C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 25.09.2024 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: Maletta Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968; Maletta Carlo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società la Rende Calcio Il Procuratore Federale Interregionale,
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: Maletta Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968; Maletta Carlo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società la Rende Calcio
Il Procuratore Federale Interregionale,
Letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1084 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’identificazione dei soggetti responsabili delle condotte violente verificatesi al termine della gara Rende – Gallico Catona del 10.3.2024 valevole per il girone A del Campionato Regionale Under 17”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini la società Rende Calcio 1968 ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta, sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: nota della Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Calabria del 16.4.2024, con i seguenti allegati:
Ø Comunicato Ufficiale n. 146 dell’11.4.2024 del Comitato Regionale Calabria;
Ø stralcio del Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.3.2024 del Comitato Regionale Calabria; Ø preannuncio di reclamo della società Gallico Catona F.C. del 15.3.2024;
Ø reclamo della società Gallico Catona F.C. del 19.3.2024;
Ø dichiarazione della società Rende Calcio 1968 del 18.3.2024;
Ø referto arbitrale e distinte di gara relativi all’incontro Rende Calcio 1968 - Gallico Catona del 10.3.2024, valevole per il girone A del Campionato Regionale Under 17;
foglio censimento della società Gallico Catona F.C. per la stagione sportiva 2023 - 2024; foglio censimento della società Rende Calcio 1968 per la stagione sportiva 2023 - 2024;
posizione di tesseramento di Antonio Barilla, allenatore tesserato per la società Gallico Catona F.C.;
posizione di tesseramento dei minori A.I. ed Alessandro Maletta, calciatori tesserati per la società Rende Calcio 1968;
posizione di tesseramento del minore D.L., calciatore tesserato per la società Gallico Catona F.C.;
relazione dell'osservatore arbitrale relativa alla gara Rende Calcio 1968 - Gallico Catona del 10.3.2024, valevole per il girone A del campionato Regionale Under 17;
posizione di tesseramento di Luigi De Rosa, allenatore tesserato per la società Rende Calcio 1968;
verbale di audizione di Antonio Barillà, allenatore tesserato per la società Gallico Catona FC, del 30.5.2024;
verbale di audizione di Franco De Nuccio, dirigente tesserato per la società Gallico Catona FC, del 30.5.2024;
verbale di audizione del minore D.L., calciatore tesserato per la società Gallico Catona FC del 30.5.2024;
verbale di audizione di Alessandro Maletta, calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 20.6.2024;
verbale di audizione del minore A.I., calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 20.6.2024;
verbale di audizione di Carlo Maletta, dirigente tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 20.6.2024;
verbale di audizione di Pietro Covelli, osservatore arbitrale della sezione A.I.A. di Paola (CS), del 21.6.2024; verbale di audizione del sig. Emanuel Molinaro, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Paola (CS), del 21.6.2024;
verbale di audizione di Fabio Coscarella, presidente della società Rende Calcio 1968, del 27.6.2024;
verbale di audizione di Luigi De Rosa, allenatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 27.6.2024;
verbale di audizione di Pasquale Esposito, dirigente tesserato per la società Rende Calcio 1968 del 27.6.2024. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Al termine della gara Rende – Gallico Catona del 10.3.2024, valevole per il girone A del campionato Regionale Under 17, Alessandro Maletta, calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, si scambiava spintoni con D.L., calciatore minore tesserato per la società Gallico Catona FC già sanzionato per la propria condotta dal Giudice Sportivo; in tale frangente, poi, lo stesso calciatore minore veniva raggiunto anche da Carlo Maletta, dirigente tesserato per la società Rende Calcio 1968, che lo colpiva con un pugno al volto ed un calcio ad una gamba. Tali circostanze sono state confermate, in occasione delle rispettive audizioni da parte della Procura Federale, dai tesserati per la Gallico Catona ascoltati nel corso dell’attività inquirente svolta, i quali hanno avuto modo di riferire quanto segue: "dopo il fischio finale da parte dell’arbitro, i calciatori L.D. della mia squadra e Maletta Alessandro del Rende, continuavano a discutere animosamente tra loro per fatti inerenti alla gara. Gli stessi si spintonavano fra loro e nel frattempo altri giocatori che non ricordo i nomi si avvicinavano e di conseguenza si era creata una confusione tra gli stessi calciatori ma senza interventi di contatto fisico. Nel frattempo, entrava in campo Maletta Carlo, Dirigente Accompagnatore del Rende nonché padre del Maletta Alessandro. Lo stesso si avvicinava verso i due (Maletta Alessandro e L.D.) e iniziava a spintonare il nostro calciatore L. D. e lo colpiva con un pugno in faccia e un calcio su una gamba provocandogli una caduta a terra ma senza danni fisici" (sig. Barillà Antonio, allenatore); "sono stato avvicinato dal nostro calciatore L.D. il quale mi riferiva di essere stato colpito con un pugno da parte di un Dirigente della squadra del Rende indicandomi la persona" (sig. De Nuccio Franco, dirigente accompagnatore ufficiale); "mi stavo avviando verso gli spogliatoi in modo sparso, durante il tragitto, il n. 2 del Rende, Maletta Alessandro, entrato in campo per sostituire un suo compagno nel secondo tempo, si è avvicinato a me e continuava a spintonarmi inveendo frasi contro di me che al momento non ricordo il contenuto delle parole. Ho cercato di allontanarmi dal Maletta e di svincolarmi dalla sua vicinanza, ma in quel momento si È avvicinato a me un Dirigente del Rende che solo successivamente ho saputo che era il padre del Maletta Alessandro, il quale mi ha improvvisamente colpito con un pugno in faccia provocandomi un forte dolore e subito dopo con un calcio sulla gamba destra facendomi cadere a terra" (sig. L.D., calciatore). Identica ricostruzione dei fatti è stata poi riferita anche dal presidente del Rende Calcio 1968 che, con dichiarazione del 18.3.2024 il cui contenuto è stato confermato dallo stesso anche in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha testualmente riferito che "al termine della gara il nostro tesserato Alessandro Maletta (maglia n. 2), [...] spintonava il n. 11 della ASD Gallico Catona FC, D.L., facendo poi nascere una piccola colluttazione tra i due … negli stessi istanti, dalla panchina della nostra squadra sopraggiungeva il dirigente accompagnatore, Carlo Maletta (padre del nostro tesserato Alessandro Maletta), il quale colpiva al viso il calciatore n. 11 del Gallico Catona, D.L., facendolo cadere a terra". Anche Pietro Covelli, osservatore arbitrale designato per la gara oggetto del presente procedimento, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha confermato di aver assistito ai medesimi fatti, precisando quanto segue: "al fischio finale due calciatori che non ricordo i numeri di maglia hanno iniziato prima a beccarsi con parole e poi sono passati alle mani colpendosi reciprocamente ma senza farsi male. [...] Ricordo che durante la rissa di fine gara, il calciatore che è stato colpito con un pugno e un calcio era un calciatore del Gallico Catona e che a colpirlo è stato un Dirigente del Rende che potrebbe essere il padre di un calciatore del Rende coinvolto nella rissa, il quale era in panchina durante la gara. Si conferma che il calciatore che è stato colpito con un pugno e un calcio era un calciatore del Gallico Catona e che a colpirlo è stato un Dirigente del Rende il quale era in panchina durante la gara e che potrebbe essere il padre di un calciatore del Rende coinvolto nella rissa". Infine, il direttore di gara, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha avuto modo di chiarire l'accaduto nei seguenti termini: "ricordo che dopo il mio triplice fischio, il calciatore n. 2 del Rende, Maletta Alessandro, si è diretto verso un calciatore ospite che se ricordo bene era il n. 7 del Gallico Catona. [...] Visto il fare minaccioso da parte del Maletta ho subito iniziato a dividerli. Dopo un po’ due giocatori di entrambe le squadre, che nella confusione sicuramente avrà invertito i numeri e indicato numeri errati, hanno iniziato una rissa tra loro. Mi sono messo in e sono stato colpito involontariamente con un calcio alla gamba dal n. 11 del Gallico Catona che si stava difendendo dall’aggressione da parte del calciatore del Rende, che potrebbe essere il n. 2 che prima aveva iniziato una discussione con lo stesso. Mentre era in corso la colluttazione tra i due calciatori, è entrato in campo un dirigente, che ora ricostruendo con calma i fatti, sono certo che era appartenente alla Società del Rende, il quale, arrivato dai due calciatori che si stavano menando, lui invece di dividerli ha iniziato a tirare pugni in faccia ai giocatori del Gallico Catona. [...] ora, a mente serena, ricordo che l’aggressione al calciatore del Gallico è stata fatta esclusivamente dal Dirigente del Rende". Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Dellavalle, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;
HA DEFERITO
innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - Alessandro Maletta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968; - Carlo Maletta, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società la Rende Calcio 1968; per rispondere: - Alessandro Maletta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 10.3.2024, al termine della gara Rende Calcio 1968 - Gallico Catona valevole per il girone A del Campionato Regionale Under 17, colpito con degli spintoni D.L., calciatore minore tesserato per la società Gallico Catona FC; - Carlo Maletta, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società la Rende Calcio 1968: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 10.3.2024, al termine della gara Rende Calcio 1968 - Gallico Catona valevole per il girone A del Campionato Regionale Under 17, colpito con un pugno al volto ed un calcio ad una gamba il minore D.L., calciatore tesserato per la società Gallico Catona FC.;
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 23 settembre 2024 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Sono presenti i deferiti, Carlo Maletta ed Alessandro Maletta, assistito dalla madre Zaccaria Cinzia in quanto minore. L’avvocato dei deferiti ha negato ogni responsabilità nel caso in esame ritenendo che i fatti siano privi di ogni supporto probatorio. Chiede pertanto il proscioglimento dei deferiti. Il Collegio acquisisce agli atti la memoria del deferito Carlo Maletta inviata via PEC al Tribunale Federale ed alla Procura Federale in data 18 settembre 2024
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: - per Maletta Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, la squalifica per due giornate da scontarsi nel campionato di competenza; - per Maletta Carlo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Rende Calcio 1968, l’inibizione per un anno;
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell’illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La sanzione richiesta per gli stessi appare inoltre congrua e adeguata ai fatti.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale irroga: a MALETTA Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, la squalifica per UNA giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; a MALETTA Carlo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società la Rende Calcio 1968, l’inibizione per UN (1) anno.
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