 30/05/2005) nella formazione titolare e che il calciatore Curto Pietro (nato il 12/10/2005) è subentrato al 50º minuto del secondo tempo pertanto la società Rocca di Neto ha impiegato 4 calciatori "fuori quota"; Visto quanto disposto dal C.U. del CR Calabria n.3 del 03/07/2024 e n 47 del 10 ottobre 2024 in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età;
delibera
1) accogliere il reclamo ed infliggere alla società A.S.D. ROCCA DI NETO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) infliggere alla società A.S.D. ROCCA DI NETO l'ammenda di € 50.00; 3) accreditare il contributo di accesso alla giustizia sportiva alla società reclamante.