C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 02.07.2024 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 5 a carico di: – la società A.S.D. Real Pizzo;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 5 a carico di: - la società A.S.D. Real Pizzo;

per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori presenti all’interno dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, nel corso dell’incontro Real Pizzo – Martelletto Settingiano del 27 gennaio 2024 valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, acceso un petardo ed averlo lanciato nella tribuna in prossimità dell’allenatore tesserato per la A.S.D. Martelletto Settingiano, sig. Andrea Paonessa, che si era ivi trasferito a seguito dell’espulsione comminatagli al 23° minuto del secondo tempo di gioco.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 718 pfi 23 – 24, avente ad oggetto: “Condotta dei sostenitori della società ASD Real Pizzo che, nel corso della gara ASD Real Pizzo – Martelletto Settingiano del 27.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, hanno lanciato petardi diretti all’allenatore tesserato per la società ospite”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) estratto dell’articolo pubblicato dal sito “www.seried24.com” del 29 gennaio 2024 dal titolo: “Prima categoria, scoppia un petardo vicino all’allenatore: Rischio di un danno permanente”; 2) Comunicato Ufficiale n. 107 dell’1 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria; Comunicato Ufficiale N.2 del 2 Luglio 2024  3) referto arbitrale, completo di distinte di gara, relativo all’incontro Real Pizzo – Martelletto Settingiano disputata in data 27 gennaio 2024 e valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, con allegata dichiarazione della A.S.D. Martelletto Settingiano recante la segnalazione della richiesta di intervento della forza pubblica in quanto l’allenatore, sig. Andrea Paonessa, successivamente all’espulsione comminata dall’arbitro “veniva fatto oggetto di un lancio di petardo da soggetti non conosciuti in tribuna”; 4) foglio censimento della società A.S.D. Martelletto Settingiano per la stagione sportiva 2023 –2024; 5) foglio censimento della società A.S.D. Real Pizzo per la stagione sportiva 2023 – 2024; 6) verbale di audizione del 29 febbraio 2024 dell’arbitro della gara Real Pizzo – Martelletto Settingiano disputata in data 27 gennaio 2024 e valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria; 7) verbale di audizione del 29 febbraio 2024 del sig. Andrea Paonessa, allenatore tesserato per la A.S.D. Martelletto Settingiano; 8) verbale di audizione del 29 febbraio 2024 del sig. Francesco Catanzaro, dirigente accompagnatore tesserato per la A.S.D. Martelletto Settingiano; 9) verbale di audizione del 21 marzo 2024 del sig. Salvatore Fiammella, dirigente tesserato per la A.S.D. Real Pizzo; 10) verbale di audizione del 21 marzo 2024 del sig. Pasquale Greco, calciatore tesserato per la A.S.D. Real Pizzo; 11) verbale di audizione del 21 marzo 2024 del sig. Marino Holmo, presidente della A.S.D. Real Pizzo; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dall’articolo pubblicato dal sito “www.seried24.com” del 29 gennaio 2024 dal titolo: “Prima categoria, scoppia un petardo vicino all’allenatore”, nel quale veniva data notizia del fatto che, nel corso dell’incontro Real Pizzo – Martelletto Settingiano del 27 gennaio 2024 valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, i sostenitori della A.S.D. Real Pizzo hanno lanciato alcuni petardi all’indirizzo dell’allenatore della A.S.D. Martelletto Settingiano, sig. Andrea Paonessa. Nello stesso articolo, in particolare, è riportata la seguente dichiarazione del sig. Paonessa: “”Oggi nel 2024 ancora una volta ci troviamo a denunciare un atto vile e vergognoso- afferma l’allenatore-che solo per una buona dose di fortuna non è sfociato in una tragedia. Alcuni “imbecilli e Vigliacchi” hanno lanciato un petardo dalla tribuna a pochi metri dal sottoscritto, rischiando di creare un danno permanente, perché lo scoppio è stato veramente forte e pericoloso. Solo dopo pochi minuti ho tranquillizzato gli addetti ai lavori che tutto è stato solo un grande spavento […]””. Dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, nonché dalla documentazione acquisita, è emerso che effettivamente, durante il secondo tempo di gara della gara Real Pizzo – Martelletto Settingiano disputata in data 27 gennaio 2024 e valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, alcuni sostenitori della A.S.D. Real Pizzo hanno lanciato un petardo nella tribuna dell’impianto sportivo che esplodeva nelle vicinanze del sig. Andrea Paonessa, allenatore tesserato per la A.S.D. Martelletto Settingiano, che a seguito dell’espulsione dal recinto di gioco comminatagli dall’arbitro si era lì posizionato. La prova della ricostruzione dei fatti appena riportata, poi, è rinvenibile nei seguenti elementi acquisiti agli atti del procedimento: - dichiarazioni rilasciate in data 29 febbraio 2024 alla Procura federale dall’arbitro della gara Real Pizzo – Martelletto Settingiano disputata in data 27 gennaio 2024 e valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, del seguente tenore letterale: “Ho espulso nel secondo tempo l’allenatore ospite Paonessa Andrea per ripetute proteste nei miei confronti dopo una prima ammonizione. In merito all’esplosione di un petardo faccio presente che nel secondo tempo, pochi minuti dopo l’espulsione del mister ospite, ho sentito un forte boato provocato presumibilmente dallo scoppio di un petardo.”; - dichiarazioni rilasciate in data 29 febbraio 2024 alla Procura federale dal sig. Andrea Paonessa, allenatore tesserato per la A.S.D. Martelletto Settingiano, del seguente tenore letterale: “In quella partita, intorno al minuto 85°, ero in tribuna in quanto espulso. Nel mentre guardavo la partita alcuni ragazzi posizionati a circa 3 metri alle mie spalle, hanno lanciato un petardo di grossa entità esattamente nelle mie immediate vicinanze e sono certo che il lancio è stato effettuato proprio nella mia direzione. Dopo quel lancio nessun altro petardo è stato lanciato.[…] al momento dello scoppio, a circa 4 metri dalla mia posizione vi erano alcuni dirigenti del Real Pizzo i quali sono immediatamente intervenuti in mia difesa accertandosi di nessun danno accadutomi e hanno fatto allontanare i ragazzi tifosi al fine di evitare incidenti.”; - dichiarazioni rilasciate in data 29 febbraio 2024 alla Procura federale dal sig. Francesco Catanzaro, dirigente dell’A.S.D. Martelletto Settingiano, del seguente tenore letterale: “Al momento dello scoppio del petardo di grossa entità, avvenuto a metà del 2° tempo, ero all’ingresso degli spogliatoi a circa 50 metri dalla panchina […] Ho sentito il botto e ho guardato verso la tribuna ed ho notato il fumo prodotto dallo scoppio. Il petardo molto probabilmente è stato lanciato da tifosi del Real Pizzo presenti in tribuna. L’esplosione è avvenuta nella stessa tribuna.”; Comunicato Ufficiale N.2 del 2 Luglio 2024  - dichiarazioni rilasciate in data 21 marzo 2024 alla Procura Federale dal sig. Salvatore Fiammella, dirigente tesserato per la A.S.D. Real Pizzo, del seguente tenore letterale: “Lo scoppio del petardo è avvenuto nel secondo tempo ma non ricordo il munito. Io ero all’interno del recinto di giuoco nei pressi dello spogliatoio poco distante dalla tribuna ma visibile. Lo scoppio è avvenuto in tribuna, tutti lo abbiamo sentito perché è stato un forte botto. Il petardo, per come ho potuto vedere, è stato acceso e lanciato in una zona sotto la tribuna da dove è partito […] Lo stesso è stato lanciato da alcuni giovani tifosi che subito dopo si sono allontanati dalla tribuna. Lo scoppio del petardo non ha provocato nessun danno fisico a qualcuno, tantomeno all’allenatore ospite che si trovava in tribuna ma non nelle immediate vicinanze del punto dove è avvenuto lo scoppio.”; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Capolupo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; DEFERIVA innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1) la società A.S.D. REAL PIZZO per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25,comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori presenti all’internodell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, nel corso dell’incontro Real Pizzo –Martelletto Settingiano del 27 gennaio 2024 valevole per il girone C del campionato di PrimaCategoria del Comitato Regionale Calabria, acceso un petardo ed averlo lanciato nella tribuna inprossimità dell’allenatore tesserato per la A.S.D. Martelletto Settingiano, sig. Andrea Paonessa,che si era ivi trasferito a seguito dell’espulsione comminatagli al 23° minuto del secondo tempo di gioco.

IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 1 luglio 2024 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi, nonché gli avv.ti Nicola e Alberto Galloro nell’interesse della società A.S.D. Real Pizzo, nonché il sig. Marino Holmo in qualità di presidente p.t. della società ASD Real Pizzo Prima dell’inizio del dibattimento il sig. Marino Holmo, in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’artt. 127 C.G.S: per la società A.S.D. Real Pizzo l’ammenda di € 900,00, da ridursi ad euro 600,00; Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti,come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia, e ne dispone l’applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga: - alla Società A.S.D. Real Pizzo l’ammenda di € 600,00. Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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