C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 08.11.2024 – Delibera – Gara del 29/10/2024 GIOIOSA JONICA ASD – SM ROCCELLA JONICA

Gara del 29/10/2024 GIOIOSA JONICA ASD - SM ROCCELLA JONICA

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo proposto dalla società SM Roccella Jonica, relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società U.S. Gioiosa Jonica ASD , durante lo svolgimento dell'incontro, avrebbe impiegato n. 4 giocatori "Fuori Quota" nati dal 01 gennaio 2005 e precisamente i calciatori Cataldo Vincenzo (nato il 01/02/2005),Rizzo Gioele Karol (nato il 08/04/2005), Cecere Marco (nato il 20/02/2005) e Sculli Simone (nato il 08/07/2005) in luogo de tre previsti dal regolamento; Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, coma da attestazione dell'invio alla controparte allegata alla documentazione originale del reclamo, rimessa al Giudice Sportivo; Rilevato che è stata versata la relativa tassa reclamo; Rilevato che la società Gioiosa Jonica ASD non ha inviato le proprie deduzioni; Letti gli atti ufficiali dai quali risulta la società Gioiosa Jonica ASD ha fatto prendere effettivamente parte alla gara in oggetto i calciatori Cataldo Vincenzo (nato il 01/02/2005), Rizzo Gioele Karol (nato il 08/04/2005), Cecere Marco (nato il 20/02/2005) nella formazione titolare e che il calciatore Sculli Simone (nato il 08/07/2005) è subentrato al 14º minuto del secondo tempo e, pertanto la società Gioiosa Jonica ASD ha impiegato 4 fuori quota; Visto quanto disposto dal C.U. del CR Calabria n.3 del 03/07/2024 e n 47 del 10 ottobre 2024 in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età;

delibera

1) accogliere il reclamo ed infliggere alla società Gioiosa Jonica ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) infliggere alla società Gioiosa Jonica ASD l'ammenda di € 50.00; 3) accreditare il contributo di accesso alla giustizia sportiva alla società SM Roccella Jonica.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it