C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 21.11.2024 – Delibera – Gara del 10/11/2024 ROCCELLA – ACADEMY ARDORE
Gara del 10/11/2024 ROCCELLA - ACADEMY ARDORE
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 14 novembre 2024; Preso atto che la società A.S.D. Roccella ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto, in uno con il prescritto contributo per l' accesso alla giustizia sportiva; Preso atto che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; Preso atto che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; Letto il ricorso con il quale la A.S.D. Roccella chiede di non omologare il risultato della gara e di irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società ASD Academy Ardore nel corso dell' incontro, per come risulta dalla lettura del rapporto arbitrale di sostituzione, regolarmente sottoscritto dall' Arbitro e dal dirigente accompagnatore della società ASD Academy Ardore, al minuto 28º del secondo tempo è uscito dal campo il calciatore con il n. 15, sostituito con quello con il numero 26 e che il calciatore recante il n. 15, interessato dalla indicata sostituzione e fino a quel momento in campo, non era presente nella distinta di gara presentata all' arbitro prima dell' incontro dalla società ASD Academy Ardore e, conseguentemente, non è mai stato identificato dal direttore di gara, né prima, né durante lo svolgimento dell' incontro; Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società ASD Academy Ardore; Letta la memoria alle suddette controdeduzioni presentate dalla società ASD Roccella; Letto il referto di gara dai quali risulta che iniziava l' incontro il calciatore n. 75 Leone Carlo appartenente alla società ASD Academy Ardore e che lo stesso veniva sostituito al 28º minuto del secondo tempo dal compagno di squadra n. 26 Marciano Domenico; Letto il supplemento appositamente richiesto al direttore di gara dal quale risulta che l' arbitro per un errore di scrittura, nella parte delle sostituzioni del rapporto di fine gara, è stato erroneamente scritto il numero 15 al posto del numero 75; Considerato che l' art. 61, comma 1, CGS conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell' organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio; Considerato che l' assunto della ricorrente non costituisce motivo per infliggere alla società ASD Academy Ardore la punizione sportiva della perdita della gara nonostante sia da rilevare, in questa sede, che il rapporto di fine gara consegnato alla società ricorrente non riporti correttamente l' indicazione del calciatore titolare sostituito e, pertanto, ha indotto l A.S.D. Roccella a presentare ricorso avverso la regolarità dell' incontro; Ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società A.S.D. Roccella;
delibera
1) rigettare il ricorso della società A.S.D. Roccella e, per l' effetto, omologare il risultato della gara Roccella - Academy Ardore: 1-2; 2) accreditare il contributo per l' accesso alla giustizia sportiva alla società reclamante poiché indotta in errore.