C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 07.11.2024 – Delibera – Gara del 27/10/2024 BOCALE CALCIO ADMO – VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919
Gara del 27/10/2024 BOCALE CALCIO ADMO - VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del C.R. Calabria nº 61 del 31 ottobre 2024; Rilevato che il ricorso della società A.S.D. Bocale Calcio ADMO è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte come da attestazione allegata alla documentazione originale del ricorso e rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l' accesso alla giustizia sportiva; Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell' art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione; Letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell' arbitro dell' incontro in quanto giunto al 45° minuto del secondo tempo, avrebbe assegnato 8 minuti di recupero , decretando la fine dell’incontro allo scadere del settimo minuto di recupero. Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 45° minuto del secondo tempo regolamentare (ore 16.16) l’arbitro assegnava 8 minuti di recupero e che la gara si disputava regolarmente concludendosi alle ore 16:24, quindi dopo gli ulteriori otto minuti assegnati dal direttore di gara. Considerato che quanto assunto dalla ricorrente non trova riscontro negli atti ufficiali e che l’art. 61, comma 1, del CGS conferisce al referto arbitrale, comprensivo di tutti gli allegati, valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati; Ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato dalla società A.S.D. Bocale Calcio ADMO;
D E L I B E R A
1) Di rigettare il ricorso e omologare il risultato della gara A.S.D. Bocale Calcio ADMO - Vigor Lamezia Calcio 1919 0-1; 2) Di incamerare il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società A.S.D. Bocale Calcio ADMO.