F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0100/TFN – SD del 25 Novembre 2024 (motivazioni) – Luigi Catanoso – Reg. Prot. 82/TFN-SD
Decisione/0100/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0082/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore- Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 novembre 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9735/182pf2425/GC/gb del15 ottobre 2024, nei confronti del sig. Luigi Catanoso, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 9735/182pf24-25/GC/gb del 15 ottobre 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Luigi Catanoso, attualmente arbitro effettivo del C.R.A. Calabria, Sezione Reggio Calabria, per rispondere: "della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 42, comma 3, lett. a) e c), e comma 4, lett. j) del vigente Regolamento AIA, così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per aver contattato telefonicamente e poi incontrato, in Firenze il 17 agosto 2024, il sig. Stefano MILONE, arbitro originariamente designato per la gara Empoli-Lazio del Campionato di Primavera 1, disputata domenica 18 agosto 2024, al fine di offrire e/o promettere denaro, in concorso con persona non tesserata FIGC, in cambio di informazioni utili a consentirgli di effettuare direttamente e/o per interposta persona scommesse dall’esito sicuro su ammonizioni e/o calci di rigore e/o su quale squadra avrebbe segnato per prima nel predetto incontro, per conseguire illeciti profitti".
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione del designatore della Commissione Arbitri Nazionale Serie C relativa alla condotta del tesserato AIA, sig. Luigi Catanoso”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19 agosto 2024 al n. 182pf24-25.
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti la segnalazione del designatore della Commissione Arbitri Nazionale Serie C ed il verbale dell’interrogatorio reso dal sig. Stefano Milone.
All’esito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, tempestivamente inoltrata il 16.9.2024, è stato sentito, su sua richiesta, Catanoso Luigi.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 14.11.2024, l’incolpato Catanoso, con memoria difensiva a firma dell’avv. Paolo Gallinelli, premessa la impossibilità di effettuare scommesse su gare del campionato primavera in relazione alle ammonizioni ed ai calci di rigore, ha rappresentato che, a tutto voler concedere, si sarebbe in presenza di un illecito disciplinare oggettivamente irrealizzabile e che, nella specie, la condotta contestata sarebbe stata commessa ioci causa, con conseguente esclusione, sotto il profilo soggettivo, dell’elemento del dolo.
In punto di fatto ha poi eccepito il diverso contenuto di quanto dal Milone riferito dapprima al Presidente di sezione e, successivamente ed in due tempi diversi, al designatore Ciampi.
Da ultimo, ha contestato la valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie del soggetto destinatario delle presunte proposte di illecito, asseritamente inidonee, in assenza di indizi “gravi”, “precisi” e “concordanti”, a soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla giustizia sportiva per accedere ad un giudizio di colpevolezza.
In via istruttori , ha quindi chiesto procedersi all’audizione dei signori Adolfo Baratta appartenente alla Sezione A.I.A. di Rossano Calabro, e di Adriano Polifrone, Presidente della Sezione A.I.A. di Taurianova.
Il dibattimento
All’udienza del 14.11.2024, tenuta in modalità video conferenza, hanno preso parte l’avv. Giorgio Ricciardi, quale Procuratore Federale Aggiunto, e il deferito Luigi Catanoso con l’assistenza dell’avv. Paolo Gallinelli.
L’avv. Ricciardi, richiamati i passi salienti delle dichiarazioni rilasciate dal Milone a soli cinque giorni dai fatti, ne ha evidenziato l’attendibilità; richiamata, inoltre, la decisione n. 34/2024-2025 della CFA, secondo cui ai fini della configurabilità dell’illecito contestato, in quanto sussumibile nella fattispecie di reato di pericolo, è esclusa la necessità del dolo specifico, ha concluso per la declaratoria di responsabilità dell’incolpato, nei cui confronti ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di anni 3 (tre). L’avv. Gallinelli, riportatosi alla memoria difensiva, ha insistito sulla ritenuta incertezza della identità del soggetto presente all’incontro e sul soggetto che avrebbe proferito le espressioni contestate, anch’esse ritenute incerte; ha quindi concluso per il proscioglimento e, in via istruttoria, insistito per l’assunzione della testimonianza dei signori Baratta e Polifrone. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
I fatti oggetto dell’odierno procedimento traggono origine dalle dichiarazioni rese dall’arbitro Stefano MILONE, della Sezione AIA di Taurianova (RC), dal 2020 residente in provincia di Milano, originariamente designato per la gara Empoli-Lazio del Campionato di Primavera 1, disputata domenica 18 agosto 2024.
Dalle dichiarazioni del ridetto è emerso che questi è stato contattato dal Catanoso Luigi, Arbitro della Sezione AIA di Reggio Calabria, con cui aveva inizialmente condiviso il percorso associativo, già a disposizione della CAN C ed ora inquadrato nei ruoli del Comitato Regionale Calabria.
Il primo contatto telefonico è avvenuto il 14 agosto.
Nel corso della telefonata, che il Milone ha riferito essere durata due minuti, il Catanoso si limitava a chiedere al primo se si trovasse nel suo paese di origine, San Giorgio Morgeto, per poterlo salutare in quanto ivi di passaggio.
La seconda telefonata ha avuto luogo il 17 agosto 2024, alle ore 16:37 a mezzo WhatsApp, cui il Milone non rispondeva.
Seguiva una seconda telefonata alle ore 17:57, in cui il Catanoso riferiva di essere a conoscenza della presenza del Milone in Firenze e gli chiedeva di incontrarlo in serata, dopo cena, perché anche lui a Firenze con un’amica.
Alle 22:29, alfine, l’ultima telefonata con cui Catanoso si informava se il Milone fosse rientrato in albergo per poterlo raggiungere, cosa che in effetti avveniva dopo circa dieci minuti.
All’incontro, che aveva luogo all’esterno dell’albergo, il Catanoso giungeva con altro soggetto.
Su queste circostanze non vi sono contestazioni, se non, per quanto possa rilevare, sulla identità dell’accompagnatore del Catanoso, che questi ha riferito essere suo cugino Luigi Catanoso, ma che il Milone, presa visione della foto esibitagli in sede di audizione e delle foto dal soggetto di che trattasi postate sul proprio profilo Facebook, ha riconosciuto essere Giancarlo Leone Fiumanò, soggetto non tesserato.
Le contestazioni del deferito attengono, invece, al contenuto ed all’intento del colloquio avuto la sera del 17 agosto, nonché sull’autore delle richieste di informazioni e sulle frasi rivolti al Milone.
A questo proposito, il Collegio ritiene accertate anche le frasi pronunciate dal Catanoso e, per quanto possa rilevare, dal suo accompagnatore, sia in ragione di quanto se pure parzialmente dichiarato dall’incolpato nel corso della sua audizione, sia in ragione del successivo comportamento processuale.
Ed invero, in sede di audizione, il Catanoso ha confermato che nel corso dell’incontro è stata rivolta al Milone la frase “ dacci un’informazione su un’ammonizione o un’espulsione”, per quanto l’abbia attribuita al soggetto che lo accompagnava, e di avere poi detto, sempre al Milone, che si trattava di una “battuta”.
In sede procedimentale, poi, la difesa ha insistito sulla erronea percezione delle espressioni rivolte dal duo in parola, che ha sostenuto essere state erroneamente percepite.
Il Milone, però, ha riferito di altre espressioni il cui contenuto e fine non lasciano spazio a dubbi interpretativi: “ no io intendo cosa puoi far tu domani, un’ammonizione dubbia, un calcio di rigore, chi segna per primo, facciamo qualche scommessa per tirar su dei soldi” (espressione attribuita al Catanoso); “sai come funziona il calcio scommesse? Faremo le giocate dall’estero in maniera sicura e non potranno mai rintracciarti” (espressione attribuita all’accompagnatore); “dacci l’indicazione sull’ammonizione o sul calcio di rigore di domani ed al termine della gara avrai la tua ricompensa di 3000 (tremila) euro” (accompagnatore).
Dopo quest’ultima frase l’accompagnatore si allontanava e, come riferito dal Milone, il Catanoso “provava a convincermi che non ci sarebbero stati problemi”.
La seconda e la terza delle frasi sopra riportate sono state attribuite all’accompagnatore del Catanoso, il quale ultimo, allontanatosi il loro autore, nel tentativo di convincere il Milone che non ci sarebbero stati problemi, le faceva proprie e le condivideva. Il Collegio non dubita che tali espressioni siano state effettivamente pronunciate e non ha motivo di dubitare dell’attendibilità del Milone e di quanto da questi dichiarato.
Il Milone non veva motivi di natura personale, né di astio, nei confronti del Catanoso per rappresentare circostanze e fatti diversi dalla realtà, tanto che la difesa del secondo, per minarne la credibilità intrinseca, pur escludendo che la “distorsione interpretativa” possa avere avuto origine da ragioni di “competizione arbitrale”, l’ascrive tuttavia ad un generico “antagonismo politico notoriamente esistente all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri, ancor più inaspritosi nell’imminenza della convocazione dell’assemblea elettorale”.
Quand’anche esistente l’asserito antagonismo politico, circostanza estranea all’oggetto dell’odierno procedimento e cui il Collegio non è in alcun modo interessato, vi è che non si comprende, perché nemmeno esplicitato, in che modo tale presunto “antagonismo” possa avere influito nei rapporti tra il segnalante ed il deferito, tanto da provocare nel primo la sostenuta “distorsione interpretativa”.
Mette invece conto evidenziare come la difesa dell’incolpato insista soprattutto su tale aspetto e sulla tesi del reato impossibile, senza però negare che le frasi di cui si discute siano state pronunciate, solo attribuendole ad uno scherzo.
Non va invece sottaciuto, ancora a conferma della credibilità intrinseca del Milone, che questi non ha esitato a segnalare l’accaduto al proprio designatore, senza preoccuparsi della eventualità che questi, come effettivamente avvenuto, ritenesse opportuno, anche nell’interesse dello stesso, sostituirlo con altro direttore di gara.
Non intacca la credibilità del segnalante, come vorrebbe la difesa del deferito, nemmeno la condivisibile scelta di non riferire ai propri collaboratori il vero motivo della sua sostituzione. In primo luogo, perché concordata con il designatore Ciampi; in secondo luogo, perché avrebbe potuto ingenerare in loro una inutile preoccupazione e pregiudicarne la prestazione.
Quanto invece alla tesi difensiva del reato impossibile, basti solo evidenziare la pletora, questa sì notoria, di siti illegali con basi nelle più disparate località europee ed extra europee, onde a nulla rileva la documentazione da cui sarebbe dato verificare, su alcuni siti, la mancata possibilità di effettuare taluni tipi di scommesse connesse alle gare del Campionato Primavera 1 e 2.
Così inquadrati i fatti contestati, però, risulta di tutta evidenza come non vi sia stata alcuna scommessa, evenienza peraltro nemmeno contestata dalla Procura, onde deve escludersi che vi sia stata violazione sia dell’art. 24 CGS-FIGC, sia dell’art. 42, co. 4, lett. j) del regolamento AIA, che prevedono espressamente il divieto di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso soggetti a tanto autorizzati, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e dell’UEFA.
Ciò che la Procura ha contestato al Catanoso, infatti, è di “ aver contattato telefonicamente e poi incontrato […] il sig. Stefano MILONE […] al fine di offrire e/o promettere denaro […] in cambio di informazioni utili a consentirgli di effettuare direttamente e/o per interposta persona scommesse dall’esito sicuro su ammonizioni e/o calci di rigore e/o su quale squadra avrebbe segnato per prima nel predetto incontro, per conseguire illeciti profitti”.
La Procura Federale ha contestato anche la violazione dell’art. 4, co. 1, CGS sia in via autonoma sia in relazione all’art. 24 CGS ed all’art. 42, commi, 3, lett. a) e c), 4, lett. j) del regolamento AIA, quest’ultimo come integrato dalle norme del regolamento etico e di Comportamento dell’AIA.
Quanto all’art. 4, co. 1, CGS, peraltro, vi è da dire che la norma, stante la impossibilità di declinare ogni eventuale possibilità di fattispecie comportamentale suscettibile di violazione disciplinare, risulta posta a presidio dell’intero sistema sportivo e dei suoi principi; è di per sé “autosufficiente” ed “opera da norma di chiusura del sistema” (cfr. dec. n. 59/CFA/2023-2024), onde non è “necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza”, essendo “un tale dovere […] autonomamente e oggettivamente valutabile” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021-2022), sebbene ravvisabile anche in ogni violazione delle norme espressamente previste.
Trattasi, in definitiva, di norma di carattere generale, contenente l’enunciazione, in termini anch’essi ampi e generali, dei principi cui devono attenersi i soggetti indicati dall’art. 2, CGS-FIGC, arbitri compresi.
A tali principi, come è ovvio che sia, sono evidentemente ispirati quelli enunciati nell’art. 42, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA, ove è fatto obbligo agli Arbitri di “rispettare il codice etico e di comportamento” (lett. a), e “di improntare il loro comportamento […] nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”.
Il Codice etico e di comportamento, a sua volta, enuncia in modo esplicito quali siano i valori irrinunciabili ed imprescindibili a base dell’attività arbitrale, individuati nella “correttezza e lealtà”, tra loro connessi dalla cultura del “fair play”, “valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui riferirsi come stile di vita, attraverso il rifiuto dell’inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi e/o profitti non parimenti raggiungibili con le sole proprie capacità ” (art. 3, co. 2, Codice Etico), la cui violazione comporta la soggezione ai “conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti dalla propria normativa interna” (comma 4, art. cit.).
In ragione di tali valori, pertanto, i comportamenti degli arbitri tutti devono uniformarsi ai principi enunciati dal successivo art. 6.1 del citato Regolamento e devono essere espressione di legalità; riferirsi al senso di giustizia; rispettare i ruoli istituzionali ricoperti; essere improntati allo spirito di solidarietà ed essere accumunati dal sentimento di mutua considerazione e reciproco rispetto; garantire l’indipendenza e la serenità dell’attività di tutti gli addetti e respingere ogni forma di ingerenza.
Ebbene, tenuto conto dei valori cui devono attenersi gli associati AIA e dei principi cui gli stessi devono improntare e dirigere i propri comportamenti, considerato che ancora recentemente la CFA, con la decisione n.42/2024-2025, ha ribadito che “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché siasottoposta vaglio positivo circa la sua attendibilità esenza la necessitàdella presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. per tutte CFA, Sez. I, n. 22/2024-2025)”, il Collegio, sulla base degli elementi di fatto evidenziati e positivamente valutata l’attendibilità dell’arbitro Stefano Milone, ritiene provata con ragionevole certezza - standard probatorio notoriamente a tal fine sufficiente - da parte del Catanoso, la specifica violazione dell’art. 42, co. 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA, anche in relazione agli artt. 3, co. 2, e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento.
Quanto alla sanzione da comminare nel caso specifico, il Tribunale ritiene che, nella sua determinazione di specie, si debba fare riferimento alle norme contenute nel Regolamento AIA; norme speciali e specificamente emanate per gli appartenenti all’AIA, come tali prevalenti rispetto a quelle contenute nel CGS.
Del resto, se così non fosse, considerato che la violazione di ogni singolo precetto normativamente previsto comporta anche la violazione dei principi posti a base dell’Ordinamento sportivo, la contestazione dell’art. 4, co. 1, CGS evidentemente dettata da fini cautelari e presente nella gran parte dei deferimenti, sottrarrebbe gli appartenenti all’AIA alle sanzioni per essi previste dal “loro” Regolamento, con un’evidente distorsione del sistema sanzionatorio.
Invero, al riguardo, l’art. 9, comma 7bis, del CGS prevede che “agli appartenenti all’AIA si applicano le sanzioni previste dal Regolamento AIA in caso di violazione della normativa di settore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni del presente articolo in caso di violazione degli obblighi di osservanza di cui all’articolo 4, comma 1”.
Nel caso di specie, è contestata la violazione dall’art. 42, comma 3, lett. a) e c), e comma 4, lett. j) del vigente Regolamento AIA, così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, norma tra altro speciale (anche perché di portata più ampia, tra altro abbracciando anche il comportamento estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva) rispetto all’art. 4, comma 1, CGS.
È, dunque, la violazione della norma del Regolamento AIA che guida, nel caso di specie, il regime sanzionatorio.
Con la conseguenza che le sanzioni applicabili, sempre nel caso di specie, sono quelle previste dall’art. 63 (con il corollario delle circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 64) del Regolamento AIA.
Tra di esse, il Tribunale ritiene di non potere andare oltre la sospensione nella misura massima consentita dalla normativa di settore (art. 63, co. 1, lett. c, Regolamento AIA), dovendo comunque la sanzione rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ed essere pertanto commisurata alla gravità della violazione, sì da potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita (cfr. CFA - S.U. n. 110-2022/2023).
Nelle ipotesi di violazione della normativa di settore, del resto, oltre tale periodo di sospensione massima, la lett. d) dell’art. 63, prevede l’esclusione dall’AIA, sanzione che si ritiene eccessiva rispetto al fatto contestato non consistente – si ripete – nell’effettuazione di scommessa ed eventualità non considerata neppure dalla Procura Federale attestatasi, nella sua richiesta, sulla sanzione della squalifica per tre anni e non sull’esclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Luigi Catanoso la sanzione di anni 2 (due) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 25 novembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai