C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 31.10.2024 – Delibera – Gara del 27/10/2024 STILOMONASTERACE CALCIO – VIRTUS ROSARNO
Gara del 27/10/2024 STILOMONASTERACE CALCIO - VIRTUS ROSARNO
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 24º minuto del primo tempo di gioco, a seguito della segnalazione di uno degli Assistenti Arbitrali, veniva espulso il calciatore Faure Luciano Andres, numero 2 della società Virtus Rosarno, in quanto a gioco fermo tirava un violento pugno allo stomaco di un avversario; - che al 25º minuto del primo tempo, veniva espulso dal campo il calciatore Ghergo Maximiliano, n. 3 della società A.S.D. Stilo Monasterace, in quanto tirava uno schiaffo ad un avversario; - che a seguito della suddetta decisione adottata dall'arbitro, "scaturiva un parapiglia generale dove almeno 5 calciatori" della società A.S.D. Stilo Monasterace accerchiavano il direttore di gara; - che, tra i suddetti calciatori, l'arbitro riconosceva il calciatore Coluccio Andrea, numero 6 della società A.S.D. Stilo Monasterace, che lo strattonava dal braccio e gli "intimava di togliere il cartellino al compagno di squadra"; - che l'arbitro ammoniva il calciatore sig. Coluccio Andrea; - che, nel frattempo, il calciatore sig. Ghergo Maximiliano uscendo dal terreno di gioco, perchè precedentemente espulso, "aizzava i tifosi ospiti inveendo con parole e gesti"; - che il calciatore sig. Coluccio Andrea andava a protestare nuovamente all'indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali usando parole ingiuriose e veniva, pertanto, espulso dall'arbitro; - che il calciatore sig. Coluccio Andrea tornava "per l'ennesima volta" dall'Assistente Arbitrale insieme ad almeno altri 5/6 compagni di squadra accerchiandolo, "gridando ed inveendo" nei suoi confronti; - che il sig. Coluccio Andrea colpiva l'Assistente Arbitrale con i tacchetti delle scarpe di gioco con "due violenti pestoni", usando violenza, sul collo del piede destro e provocandogli "un fortissimo dolore"; - che anche un altro calciatore della società A.S.D. Stilo Monasterace non identificato per via della confusione generale, colpiva "con brutalità" il piede dell'Assistente Arbitrale; - che l'arbitro, "considerata la situazione ostile e venendo a mancare la serenità e le condizioni psicofisiche per proseguire la gara", sospendeva definitivamente l'incontro emettendo il triplice fischio; - che la terna arbitrale riusciva a raggiungere lo spogliatoio grazie all'intervento delle forze dell'ordine presenti; - che mentre facevano rientro negli spogliatoi il dirigente accompagnatore della società A.S.D. Stilo Monasterace, Sig. Vincenzo Maria Palamone, rivolgeva all'arbitro parole irrispettose; - che l'Assistente Arbitrale oggetto delle aggressioni dopo essere rientrato in sede, persistendo il dolore al piede, si recava presso l'ospedale di Reggio Calabria dove, dopo gli esami del caso, gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al piede destro con prognosi di 5 giorni salvo complicazioni (come da referto medico); Considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento, oltre che per il comportamento dei calciatori della società A.S.D Stilo Monasterace, anche per la responsabilità oggettiva della stessa; Considerato che nella concreta fattispecie si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui"; Considerato che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma 7 C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; Considerato che il comportamento dei calciatori della società A.S.D. Stilo Monasterace, come sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle misure amministrative a carico delle società come deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi; visti gli articoli 64 delle N.O.I.F., 6, 8 comma 1 lett. b), 9 comma 1, 10 comma 1 e 35 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società A.S.D. Stilo Monasterace la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) squalificare fino al 31/12/2026 il Sig. Coluccio Andrea (nato i 28/10/1985) calciatore della società A.S.D. Stilo Monasterace; 3) squalificare per TRE (3) gare effettive il sig. Ghergo Maximiliano (nato il 08/04/1987) calciatore della società A.S.D Stilo Monasterace; 4) squalificare per TRE (3) gare effettive il sig. Faure Luciano Andres (nato il 31/01/2000) calciatore della società Virtus Rosarno; 5) inibire fino al 26/11/2024 il sig. Vincenzo Maria Palamone, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Stilo Monasterace; 6) infliggere alla società A.S.D. Stilo Monasterace l'ammenda di € 350,00; 7) considerare la sanzione inflitta di cui al precedente punto 2 a fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violente nei confronti degli ufficiali di gara.