F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0099/TFN – SD del 25 Novembre 2024 (motivazioni) – Domenico Rossetti, Giuseppe Mollica, AC Locri 1909- Reg. Prot. 81/TFN-SD

Decisione/0099/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0081/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 novembre 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9504/955pf2324/GC/SA/mg del 15 ottobre 2024, nei confronti dei sigg.ri Domenico Rossetti e Giuseppe Mollica, nonché nei confronti della società AC Locri 1909, la seguente

DECISIONE

Con atto dell’11 ottobre 2024, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1) sig. Domenico ROSSETTI, all’epoca dei fatti tesserato FIGC e componente della Delegazione Distrettuale di Locri, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, “per aver posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara A.C. Locri 1909 – Polisportiva Afragolese 1944 del 17/3/24 e valevole per il campionato di Serie D, girone I, per essersi presentato, in data 16/3/24 alle ore 20.30 circa, presso il Grand Hotel President di Siderno, dove alloggiava la società Afragolese il giorno dopo impegnata nella gara contro il Locri, e aver chiesto di conferire con il Segretario Generale della società campana, sig. Marco Langella, al quale dopo aver portato “i saluti del Presidente del Locri”, rappresentava che l’Afragolese contro il Locri avrebbe dovuto perdere; dopo il disappunto del Langella che riferiva di non sapere niente e di non avere poteri decisionali, lo stesso ribadiva: “Ma sicuro che non sai nulla, noi abbiamo il risultato esatto”; per aver, per sua stessa ammissione in sede di audizione, detto al Langella che poiché il Locri si doveva salvare “vedete se potete giocare con tranquillità senza farci la guerra”; per essersi recato nuovamente, in data 17/3/24 alle ore 11.30 circa, presso il Grand Hotel President di Siderno, accompagnando l’avv. Giuseppe Mollica, Presidente del Locri, al fine di consentire a quest’ultimo di conferire con il Segretario Generale dell’Afragolese, sig. Marco Langella”;

2) sig. Giuseppe MOLLICA, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.C. Locri 1909 per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva “per aver posto in essere atti diretti ad alterare il risultato di A.C. Locri 1909 – Polisportiva Afragolese 1944 del 17/3/24, valevole per il campionato di Serie D, girone I, per essersi presentato il giorno della gara alle ore 11.30 circa presso il Grand Hotel President di Siderno, dove alloggiava la società Afragolese e aver parlato con il Segretario Generale della società campana, sig. Marco Langella, al quale riferiva: “ma sei sicuro di non sapere nulla, delle persone hanno parlato con degli amici di Napoli”; dopo aver mostrato a quest’ultimo un foglietto di carta che riportava il nome di “Enzuccio O’ Toro”, riferiva di aver parlato con questa persona, insisteva nel chiedere di sapere che cosa fare in quanto doveva dare riscontro a queste persone e pertanto aveva necessità di sapere con chiarezza l’esito della gara; stante l’atteggiamento incerto del Langella, insisteva per avere una risposta dicendo: “a me servono i tre punti, io mi devo salvare”;

3) società A.C. Locri 1909 “a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione ascrivibili al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, avv. Giuseppe Mollica, nonché per aver consentito al sig. Domenico Rossetti, non tesserato per la società A.C. Locri 1909, di porre in essere nell’interesse di quest’ultima società i fatti di cui all’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva”.

La fase istruttoria

In data 11.04.24, la Procura Federale, a seguito di due segnalazioni ricevute, in data 17.03.24, dalla Società Sportiva Afragolese 1944, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 955/pf23-24 avente ad oggetto “Presunto illecito sportivo posto in essere in occasione della gara Locri-Afragolese del 16 marzo 2024, valevole per il campionato di Serie D.”

Con la prima segnalazione, trasmessa alle ore 08:37, la società esponente rappresentava che, la sera precedente la gara Locri Afragolese, poi disputata in data 17.3.24, un soggetto qualificatosi quale dirigente della società Locri si presentava presso la struttura alberghiera di Siderno che ospitava l’Afragolese chiedendo di conferire con un dirigente; ottenuto il colloquio con il Segretario Generale, sig. Marco Langella, oltre a portare i saluti della squadra ospitante, rappresentava l’esistenza di un presunto accordo sull’esito della gara. All’esito del colloquio, il Langella contattava nell’immediatezza il Direttore Generale sig. Flammia Daniele che lo invitava a rivolgersi agli organi competenti.

Nell’integrazione trasmessa in pari data, alle ore 12:01, veniva segnalato che il soggetto presentatosi il giorno precedente a nome della società ospitante, si recava nuovamente la mattina della gara presso l’hotel di Siderno unitamente ad un altro asserito Dirigente del Locri, chiedendo di conferire con qualche dirigente dell’Afragolese; ottenuto, anche in questo caso, il colloquio con il sig. Langella, gli “comunicavano nuovamente la volontà di accordarsi in merito all’esito della gara, a seguito di accordi loro riferiti da soggetti napoletani, peraltro non noti ed estranei alla loro dirigenza”.

Nuovamente contattato il Direttore generale, sig. Flammia, si decideva di procedere come nella precedente occasione.

Alla luce di tali accadimenti, prima dell’inizio della gara, il sig. Langella provvedeva ad informare dell’accaduto il Commissario di campo, sig. Claudio Fanara, al quale indicava i due soggetti recatisi presso l’Hotel, presenti sul terreno di gioco, al fine della loro identificazione.

Venivano pertanto identificati il sig. Domenico Rossetti, non in distinta, ma presente sul terreno di gioco, e , erroneamente come verrà poi chiarito, il sig. Polifroni, inserito in distinta quale Dirigente accompagnatore.

A seguito di tali segnalazioni, l’Ufficio inquirente, acquisita la documentazione di rito, nonché i referti della gara in oggetto, disponeva l’audizione del Commissario di campo, nonché di diversi tesserati, tra i quali gli odierni deferiti.

Il Langella, in sede di audizione, nel confermare quanto esposto nelle segnalazioni, forniva ulteriori dettagli: in occasione del primo incontro, chiariva che il Rossetti, come identificato attraverso riconoscimento fotografico, si era presentato in hotel al momento dell’arrivo della squadra, chiedendo all’allenatore, sig. Esposito, e al suo collaboratore, sig. Marzano, di parlare con un dirigente; il soggetto non si sarebbe qualificato, limitandosi a portare i saluti del Presidente. Continuava il Langella: “rimanevo un attimo interdetto e non sapevo cosa rispondere e lui nel frattempo continuava a parlare sull’esito della gara, come voler far intendere che la mia squadra contro il Locri doveva perdere preciso che tutto avveniva senza un fare minaccioso, ma solo un semplice discorso…dicendomi ma tu non sai nulla di questa cosa? Dopo averlo ascoltato un po’ gli feci presente che io ero un semplice dirigente accompagnatore, non avevo poteri decisionali e che di tutto questo che mi stava dicendo non ne ero assolutamente a conoscenza. A quel punto annuisce e se ne va”. Secondo il narrato del Langella il soggetto sarebbe ritornato di lì a poco (o forse si era ivi trattenuto) e gli avrebbe chiesto “ma sicuro che non sai nulla noi abbiamo il risultato esatto” al che il Langella ribadiva “con fare un po’ alterato che di questa situazione io non ne so nulla; se vuole informazioni può chiamare direttamente il direttore generale”. Concludendo “ A questo punto la persona si scrive il cellulare di Flammia e va via ”. Al riguardo va subito chiarito che il Flammia non sarà chiamato da nessuno.

Relativamente a quanto accaduto la mattina seguente, precisava che il medesimo interlocutore tornava in hotel accompagnato da un soggetto che gli veniva presentato come Presidente del Locri, il quale, una volta ottenuto un colloquio riservato, gli avrebbe riferito testuali parole “ma sei sicuro di non sapere nulla, delle persone hanno parlato con degli amici di Napoli” e , dopo avergli mostrato un foglietto di carta che riportava il nome di “Enzuccio O’ Toro”, gli comunicava di aver parlato con questa persona, rappresentando l’esigenza di “saper con chiarezza l’esito della gara”; “vista la mia incertezza, insisteva per avere una risposta continuando a dire a me servono i tre punti, io mi devo salvare". "Ribadisco che non posso fare nulla, lo saluto e mi dà appuntamento al campo”.

Il sig. Daniele Flammia, Direttore Generale dell’Afragolese, confermava quanto riferito dal Langella, per averlo da lui saputo, specificando che in entrambe le occasioni quest’ultimo aveva frettolosamente liquidato i suoi interlocutori assumendo di non saperne nulla, invitandoli, nel caso, a rivolgersi ad altri dirigenti.

Anche i sigg.ri Marzano ed Esposito, pur non avendo partecipato ai colloqui intercorsi tra le parti, confermavano le modalità degli incontri ed i relativi contenuti, come loro riferiti dal Langella.

Il sig. Rossetti, in sede di audizione, rappresentava di seguire abitualmente il Locri, sia in casa che in trasferta, in virtù del ruolo ivi svolto dalla figlia, social media manager della società; chiariva altresì che la sera precedente la gara si era recato presso l’hotel che ospitava l’Afragolese al solo fine di porgere i saluti, nonché di chiedere una maglietta ricordo dei figli di Cannavaro “chiedendo direttamente ad un dirigente della società ospite il quale mi ha risposto che domani vedo di fartela avere”; “nello stesso tempo gli ho portato i saluti del Presidente Mollica e sicuramente avrò detto che siccome ci dobbiamo salvare vedete se potete giocare con tranquillità senza farci la guerra”. Precisava altresì di essere ritornato in hotel il giorno successivo con il Presidente Avv. Mollica, ma di non aver partecipato al colloquio da costui intrattenuto con un dirigente della società.

Il Presidente Avv. Mollica, in sede di audizione, precisava di intrattenere rapporti di amicizia con il Rossetti, non tesserato per la società, e che la mattina della gara lo avrebbe accompagnato presso l’hotel dove soggiornava la squadra ospite, al solo fine di porgere i propri saluti e “per come mi aveva anticipato Rossetti dovevamo chiedere alcune magliette ricordo di alcuni calciatori che giocavano nell’Afragolese: da premettere che il Rossetti aveva già chiesto per suo conto la maglietta il giorno prima, ma senza ottenerla”.

Atteso che nel corso delle audizioni di alcuni tesserati emergeva l’apparente pendenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, la Procura Federale inoltrava richiesta di accesso agli atti all’Autorità giudiziaria che, però, non dava alcun riscontro.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federal , in data 23.08.2024, notificava agli odier i def riti la comunicazion       di chiusura delle indagini, contestando loro quanto poi oggetto del deferimento.

In data 28.8.24, il difensore della società Locri inviava una mail per eventuale valutazione di definizione del procedimento ex art. 126 CGS; in data 6.9.24, la Procura Federale, nel riscontrare la comunicazione, rappresentava l’impossibilità di accedere a tale istituto giusto il disposto del comma 7 del suddetto art. 126 CGS.

Nei termini di rito, inoltre, entrambi i deferiti chiedevano di essere sentiti e pertanto si procedeva alla loro audizione, nella quale ribadivano l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria.

Successivamente a tali audizioni, in data 8.10.24, il difensore del sig. Rossetti faceva infine pervenire mail con richiesta di archiviazione.

All’esito, non ritenendo le prospettazioni difensive idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura Federale, con atto dell’11.10.24, deferiva gli odierni incolpati innanzi a questo Tribunale.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 14.11.2024, tutti i deferiti facevano pervenire, nei termini di rito, memorie difensive con le quali, nel ribadire l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria, sottolineavano l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal sig. Langella.

In particolare, l’Avv. Mollica, nel confermare di essersi recato presso la sede del ritiro della squadra ospite al solo fine di chiedere la maglietta del calciatore Reginaldo, poi in effetti consegnata a fine gara, sottolineava la lacunosità delle dichiarazioni del sig. Langella, il quale, inizialmente, avrebbe indicato altro soggetto quale autore della supposta proposta di illecito.

Chiedeva, pertanto, nel merito, l’assoluzione e, in via istruttoria, di assumere prova per testi del Commissario di Campo, sig. Claudio Fanara, nonché dello stesso Langella, anche nella modalità del confronto.

La società A.C. Locri 1909, a mezzo del proprio difensore, Avv. Panuccio, deduceva l’assenza di rassicuranti elementi probatori necessari per il riconoscimento di responsabilità per la violazione contestata, frutto, a dire dell’esponente, di un mero equivoco; nel rilevare l’assenza di riscontri alle dichiarazioni del sig. Langella, sin da subito contestate dai deferiti, ribadiva la natura lecita della visita del Presidente del Locri presso la sede del ritiro della squadra ospite, animata sia dal desiderio di richiedere una maglietta, che da motivi di ospitalità.

Deduceva inoltre che il Langella, nel ritenere di adempiere all’obbligo di denuncia, non avrebbe mai riferito pressioni o di sentirsi indotto all’alterazione della partita; ad ulteriore conferma dell’insussistenza dell’ipotesi accusatoria convergerebbe la circostanza che non sarebbero stati riferiti colloqui e/o richieste avanzate in occasione della gara, svoltasi regolarmente.

Rappresentava infine l’assenza in capo al Rossetti di qualsivoglia ruolo all’interno della società, che escluderebbe qualsivoglia responsabilità della società per il suo operato.

Chiedeva quindi il proscioglimento della propria assistita, o, in estremo subordine, il riconoscimento di attenuanti alla luce della mutata compagine societaria, della tenuità dei fatti e del regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

Il sig. Rossetti, a mezzo del proprio difensore, Avv. Comi, deduceva la genericità delle dichiarazioni del Langella, inidonee pertanto a fondare un giudizio di responsabilità. Lo stesso narrato del Segretario generale dell’Afragolese evidenzierebbe infatti una mera suggestione, peraltro restata priva di riscontro, essendo le altre prove dichiarative solo de relato. Difetterebbero inoltre gli atti idonei ed univocamente orientati all’alterazione della gara necessari per il riconoscimento di responsabilità. Chiedeva pertanto l’assoluzione del proprio assistito.

In data 13.11.24, la Procura Federale depositava sul PST una nota a firma del sig. Langella, trasmessa via pec in pari data.

Il dibattimento

All’udienza del 14.11.2024, tenutasi in modalità videoconferenza, erano presenti il Sostituto Procuratore Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Mollica in proprio, il sig. Rossetti ed i suoi difensori Avv.ti Vincenzo Comi e Federica D’Angelo, e l’Avv. Panuccio per la società Locri.

Preliminarmente il Presidente chiedeva alle parti di interloquire sull’ammissibilità della produzione documentale trasmessa dalla Procura Federale in data 13.11.24; la Procura Federale si rimetteva al Tribunale, mentre le altre parti insistevano sull’ammissibilità del documento versato in atti.

Il Tribunale, sentite le parti, pur ritenendo inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale della Procura Federale, disponeva l’acquisizione d’ufficio della dichiarazione trasmessa dal sig. Langella.

Il Presidente dava quindi la parola alla rappresentante della Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, insisteva per il suo accoglimento, sottolineando l’univocità degli elementi probatori in ordine alla responsabilità dei deferiti per l’ipotesi violativa contestata; ricordava, in tal senso, le inequivocabili frasi proferite dai deferiti, tali da configurare la violazione. Precisava infine la natura gravemente indiziaria del compendio probatorio, oltremodo avvalorato dalla stessa dichiarazione, di cui contestava il contenuto, pervenuta dal Langella in prossimità dell’udienza. Relativamente alla posizione del Rossetti precisava che le condotte contestate sarebbero state consumate in nome e per conto della società. Per tali motivi concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Domenico Rossetti anni 4 di inibizione; Avv. Giuseppe Mollica anni 4 di inibizione; A.C. Locri 1909 punti 3 di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di comp tenza, e 10.000,00 di ammenda.

Prendeva la parola l’Avv. Comi per il sig. Rossetti, il quale, nel riportarsi alla memoria difensiva versata in atti, sottolineava l’inidoneità della piattaforma indiziaria a raggiungere lo standard probatorio richiesto per l’accertamento della responsabilità del deferito; le dichiarazioni del Langella non sarebbero riscontrate, se non limitatamente ad elementi neutri non probanti l’illecito contestato; la percezione del Langella sarebbe stata una mera suggestione tale da indurlo ad informare i suoi superiori, ma le frasi dallo stesso riportate, peraltro non incompatibili con quanto riferito da Rossetti, non sarebbero identificative di una proposta illecita. Evidenziato infine il regolare andamento della gara e l’assenza di rilievi durante il suo svolgimento, chiedeva il proscioglimento del sig. Rossetti per mancanza della prova dell’illecito contestato.

Prendeva la parola l’Avv. Mollica, il quale sottolineava l’inattendibilità del Langella; non sarebbe stato valutato dalla Procura che, nell’immediatezza, il Langella indicava al Commissario di Campo un soggetto diverso dall’esponente. Assumeva che la visita presso l’hotel, sede del ritiro della squadra ospite, sarebbe stata di mera cortesia, oltre che per ottenere, quale appassionato di sport, la maglietta di Reginaldo, poi effettivamente consegnata a fine gara. La stessa disponibilità della squadra ospite a consegnare il suddetto omaggio, già esibito in sede di audizione, dimostrerebbe l’assenza di comportamenti atti a condizionare il comportamento sportivo della squadra ospite e, quindi, disciplinarmente rilevanti. Chiedeva pertanto il suo proscioglimento.

Interveniva l’Avv. Panuccio, per la società Locri, il quale, nel riportarsi alla memoria versata in atti, precisava che le dichiarazioni di Langella sarebbero inidonee ad assurgere anche a mera prova indiziaria, non essendoci alcun riscontro, ed essendo le dichiarazioni degli altri soggetti di mera natura de relato. La Procura non avrebbe serenamente valutato le motivazioni degli incontri in hotel, la cui liceità si ricaverebbe anche dal destinatario della presunta proposta illecita, soggetto inidoneo ad assumere qualsivoglia decisione, senza alcun successivo tentativo di incontro con altri dirigenti più titolati della società ospitata.

Precisava inoltre che il Rossetti non aveva alcuna delega o mandato per parlare a nome della società Locri, in favore della quale non svolgeva alcun ruolo. Ribadiva quindi l’assenza di elementi gravi, precisi e concordanti per addivenire a un riconoscimento di responsabilità e, nel ricordare che la nuova compagine societaria del Locri è del tutto estranea a quella esistente all’epoca dei fatti, ne chiedeva il proscioglimento.

La decisione

Preliminarmente il Tribunale rileva l’irrilevanza e l’inammissibilità delle prove testimoniali richieste dall’Avv. Mollica nella memoria difensiva, peraltro non reiterate in sede di conclusioni.

Come è noto, il processo sportivo, attese le esigenze di celerità e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge sulla base delle prove precostituite, delle evidenze documentali e delle deduzioni difensive delle parti, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, un’eccezione.

A conferma di tale assunto soccorre il dato letterale dell’art. 60 CGS laddove chiarisce che “ la testimonianza ….. può essere disposta ….. su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando dal materiale acquisito emerga la necessità (ndr: enfasi aggiunta) di provvedere in tal senso”.

Nel caso di specie non solo è stato richiesto di assumere la testimonianza di soggetti le cui dichiarazioni, rese davanti all’organo inquirente, sono già versate in atti, ma la richiesta istruttoria difetta altresì dei requisiti formali richiesti dal comma 2 dell’art. 60 CGS ai fini della sua ammissibilità.

Tanto premesso sotto il profilo istruttorio, nel merito, il Collegio, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene che vada affermata la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti per la violazione dell’’art. 4, comma 1, del CGS, contestata nel deferimento (peraltro come da usuale orientamento della Procura Federale) mentre vada esclusa la responsabilità per la violazione dell’art. 30 CGS.

Alla luce delle evidenze probatorie versate in atti, risulta pienamente dimostrata la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, essendo la materialità dei fatti, quantomeno limitatamente alla presenza degli odierni deferiti presso la sede del ritiro della società Afragolese ed alle parole da loro dette sia pure riguardanti fatti riferiti quali posti in essere da soggetti terzi, pacificamente accertate, essendo state sostanzialmente ammesse anche in sede di audizione.

Sotto tale profilo, si evidenzia la totale irrilevanza dell’iniziale errore di indicazione (al Commissario di campo) dell’accompagnatore del Rossetti la mattina della gara, non solo perché l’Avv. Mollica è stato poi correttamente identificato in sede di riconoscimento fotografico, ma soprattutto perché lo stesso ha pacificamente ammesso la circostanza.

Le devoluzioni difensive, pertanto, in disparte le argomentazioni in diritto di cui si darà conto appresso, pur non contestando le suddette circostanze, si soffermano sulle motivazioni degli incontri e sui contenuti dei colloqui intercorsi con il Segretario Generale dell’Afragolese, sig. Langella.

In particolare i deferiti contestano “la personale percezione delle finalità del colloquio” da parte del sig. Langella, le cui dichiarazioni sarebbero prive di riscontri oggettivi, tanto da essere “chiarite” con la “dichiarazione integrativa” trasmessa alla Procura Federale in data 13.11.24.

Relativamente a tale “dichiarazione”, occorre precisare che l’art. 85 CGS prevede che, una volta notificato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza, fino a tre giorni prima della data fissata “l’incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”. Nel caso di specie appare pertanto evidente la tardività, incolpevole, della produzione d lla Procura Federale, ma, essendo il documento in same comunque utile ai fini della decisione, il Tribunale ne ha disposto d’ufficio l’acquisizione.

Chiarito il quadro normativo di riferimento, va comunque segnalata la singolarità, nel metodo e nel merito, di tale produzione. Occorre ricordare che il sig. Langella, oltre ad essere l’esponente di fatto delle segnalazioni trasmesse alla Procura Federale, è stato sentito in audizione, quale persona informata dei fatti, in data 29.05.2024. Esaurita la fase delle indagini, non essendo destinatario di qualsivoglia altra comunicazione, non essendo parte del processo sportivo, non è dato comprendere come abbia avuto contezza, non solo della data dell’udienza, avendo trasmesso il documento il giorno prima della data fissata, ma financo degli estremi precisi dell’atto di deferimento - 9504/955pf23-24/GC/SA/mg - espressamente indicati nell’oggetto della missiva trasmessa alla Procura Federale.

Nel lasciare tali interrogativi alle valutazioni della Procura Federale, alla quale sono stati trasmessi gli atti, occorre rilevare, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, che il contenuto della “dichiarazione integrativa”, invocata dall’Avv. Mollica quale prova della sua estraneità ai fatti contestati, appare, ferma la constatazione che essa riguarda il solo Avv. Mollica, del tutto ininfluente ed inidonea a revocare in dubbio la responsabilità dei deferiti. La stessa locuzione utilizzata nella trasmissione della suddetta comunicazione, “dichiarazione integrativa”, manifesta la volontà del Langella di “integrare” le dichiarazioni precedentemente rese, piuttosto che sconfessarle integralmente – quanto all’Avv. Mollica - nella loro analitica ricostruzione. Si osserva comunque che, indipendentemente dalla genuinità di siffatta dichiarazione, la presunta richiesta della maglia del calciatore Reginaldo non priverebbe comunque di illiceità le condotte serbate dai deferiti.

I fatti contestati si sono svolti in occasione della gara di campionato A.C. Locri 1909 – Polisportiva Afragolese 1944 del 17.03.2024, valevole per la 31° giornata del campionato di Serie D, girone I; prima della suddetta partita, il Locri era in piena zona play out, mentre l’Afragolese si trovava nella parte alta della classifica, in prossimità della zona play off, da cui la necessità per il Locri di ottenere un risultato utile per scongiurare il rischio di retrocessione.

In tale contesto, secondo l’impianto accusatorio, sarebbe maturata la necessità di ottenere un incontro e, soprattutto, un accordo con la squadra ospite (a me servono i tre punti, io mi devo salvare, come “bofonchiato” dal Presidente Mollica nel suo incontro con il Langella, ma non rivolgendosi direttamente a lui né assumendo fare minaccioso o blandizio o profferente).

In entrambe le occasioni, infatti, i deferiti chiedevano di parlare con un dirigente della squadra al quale paventavano l’esistenza di un presunto accordo, loro rappresentato da terze persone, sull’esito della gara (“ma sei sicuro di non sapere nulla?).

Come sopra precisato, la presenza dei deferiti presso l’hotel sede del ritiro dell’Afragolese è pacificamente accertata; quello che viene contestato è la motivazione delle visite ed il contenuto dei colloqui intercorsi con il Langella.

Sotto tale profilo, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, le dichiarazioni del Segretario Generale appaiono coerenti e genuine, in quanto scevre da qualsivoglia interesse personale, nonché dotate di adeguata precisione,

Sotto il profilo probatorio, nel processo sportivo, analogamente ai canoni giurisprudenziali del processo penale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato (del deferito), previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex pluris V Cass. Pen. 3114/24); nel caso di specie, peraltro, il Langella non è portatore di alcun interesse personale, rivestendo il ruolo di persona informata sui fatti, con la conseguenza che il suo narrato, assimilabile ad una deposizione testimoniale, costituisce piena prova dei fatti in essa attestati.

Come è noto, le dichiarazioni testimoniali sono sorrette da una presunzione di veridicità, tanto da escludere la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" (richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 192 c.p.p.); il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisca fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali (Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185).

Tanto premesso, in assenza, quindi, di elementi di "sospetto", il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza.

Nel caso di specie, peraltro, i riscontri, di cui i deferiti lamentano la mancanza, hanno invece corroborato la ricostruzione del sig. Langella, essendo state rese univoche versioni, seppur de relato, da tutti i tesserati sentiti in sede di indagini preliminari.

Occorre infatti ricordare che i contenuti dei colloqui intercorsi con i deferiti sono stati, nell’immediatezza, riferiti ai sigg.ri Esposito, Marzano e Flammia, che hanno confermato le circostanze in sede di audizione con univoche e concordi dichiarazioni.

Il Tribunale ritiene inoltre altamente significativa la circostanza che il Langella riferì i due incontri con immediatezza, dopo il loro singolo verificarsi, al DG Flammia chiedendogli cosa avrebbe dovuto fare e con altrettanta immediatezza inoltrò le due comunicazioni alla Procura Federale, come da indicazione ricevuta.

Come ricordato anche in recenti decisioni di questo Tribunale, nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario per l’affermazione della responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, essendo sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (248/TFNSD 2023/2024; 96/TFNSD/2021/2022; CFA SS. UU. 59/2023/2024; n. 87/2023/2024). Si è anche precisato che «la prova di un fatto, (...) può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CFA 104/CFA/2023-2024).

Secondo tale principio, l'organo giudicante, nell'accertare una violazione disciplinare, deve formarsi un "confortevole convincimento" e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto va individuato in un criterio che superi la semplice valutazione della probabilità comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS. UU. n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021 n. 71/2021).

È dunque alla luce dei principi sopra evidenziati che il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti.

Non è revocabile in dubbio che entrambi i deferiti si siano recati due volte nell’hotel della squadra ospite rappresentando al dirigente, che era stato loro indicato dall’allenatore, l’apparente esistenza di un accordo sul risultato raggiunto da soggetti terzi (in particolare “Enzuccio O’ Toro”, come da biglietto mostrato dall’Avv. Mollica).

A fronte del coerente narrato del Langella, come riferito nell’immediatezza agli altri tesserati, la versione alternativa prospettata dai deferiti, oltre ad essere smentita dalle evidenze istruttorie, appare invero poco verosimile.

Assumono infatti i deferiti di essersi recati presso la sede della squadra ospite per motivi di cortesia e per richiedere delle magliette; in particolare, il Presidente si sarebbe determinato ad accompagnare il Rossetti perché la richiesta di quest’ultimo avanzata il giorno precedente, sarebbe restata inevasa.

Occorre però rilevare che dalle stesse dichiarazioni rilasciate in sede di audizioni, già opinabili sotto il profilo logico, essendo peraltro ben nota la inopportunità di far visita alla squadra ospite in prossimità di una gara, emergono alcune incongruenze: secondo quanto dichiarato dal Rossetti, la richiesta della maglietta, avanzata la sera precedente la gara, era andata a buon fine (“chiedendo direttamente ad un dirigente della società ospite il quale mi ha risposto che domani vedo di fartela avere”); di contro, riferisce l’Avv. Mollica di essersi recato presso l’hotel President, poche ore prima della gara, perché  “per come mi aveva anticipato Rossetti dovevamo chiedere alcune magliette ricordo di alcuni calciatori che giocavano nell’afragolese: da premettere che il Rossetti aveva già chiesto per suo conto la maglietta il giorno prima, ma senza ottenerla”.

Rileva il Collegio che, anche laddove il Rossetti non fosse riuscito ad ottenere quanto richiesto, appare inverosimile che un Presidente possa recarsi presso l’hotel del ritiro della squadra ospite, che avrebbe avuto occasione di incontrare dopo appena un paio d’ore, al solo fine di reiterare la richiesta di una maglietta.

Premesso che è patrimonio comune di conoscenza che simili richieste vengono formulate il giorno della gara, sul campo di gioco, laddove peraltro le squadre hanno maggiore contezza della eventuale disponibilità di magliette da offrire in omaggio (ancor di più nelle serie non professionistiche, ove l’equipaggiamento sportivo è comprensibilmente minore), appare del tutto irragionevole che una simile esigenza abbia indotto financo il Presidente della società a recarsi presso il ritiro della squadra ospite a poche ore dall’inizio della gara.  Così ricostruiti i fatti, reputa il Tribunale che dagli stessi non possa però desumersi, con sufficiente grado di certezza secondo l’ordinamento sportivo, la consumazione del tentativo di un illecito sportivo.

Come è noto, in subiecta materia, il legislatore sportivo ha inteso conferire rilievo, sul piano disciplinare, a qualunque “atto diretto” ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, che sia compiuto con qualsiasi mezzo, non connotando di particolari ulteriori qualità l’azione meritevole di sanzione ed anticipando ulteriormente la soglia di punibilità.

L’illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui “i comportamenti dell’agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni” (Corte Federale d’Appello, SS.UU. C.U. 65/CFA 2017/2018, del 6 dicembre 2017).

La giurisprudenza sportiva ha costantemente precisato che, per il suo perfezionamento, l’illecito sportivo costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si consuma con il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non sia il fisiologico risultato della gara stessa, laddove il vantaggio effettivo l’alterazione del risultato - non è elemento costitutivo dell’illecito, bensì mera circostanza aggravante (art. 30, co. 6 CGS FIGC). Il Collegio di Garanzia del Coni, al fine di delimitare la particolare struttura dell’illecito sportivo ha altresì chiarito che “ la norma (…) mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all’alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell’andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall’analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un’ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza, è evidente che l’illecito sportivo si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati “atti idonei” a cambiare il naturale svolgimento di una competizione” (SS.UU. 93/2017). E ciò a prescindere dal conseguimento del risultato o del vantaggio.

Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, “come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. La mera ideazione dell’illecito sportivo, finché resta nella psiche del soggetto è in sé non punibile, in quanto essa deve almeno culminare in una risoluzione esteriormente apprezzabile, concreta ed efficiente, rispetto al fine auspicato. Ogni prognosi di idoneità deve essere effettuata in relazione al caso concreto, dovendo gli atti essere considerati nel contesto della situazione cui ineriscono: infatti la loro capacità potenzialmente lesiva non si puòvalutare in astratto, essendo impresci dibil la considerazione d lle circostanze concrete nelle quali l’agente opera”. (CFA, SS.UU., n.19/2020-2021).

E’ orientamento consolidato degli organi della giustizia sportiva, cui il Collegio intende uniformarsi, che se è vero che l’illecito sportivo si perfeziona anche con il semplice tentativo, e quindi con il compimento di atti idonei, diretti in modo inequivoco alla realizzazione dell’evento vietato (alterazione del risultato di una gara), a prescindere dall’effettiva realizzazione dello stesso, sia comunque necessario che tali atti siano idonei a compromettere il bene protetto dalla norma ed abbiano un “minimo di concretezza” da individuarsi nella partecipazione di personaggi con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (TFN 93/2021).

Alla luce di tali principi, non può non osservarsi come nella fattispecie in esame sia del tutto assente il requisito dell’idoneità della condotta al raggiungimento dell’evento, tale da porre in pericolo concreto il bene protetto dalla norma.

Sotto tale profilo, ritiene il Collegio che vadano valorizzate alcune circostanze atte a qualificare la condotta dei deferiti ancora distante dall’attività preparatoria alla commissione dell’illecito, senza che tuttavia la stessa sia poi sfociata in un vero e proprio tentativo, non potendosi dirsi perfezionato l’illecito neppure in tale forma. Invero, l’azione dei deferiti risulta limitata alla ricerca di conferma di un presunto accordo sul risultato della gara asseritamente raggiunto da soggetti terzi e da questi loro riferito, non accompagnato da profferte, richieste specifiche, blandizie, minacce o altri simili comportamenti; azione del tutto abbandonata a fronte della negazione della conoscenza di quell’accordo da parte del Segretario Generale dell’Afragolese senza neppure tentare di contattare (pur avendone il numero di cellulare) soggetti in posizione gerarchica superiore all’interno del sodalizio ospite.   Occorre infatti ricordare come il Langella, soggetto inidoneo, per sua stessa ammissione, ad assumere qualsivoglia decisione, abbia in entrambe le occasioni, preoccupato dalle prospettazioni di suoi due interlocutori, avvertito il Direttore generale.

Anche i toni (non le parole o ipotetiche richieste) riferiti dal predetto erano tali da “voler far intendere (ndr enfasi aggiunta) che la mia squadra contro il Locri doveva perdere preciso che tutto avveniva senza un fare minaccioso, ma solo un semplice discorso…dicendomi ma tu non sai nulla di questa cosa?”. Ndr enfasi aggiunta).

Ciò nonostante, la sconsiderata e sconveniente presenza dei due deferiti, ed in particolare del Presidente Avv. Mollica, presso la sede del ritiro della squadra ospite - senza preavviso, poche ore prima di una gara (di fine campionato) di estrema rilevanza ai fini della classifica, chiedendo di interloquire con i dirigenti della stessa e manifestando l’esigenza di ottenere i tre punti - realizza una compromissione dei principi di lealtà e correttezza sportiva cui deve ispirarsi l’agire di ogni tesserato.

Tali riflessioni inducono il Collegio, conformemente ad analoghe pronunce in materia, a ricondurre i comportamenti in esame a condotte assolutamente improvvide e inopportune, certamente gravemente violative dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui al comma 1 dell’art. 4 del CGS-FIGC, non potendosi ritenere corretto il comportamento dei Dirigenti di una società che, prima della gara, contattino la compagine avversaria per motivi non meglio precisati ed equivoci (TFN dec. 20 ss 21/22).

L’esclusione dell’illecito sportivo fa sì che la società AC Locri 1909 debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nei limiti ed ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sotto il profilo sanzionatorio, non può non rilevarsi la gravità delle condotte contestate, reiterate nel giro di poche ore e nell’immediata prossimità della gara da parte di soggetti ben consapevoli, atteso il rispettivo ruolo rivestito, delle norme e dei principi informatori dell’Ordinamento federale.

Nel rilevare, infine, la maggiore gravità della condotta ascritta al Presidente Avv. Mollica, sia per il ruolo rivestito, sia perché il Rossetti non sembrerebbe aver partecipato al colloquio da costui intrattenuto con il Langella, si reputano congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Domenico Rossetti, mesi 15 (quindici) di inibizione;

- al sig. Giuseppe Mollica, mesi 18 (diciotto) di inibizione;

- alla società AC Locri 1909, euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda.

Dispone la trasmissione alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza, di copia della pec inviata dal sig. Langella alla Procura Federale in data 13 novembre 2024 e di copia del relativo allegato.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2024.

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 25 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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