C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 05.12.2024 – Delibera – Gara del 23/11/2024 DOMENICO SPORT – REGGIO CALABRIA CALCIO A5

Gara del 23/11/2024 DOMENICO SPORT - REGGIO CALABRIA CALCIO A5

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 78 del 28/11/2024; Rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. REGGIO CALABRIA CALCIO A5 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell' invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; Rilevato che è stato richiesto l' addebito sul conto della società del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; Rilevato che è stata data notizia alle società che sarebbe stata assunta la pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell' art. 67 del C.G.S.; Letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società A.S.D. DOMENICO SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere quest' ultima schierato in elenco l' atleta Novello Aron nato il 24/01/2009, la cui autorizzazione rilasciata del Comitato Regionale Calabria in data 10/09/2024 scadeva in data 20/11/2024; Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il sopra citato calciatore, iscritto in distinta con il numero 11, ha preso parte all'incontro in oggetto in quanto il suo nominativo, al pari degli altri atleti iscritti in distinta, è stato comunicato agli arbitri prima dell' inizio della gara; Esaminati gli atti appositamente richiesti all' Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria dai quali risulta che il calciatore Novello Aron nato il 24/01/2009 è stato autorizzato ai sensi dell' art. 34/3 delle NOIF dal CR Calabria, giusto C. U. n. 30 del 12 settembre 2024, dal 10/09/2024 al 20/11/2024; Considerato che l' assunto della ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali in quanto l' articolo 34 comma 3 delle NOIF prevede che i calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14º anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile (omissis) e dunque nel caso di specie l'autorizzazione del CR Calabria non risulta intervenuta; Ritenuto altresì che, trattandosi di gara di calcio a cinque, non è possibile evincere dagli atti ufficiali che il calciatore non ha effettivamente preso parte all' incontro in quanto tutti i calciatori iscritti in distinta, i cui nomi siano stati comunicati agli arbitri, possono partecipare alla gara e il calciatore subentrante non necessita di autorizzazione degli arbitri per entrare nel rettangolo di gioco e, pertanto, le sostituzioni non vengono annotate nel referto di gara; Visti gli articoli 9 e 10 comma 6 lett) c, del C.G.S.;

delibera

1) accogliere il ricorso della A.S.D. REGGIO CALABRIA CALCIO A5 e, per l' effetto, infliggere alla società A.S.D. DOMENICO SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; 2) inibire fino al 01/01/2025 il Sig. SCIAMMARELLA Carmelo quale Dirigente Accompagnatore ufficiale della società A.S.D. DOMENICO SPORT per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore non avente titolo a prendervi parte; 3) squalificare per una gara effettiva il Sig. Novello Aron nato il 24/01/2009 calciatore della società A.S.D. DOMENICO SPORT; 4) disporre di accreditare sul conto della società A.S.D. REGGIO CALABRIA CALCIO A5 il contributo per l' accesso alla giustizia sportiva.

 

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