C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13.11.2024 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°6 a carico di: 1) Fabrizio ARLEO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Altomonte RC – Sersale Calcio 1975 disputata in data 29.9.2024 e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, a mezzo di un “comunicato stampa” pubblicato in pari data, alle ore 20.46, sulla “pagina” della società denominata “ASD Altomonte RC” del social network “facebook”, il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata online “lacnews24.it” sempre in data 29.9.2024 (link: https://www.lacnews24.it/sport/altomonterc-dura-presa-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo_197049/), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro; 2) la società ALTOMONTE RC a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Fabrizio Arleo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°6 a carico di: 1) Fabrizio ARLEO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Altomonte RC - Sersale Calcio 1975 disputata in data 29.9.2024 e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, a mezzo di un “comunicato stampa” pubblicato in pari data, alle ore 20.46, sulla “pagina” della società denominata “ASD Altomonte RC” del social network “facebook”, il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata online “lacnews24.it” sempre in data 29.9.2024 (link: https://www.lacnews24.it/sport/altomonterc-dura-presa-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo_197049/), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro; 2) la società ALTOMONTE RC a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Fabrizio Arleo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
IL DEFERIMENTO
Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 265pfi24-25, avente ad oggetto: “”Dichiarazioni rese attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito della testata “La C news 24” dal sig. Fabrizio Arleo, presidente della A.S.D. Altomonte RC, nei confronti dell’arbitro della gara Altomonte Rc – Sersale Calcio 1975 del 29.9.2024, valevole per il girone A del campionato di Promozione””; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Letta la memoria fatta pervenire nell’interesse del sig. Fabrizio Arleo e della società A.S.D. Altomonte RC all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: segnalazione del Comitato Regionale Arbitri Calabria del 3 ottobre 2024, con i seguenti allegati: - articolo pubblicato in data 29.9.2024 dalla testata online “lacnews24.it” riportante il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC; - “post” pubblicato in data 29.9.2024 sulla pagina denominata “ASD Altomonte RC” del social network “facebook”, contenente il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC; - comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC del 29.9.2024; “post” pubblicato in data 29.9.2024 sulla pagina denominata “ASD Altomonte RC” del social network “facebook”, contenente il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC; articolo pubblicato in data 29.9.2024 dalla testata giornalistica online “lacnews24.it” riportante il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC; Comunicato Ufficiale n. 41 del 3 ottobre 2024 del Comitato Regionale Calabria; foglio censimento per la stagione sportiva 2024 – 2025 della società A.S.D. Altomonte RC; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Alle ore 20.46 del 29.9.2024, dopo la gara Altomonte RC - Sersale Calcio 1975 disputata in pari data e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, sulla “pagina” denominata “ASD Altomonte RC” del social network “facebook” di titolarità dell’omonima società, è stato pubblicato un “post” contenente un “comunicato stampa”, il cui contenuto è stato riportato anche in un articolo pubblicato in pari data dalla testata giornalistica online “lacnews24.it” (link: https://www.lacnews24.it/sport/altomonte-rc-dura-presa-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo_197049/); nel comunicato stampa, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ”Se il buongiorno si vede dal mattino, allora per le giacchette nere è tristemente notte fonda. Forse non per tutti, sicuramente c’è anche qualcuno che si eleva ma tra questi non trova spazio, a mio avviso, il sig. Gervasi della sezione arbitrale di Cosenza. Siamo sempre dalla parte degli arbitri, baldi giovani che come noi, su fronti diversi, condividono la passione dello sport. Per come lo intendiamo noi, per quanto la mia società pratica, uno sport sano e senza pregiudizi, limpido e trasparente. Il torbido della direzione di gara del sig. Gervasi non trova disponibilità a qualsiasi senso logico giustificativo. Un errore capita ai migliori, dalla massima serie agli amatori, i direttori di gara possono sbagliare, è umano. Ma se nell’errore c’è la perseveranza allora l’agire diventa diabolico, ancor di pi˘ grave quando diventa persecutorio per tutti i 96 minuti della gara contro il Sersale. Giusto anche dire che l’argomentazione sollevata esclude la società degli ospiti che sono stati accolti e rispettati per come hanno sempre fatto nei nostri confronti. Ma tornando all’incommentabile operato del sig. Gervasi, con la poca collaborazione degli assistenti sig. Bianchimano della sezione di Rossano e sig. Rocca della sezione di Cosenza, forse impediti per imposizione suprema, oggi ha dato sfogo a ogni immaginabile concretizzabile nella cultura del sospetto. Non è possibile, diversamente, con fare “ad personam”, inseguire determinati giocatori per infliggere ammonizioni mirate, caso vuole che vittime predesignate siano stati Azzaro, Bertini e Rodrigues. Nello specifico al calciatore Azzaro, pur avendo subito fallo con una doppia marcatura all’altezza della mediana, scaraventato a terra, lo stesso venga sanzionato con il secondo giallo e quindi il conseguente cartellino rosso. Una indecenza unica. Se avessi tenuto conto delle decisioni su stessi episodi, il rapporto sarebbe 1 a 10, diversità di valutazione a secondo chi era da avvantaggiare. Così come, al 96’, con palla oltre la linea di fondocampo e con i calciatori del Sersale che rientravano verso il centro del campo, l’unico a vedere un fallo da punire con la massima punizione è stato il sig. Gervasi, ripeto con palla già sul fondo e destinata alla rimessa del nostro portiere. Tutto deciso ancor prima di incominciare? Forse si, la prestazione del sig. Gervasi lo lascia credere. L’agire indisponente e poco vicino alla realtà del sig. Gervasi, ha fortemente istigato il pubblico presente che, nelle altre occasioni, è storia, si è sempre distinto per sportività anche accettando risultati molto più negativi. Mi chiedo, e chiedo a Voi: possibile che 500 persone circa, nello stesso momento hanno valutato nello stesso modo tutte le decisioni? Ora, a prescindere che nessun medico specialista ci ha prescritto il calcio come diversivo domenicale, siamo pronti a fare spazio. Se, e ripeto SE, siamo indigesti e antipatici, ne prendiamo atto ma chiaramente non staremo al gioco, non saremo il passatempo di nessuno. Dedicheremo tempo e sacrifici alle nostre famiglie, troppo spesso messe in secondo piano per innalzare i valori dello sport. Se il risultato è questo, tanti cari saluti a tutti. Cordialmente,
IL PRESIDENTE
Fabrizio Arleo”. A detta della Procura Federale, le dichiarazioni pubblicate devono essere considerate pubbliche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, consistiti nella pubblicazione su social network e su testata giornalistica online accessibili a tutti. Le stesse dichiarazioni, in relazione alle quali nÈ il sig. Fabrizio Arleo, nè la società A.S.D. Altomonte RC hanno pubblicato smentite o rettifiche, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione dell’arbitro della gara Altomonte RC - Sersale Calcio 1975 disputata in data 29.9.2024, valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria. Le esternazioni del sig. Fabrizio Arleo, inoltre, sono costituite da insinuazioni ed enunciazioni inequivocabilmente allusive (“tutto deciso ancor prima di incominciare? Forse si, la prestazione del sig. Gervasi lo lascia credere”), che lasciano intendere all’opinione pubblica l’esistenza di una condotta da parte del direttore di gara volta ad influenzare volontariamente il risultato della gara. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere. Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Fabrizio Arleo, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Altomonte RC, consegue la responsabilità diretta di tale società. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D’Oria, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,
HA DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
presso il Comitato Regionale Calabria: - Fabrizio Arleo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Altomonte RC - Sersale Calcio 1975 disputata in data 29.9.2024 e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, a mezzo di un “comunicato stampa” pubblicato in pari data, alle ore 20.46, sulla “pagina” della società denominata “ASD Altomonte RC” del social network “facebook”, il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata online “lacnews24.it” sempre in data 29.9.2024 (link: https://www.lacnews24.it/sport/altomonte-rc-dura-presa-diposizione-del-presidente-fabrizio-arleo_197049/), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro; - la società Altomonte RC a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Fabrizio Arleo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell’11 novembre 2024 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nessuno dei deferiti è presente.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per: - Fabrizio Arleo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC l’inibizione per mesi TRE (3); - la società Altomonte RC l’ammenda di € 600,00. Comunicato Ufficiale N.67 del 13 Novembre 2024 419
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi istruttori raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato in quanto appare condivisibile l’assunto della Procura laddove, in particolare, sostiene che le espressioni utilizzate “travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione dell’arbitro della gara. L’elemento di maggiore gravità a detta di questo Tribunale risiede nel fatto che le esternazioni riportate “sono costituite da insinuazioni ed enunciazioni inequivocabilmente allusive che lasciano intendere all’opinione pubblica l’esistenza di una condotta da parte del direttore di gara volta ad influenzare volontariamente il risultato della gara”.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga: - a Fabrizio ARLEO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC l’inibizione per mesi (3); - alla società ALTOMONTE RC l’ammenda di € 600,00.
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