C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 22.10.2024 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: Vito LACOPO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società G.S. Antonimina;
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: Vito LACOPO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società G.S. Antonimina;
Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1196pfi23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla condotta violenta posta in essere da Vito Lacopo, magazziniere della società G.S. Antonimina, al termine della gara Antonimina – Rizziconi del 24.2.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, nei confronti dell’arbitro dell’incontro”; esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata; rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta, sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. Comunicazione pervenuta dal Comitato Regionale Calabria in data 15.5.2024, giusta delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, con i seguenti allegati: a) stralcio del Comunicato Ufficiale n. 40 del 9.5.2024 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro; stralcio del Comunicato Ufficiale n. 147 del 17.4.2024 del Comitato Regionale Calabria; stralcio del Comunicato Ufficiale n. 30 del 29.2.2024 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro; b) referto arbitrale relativo alla gara Antonimina – Rizziconi del 24.2.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria; 3) foglio censimento della società G.S. Antonimina per la stagione sportiva 2023 - 2024;
2. verbale di audizione del 26.6.2024 del sig. Vito Lacopo, magazziniere non tesserato della società G.S. Antonimina, con i seguenti allegati: dichiarazione di responsabilità dell’8.3.2024, carta di identità del sig. Vito Lacopo e fotografia ritraente il sig. Vito Lacopo mentre rincorre il direttore di gara; 3. comunicazione trasmessa via mail dal sig. Vito Lacopo alla Procura Federale in data 26.6.2024, con allegata la fotografia ritraente lo stesso; 4. comunicazione trasmessa via mail dall’Ufficio Tesseramento della FIGC alla Procura Federale in data 24.7.2024 in merito al mancato tesseramento del sig. Vito Lacopo. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite Ë emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dal provvedimento della Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 40 del 9.5.2024, avente ad oggetto la trasmissione alla Procura Federale degli atti relativi alla gara Antonimina – Rizziconi del 24.2.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, per l’accertamento dei fatti occorsi al termine della stessa, allorché una persona non identificata ha fatto ingresso nel recinto di gioco ed ha colpito l’arbitro. Il Giudice Sportivo Territoriale, in particolare, con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 30 del 29.2.2024 ha sanzionato il capitano della squadra della G.S. Antonimina con la squalifica fino al 30.6.2024 in luogo dell’autore dell’atto di violenza contro l’arbitro, rimasto non identificato, nonché la società GS Antonimina con l’ammenda di € 100,00 per il comportamento minaccioso di un tesserato non identificato nei confronti del direttore di gara. A seguito a reclamo proposto dalla società GS Antonimina e preso atto della dichiarazione di responsabilit‡ di Vito Lacopo, magazziniere della società, con cui lo stesso ha assunto di essere l’effettivo autore del gesto di violenza contro il direttore di gara, la Corte Sportiva d’Appello ha annullato la sanzione nei confronti del capitano della squadra ed ha rinviato agli atti al Giudice Sportivo Territoriale per le determinazioni da assumere nei confronti del Lacopo; la stessa Corte Territoriale, inoltre, ha annullato l’ammenda comminata alla società in quanto la stessa si è adoperata per l’identificazione del reale autore del gesto provvedendo, altresì, ad allontanarlo. Il Giudice Sportivo Territoriale, poi, rilevato che il Lacopo non era tesserato per la GS Antonimina, ha irrogato nuovamente al capitano della squadra di tale società, in sostituzione dell’autore dell’atto di violenza contro l’arbitro, la sanzione della squalifica ed alla società GS Antonimina l’ammenda di € 350,00, oltre ad una giornata di squalifica al campo per aver consentito l’accesso sul terreno di giuoco ad una persona non autorizzata che ha commesso fatti particolarmente violenti, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per effettuare eventuali accertamenti di competenza della stessa. Nel corso dell’attività inquirente svolta è stata accertata la condotta violenta posta in essere da Vito Lacopo ai danni del direttore di gara al termine dell’incontro Antonimina – Rizziconi del 24.4.2024. In sede di audizione da parte della Procura Federale, in particolare, Vito Lacopo ha consegnato una fotografia che lo ritrae mentre rincorre e colpisce l’arbitro ed ha riferito quanto segue: “A fine partita, dopo alcune decisioni arbitrali che non ho condiviso, ho fatto ingresso dentro il campo da gioco e mi sono avvicinato al direttore di gara (…). Innervosito dall’arbitraggio, purtroppo ho perso le staffe, preso da una rabbia improvvisa, ho sferrato un calcio in direzione dell’arbitro”. È stato altresì accertato che Vito Locapo non è tesserato per la GS Antonimina e che svolge l’attività di magazziniere di tale società in occasione delle partite casalinghe. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Valentina Soravia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;
HA DEFERITO
innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - Vito LACOPO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società G.S. Antonimina; per rispondere: - della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle N.O.I.F., per essere entrato nel recinto di giuoco, al termine della gara Antonimina – Rizziconi del 24.2.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, sebbene non fosse inserito nella distinta di gara e non fosse tesserato per la società G.S. Antonimina; - violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 35, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Antonimina – Rizziconi del 24.2.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, colpito il direttore di gara con un calcio sulla parte esterna della gamba destra, procurandogli dapprima dolore e, successivamente, bruciore per l’escoriazione Per tali atti e comportamenti la società G.S. Antonimina, all’interno e nell’interesse della quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione il Lacopo svolgeva attivit‡, Ë gi‡ stata sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 40 del 9.5.2024 con “l’ammenda di Euro 350,00 e UNA giornata di squalifica al campo da gioco per aver consentito l’accesso in campo a persona non autorizzata che ha commesso fatti particolarmente violenti da parte di soggetto non individuato”.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 21 ottobre 2024 Ë comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi. È presente l’Avvocato Giuseppe Alvaro in rappresentanza del deferito Vito Lacopo, assente. Prima dello svolgimento della prima udienza innanzi a questo Tribunale federale, l'incolpato ha chiesto all'organo giudicante - previo accordo con la Procura federale - l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura. Nella fattispecie: - anni 2 da ridurre a mesi 18 Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.;
P.Q.M.
dichiara l’efficacia dell’accordo e definisce il procedimento con l’irrogazione nei confronti del deferito Vito LACOPO della sanzione di mesi diciotto (18) di squalifica / inibizione con decorrenza dalla data di eventuale tesseramento.
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