C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 28.11.2024 – Delibera – Gara del 16/11/2024 ITALIA 90 ROCCELLETTA – SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB
Gara del 16/11/2024 ITALIA 90 ROCCELLETTA - SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 21 novembre 2024; Preso atto che la società San Lucido Football Club ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto, in uno con il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; Preso atto che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari; Preso atto che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; Letto il ricorso con il quale la società San Lucido Football Club chiede di non omologare il risultato della gara e di infliggere per le violazioni degli articoli 8 e 10 del CGS la sconfitta a tavolino alla squadra ASD Italia 90 Roccelletta, in virtù delle responsabilità oggettive derivanti dal comportamento del loro tesserato e l' adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore Passafaro Romolo Rosario per le minacce e il tentativo di aggressione all' arbitro e in conseguenza di ciò, secondo l'assunto della ricorrente, la gara ha subito un evidente condizionamento comprovato dalla mancata annotazione nella copia della distinta in possesso della ricorrente del provvedimento di espulsione del suddetto calciatore; Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società ASD Italia 90 Roccelletta; Letto il referto di gara da cui emerge: che il direttore di gara nel suo rapporto ha riportato puntualmente i fatti accaduti in campo che, in prima cura, hanno permesso di assumere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati che hanno commesso violazioni al Codice di Giustizia Sportiva, tra cui il calciatore Passafaro Romolo Rosario appartenente alla società ASD Italia 90 Roccelletta (come da Comunicato Ufficiale n. 73 del 21/11/2024); che la gara dopo la sospensione di 10 minuti in seguito al tentativo di aggressione da parte del n. 27 Passafaro Romolo Rosario, avvenuta al 10º minuto del primo tempo di gioco, si è conclusa regolarmente senza nulla da segnalare; Considerato che l' art. 61, comma 1, CGS conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio; Ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società San Lucido Football Club;
delibera
1) rigettare il ricorso della società San Lucido Football Club e, per l' effetto, omologare il risultato della gara ITALIA 90 ROCCELLETTA - SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB: 4-3; 2) incamerare il contributo per l' accesso alla giustizia sportiva versato dalla società San Lucido Football Club.