C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 18.09.2024 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2 a carico di: – sig. Augustin Matias MARROCHI, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; – la società ASD POL. MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marrochi Augustin Matias, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. per rispondere: – il sig. Augustin Matias MARROCHI, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: – della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.2.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969, sottoscritto la dichiarazione nella quale Ë riportato in maniera non veridica che non Ë mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; – la società ASD POL. MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marrochi Augustin Matias, cosÏ come descritti nel precedente capo di incolpazione.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2 a carico di: - sig. Augustin Matias MARROCHI, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - la società ASD POL. MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marrochi Augustin Matias, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. per rispondere: - il sig. Augustin Matias MARROCHI, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.2.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969, sottoscritto la dichiarazione nella quale Ë riportato in maniera non veridica che non Ë mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; - la società ASD POL. MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marrochi Augustin Matias, cosÏ come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Deferimento Procura Federale 3666/873pfi23-24/PM/fl del 7 agosto 2024.
IL DEFERIMENTO
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n.873 pfi 23-24, avente ad oggetto:“ Condotta del calciatore sig. Marrocchi Augustin che, all’atto della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969, autorizzato in data 16.2.2024 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione argentina”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 10.6.2024 ritualmente notificata; Vista la memoria fatta pervenire dalla società ASD Po. Mendicino 1969 all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: dichiarazione del calciatore sig. Marrochi Agustin Matias datata 15.2.2024, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo; modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Marrochi Agustin Matias datato 15.2.2024 ed inviato dalla società ASD Pol. Mendicino 1969; approvazione del tesseramento del calciatore sig. Marrochi Agustin Matias del 16.2.2024 da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.; comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 16.2.2024, dalla quale emerge che il calciatore sig. Marrochi Agustin Matias Ë stato tesserato per la società Club At. Empalme, alla medesima affiliata; revoca del tesseramento del calciatore sig. Marrochi Agustin Matias da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 26.2.2024; foglio censimento per la stagione sportiva 2023-2024 della società ASD Pol. Mendicino 1969; certificato di residenza del calciatore sig. Marrochi Agustin Matias; corrispondenza via e-mail tra l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.
RITENUTO
che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso quanto segue. In occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969 del 15.2.2024, il calciatore sig. Marrochi Agustin Matias ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale Ë riportato in maniera non veridica che lo stesso non Ë mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 16.2.2024, con la quale si attesta che il calciatore sig. Marrochi Agustin Matias Ë stato tesserato per la società Club At. Empalme, alla medesima affiliata. Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell’art.42, comma 6, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Settembre 2024 152 affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l’esistenza di eventuali pregressi tesseramenti dello stesso e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto. Nel caso di specie, pertanto, Ë pacifico che la società ASD Pol. Mendicino 1969 avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento Procura Federale della F.I.G.C. per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Marrochi Augustin Matias; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Claudio Guerrini, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; DEFERIVA
innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - il sig. Marrochi Augustin Matias, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - la società ASD Pol. Mendicino 1969; Per rispondere: il sig. Marrochi Augustin Matias, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.2.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969, sottoscritto la dichiarazione nella quale Ë riportato in maniera non veridica che non Ë mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; - la società ASD Pol. Mendicino 1969 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marrochi Augustin Matias, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 19.9.2024, Ë comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi » comparso anche il legale rappresentante della Società deferita, sig. Alex Gagliardi. Nessuno Ë comparso per Marrochi Augustin Matias.
LE RICHIESTE DELLE PARTI
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento e ha formulato le seguenti richieste: - per Marrochi Augustin Matias quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; - per la società ASD Pol. Mendicino 1969 l’ammenda di euro 500,00. Il legale rappresentante della Società ha chiesto applicarsi il minimo delle sanzioni previste.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La stessa Società ha ammesso i fatti oggetto del deferimento, sostenendo, però, che il calciatore non conoscesse la lingua italiana e la Società non abbia avuto il tempo per accertamenti più approfonditi, stante l’imminenza dei termini per il tesseramento. * In merito alle sanzioni da irrogarsi, rispetto alle richieste del Sostituto Procuratore Federale, appare equo tenere conto del comportamento collaborativo della Società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale irroga : - a MARROCHI Augustin Matias tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; - alla società ASD POL. MENDICINO 1969 euro 300,00 di ammenda.
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