C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13.11.2024 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°5 a carico di: 1) Ercole Perciavalle, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore sig. Ivan Guagliardi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023; 2) la società Pro Cosenza a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ercole Perciavalle, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°5 a carico di: 1) Ercole Perciavalle, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore sig. Ivan Guagliardi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023; 2) la società Pro Cosenza a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ercole Perciavalle, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
IL DEFERIMENTO
Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento iscritto al n. 1227 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Mancato adempimento da parte della società Pro Cosenza all’obbligo di corrispondere all’allenatore sig. Ivan Guagliardi la somma di euro 3.020,00 di cui alla delibera del Collegio Arbitrale della LND (vertenza n. 34.65), nel termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 9.9.2024; Vista la comunicazione fatta pervenire in data 11.9.2024 alla Procura Federale dal Comitato Regionale Calabria, con allegate copie del documento di identità del sig. Ivan Guagliardi e di una dichiarazione dello stesso datata 9.9.2024, contenente quietanza liberatoria attestante l’avvenuto pagamento a titolo di transazione dell’importo di euro 300,00 a mezzo assegno bancario, anch’esso allegato; Comunicato Ufficiale N.67 del 13 Novembre 2024 416 Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - copia del lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. prot. n. 34.65 del 14.12.2023, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 6/2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023; - copia del messaggio di posta elettronica certificata del 20.12.2023 con il quale il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha trasmesso alle parti il lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023; - copia della ricevuta di avvenuta consegna del 20.12.2023 della pec con la quale il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha trasmesso alla società Pro Cosenza il lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023; - segnalazione del Comitato Regionale Calabria L.N.D. pervenuta in data 5.6.2024, con i seguenti allegati: - copia del lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. prot. n. 34.65 del 14.12.2023; - copia del messaggio di PEC dell’8.2.2024, con ricevuta di avvenuta consegna, con il quale il Comitato Regionale Calabria L.N.D. ha invitato la società Pro Cosenza a comunicare l’avvenuto pagamento; - foglio censimento della società Pro Cosenza per la stagione sportiva 2023 – 2024; Ritenuto che dall’esame degli atti sopra indicati è emerso quanto segue. Ercole Perciavalle, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell’allenatore sig. Ivan Guagliardi della somma di € 3.020,00 allo stesso dovuta, per come accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023. Tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 20.12.2023, nonchè dalle ricevute di invio da parte dell’Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Ronchi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;
HA DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
presso il Comitato Regionale Calabria: - Ercole Perciavalle, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore sig. Ivan Guagliardi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023; - la società Pro Cosenza a titolo di responsabilit‡ diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ercole Perciavalle, cosÏ come descritti nel precedente capo di incolpazione.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione dell’11 novembre 2024 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi Per i deferiti il Presidente della Società Pro Cosenza Ercole Perciavalle è presente personalmente. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per: - Ercole Perciavalle, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza l’inibizione per mesi 6; - la società Pro Cosenza la penalizzazione di un (1) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 24/25 e l’ammenda di € 600,00.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga: - a Ercole PERCIAVALLE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza l’inibizione per mesi sei(6); - alla società PRO COSENZA la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da far scontare nella corrente stagione sportiva 2024/2025 nel Campionato Regionale Under 15 e l’ammenda di € 400,00.
Share the post "C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13.11.2024 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°5 a carico di: 1) Ercole Perciavalle, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore sig. Ivan Guagliardi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023; 2) la società Pro Cosenza a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ercole Perciavalle, così come descritti nel precedente capo di incolpazione."